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Sentenza

Sentenza n. 2602/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione di sentenze del giudice ordinario recanti condanne del Ministero al pagamento di spese legali distratte in favore del difensore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto sei ricorsi per ottenere l’ottemperanza a complessive sentenze del Tribunale ordinario di Palermo e, per uno dei titoli, del Tribunale di Trapani, sezione Lavoro e Previdenza. Le sentenze, passate in giudicato, avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di spese di lite, con distrazione in favore del ricorrente quale difensore antistatario, per gli importi complessivamente indicati nell’epigrafe dei singoli ricorsi. Il ricorrente ha dedotto la mancata integrale esecuzione dei titoli giudiziali. Il TAR ha rilevato la connessione soggettiva e oggettiva tra i ricorsi e la necessità di riunirli. Dalla documentazione prodotta risultavano sia il passaggio in giudicato delle sentenze sia l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione dei titoli all’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha riunito i cinque ricorsi successivi al ricorso n. 1071/2026 e li ha accolti. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione ai titoli giudiziali per la parte ancora ineseguita, mediante il pagamento delle spettanze dovute, senza rivalutazione, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. In caso di inutile decorso del termine, su istanza della parte interessata, dovrà intervenire quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Il giudice ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. Ha inoltre disciplinato la successiva liquidazione del compenso del commissario ad acta e le modalità telematiche dei suoi depositi. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.286,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La tutela dell’ottemperanza consente al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, fissare un termine per l’adempimento e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    L’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie risultanti dai titoli notificati all’amministrazione integra, nel caso concreto, il presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    con distrazione in favore dell’avvocato antistatario

    La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario attribuisce a quest’ultimo la legittimazione a pretendere il pagamento delle somme liquidate dal giudice ordinario.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il compenso del commissario ad acta deve essere determinato e liquidato con decreto collegiale secondo la disciplina delle spese di giustizia; per la presentazione della parcella rileva il termine previsto dall’art. 71, con decorrenza dal compimento dell’ultimo atto esecutivo.

Massime di principio

  • Quando una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato contiene una condanna dell’amministrazione al pagamento di spese processuali distratte in favore del difensore antistatario, il difensore beneficiario della distrazione può agire in ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione del titolo, limitatamente alle somme ancora dovute.
  • L’azione di ottemperanza avverso un’amministrazione debitrice è procedibile quando sia provato il passaggio in giudicato del titolo e sia inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all’amministrazione.
  • In sede di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme risultanti dal titolo entro un termine prefissato e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta con un termine ulteriore per l’esecuzione sostitutiva.
  • L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • In caso di riunione di ricorsi per ottemperanza connessi, il giudice può adottare un’unica pronuncia esecutiva e liquidare unitariamente le spese di lite, tenendo conto del valore e della materia della controversia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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