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Sentenza

Sentenza del 16/10/2019 n. 26151 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Dogane aveva richiesto alla società il pagamento delle accise sull'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nell'anno 2009 e ceduta ai consorziati. La società sosteneva di essere un'impresa autoproduttrice e invocava l'esenzione prevista dall'articolo 52, comma 3, lettera b), del Testo Unico delle Accise, ritenendo applicabile anche la definizione di autoproduttore contenuta nel Decreto Legislativo n. 79 del 1999. Deduceva inoltre il legittimo affidamento derivante da precedenti atti dell'Amministrazione, l'efficacia vincolante di un interpello e la prescrizione della pretesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che l'esenzione dall'accisa riguarda soltanto l'energia elettrica prodotta e consumata direttamente dall'impresa autoproduttrice, non quella ceduta a soggetti giuridicamente distinti, come i consorziati. La definizione di autoproduttore del Decreto Legislativo n. 79 del 1999, dettata per la disciplina del mercato elettrico, non può essere utilizzata per estendere un'esenzione tributaria prevista da una norma speciale. Il legittimo affidamento può escludere sanzioni e interessi, ma di regola non elimina l'obbligo di pagare l'imposta; inoltre, gli atti amministrativi richiamati non costituivano un valido interpello vincolante ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto del contribuente. La pretesa non era prescritta, poiché l'atto era stato notificato entro il termine previsto. Le spese sono state compensate e la ricorrente è stata condannata al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 52, comma 3, lettera b) - Testo Unico delle Accise

    "Non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili [...] consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni".

    L'esenzione è di stretta interpretazione e opera soltanto per l'energia consumata direttamente dal soggetto che l'ha prodotta. Non si estende all'energia ceduta a consorziati o ad altri soggetti giuridici distinti.

  • Decreto Legislativo n. 79 del 1999, articolo 2, commi 1 e 2 - Decreto Bersani

    "Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio [...] nonché per uso [...] degli appartenenti ai consorzi o società consortili [...]".

    La definizione vale esclusivamente ai fini del decreto volto a liberalizzare il mercato elettrico e non può ampliare l'ambito soggettivo di un'esenzione fiscale prevista dal Testo Unico delle Accise.

  • Legge n. 212 del 2000, articolo 10 - Tutela del legittimo affidamento

    Le indicazioni o prassi erronee dell'Amministrazione possono giustificare, in presenza dei presupposti, l'esclusione di sanzioni e interessi. Normalmente non possono però esonerare il contribuente dal pagamento dell'imposta, per il principio di riserva di legge e di indisponibilità dell'obbligazione tributaria.

  • Legge n. 212 del 2000, articolo 11 - Interpello

    L'effetto vincolante nei confronti dell'Amministrazione e la nullità dell'atto impositivo conseguono soltanto a una risposta resa nell'ambito di una regolare procedura di interpello, limitatamente alla questione oggetto dell'istanza e ai comportamenti riconducibili alla fattispecie esaminata.

  • Legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 911

    La disposizione, applicabile dal 2016, ha esteso l'esenzione ai soci di determinate cooperative, ma non ai consorzi o alle società consortili. Tale scelta legislativa conferma che i consorziati non erano inclusi nell'esenzione per gli anni precedenti.

  • Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, e Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione, la parte ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali, soprattutto le esenzioni, devono essere interpretate restrittivamente: non possono essere estese per analogia a soggetti o operazioni non espressamente inclusi dalla norma.
  • La qualifica attribuita a un soggetto da una disciplina settoriale, come quella del mercato elettrico, non produce automaticamente effetti in ambito tributario quando le finalità e i presupposti delle due normative sono diversi.
  • In una società consortile, l'energia ceduta ai consorziati costituisce, ai fini dell'accisa, una fornitura a soggetti distinti; il semplice ribaltamento dei costi o la finalità consortile non trasformano la cessione in autoconsumo.
  • Il legittimo affidamento derivante da circolari, prassi o precedenti valutazioni amministrative può proteggere principalmente da sanzioni e interessi, ma non impedisce normalmente la riscossione dell'imposta dovuta.
  • Solo un interpello formalmente presentato e validamente definito può produrre l'effetto vincolante previsto dallo Statuto del contribuente; autorizzazioni, verbali, controlli o comunicazioni amministrative non equivalgono necessariamente a un interpello.
  • Per valutare la prescrizione di un tributo notificato a fine termine, occorre verificare la data giuridicamente rilevante di notifica secondo le regole processuali applicabili, non soltanto la data in cui il destinatario riceve materialmente l'atto.

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