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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42609/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione del principio di correlazione fra imputazione e sentenza e deficit di motivazione, contestando che il giudice di rinvio non avesse rispettato le indicazioni della Corte di Cassazione e non avesse trasmesso gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521 c.p.p. Inoltre censurava il trattamento probatorio delle intercettazioni, sostenendo che gli importi monetari indicati nelle conversazioni erano compatibili con la vendita di marijuana e non di cocaina (con conseguente travisamento del fatto), segnalava inesattezze sugli importi riportati e lamentava l'uso di conversazioni fuori dal perimetro temporale contestato; infine chiedeva un raffronto critico con la posizione di un terzo (Mattu) per dedurre un diverso metro di valutazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese. Ha ritenuto inammissibile l'argomentazione generica circa il presunto superamento dei limiti imposti in sede di rinvio per mancata specificazione del contrasto con la decisione rescindente. Quanto alla critica del giudizio probatorio, la Corte ha ricordato che la valutazione delle intercettazioni in sede di merito può essere criticata in Cassazione solo se vi è travisamento della prova o manifesta illogicità/irragionevolezza; nel caso concreto non sussistevano tali presupposti. La Corte ha confermato che il collegamento tra importi indicati nelle conversazioni e quantitativi contestati era arbitrario secondo la difesa, mentre la motivazione di merito ha spiegato che quegli importi riguardavano precedenti cessioni e non la detenzione dei 600 g emersa nell'intercettazione del 9/5/2008. Anche le altre intercettazioni sono state ritenute coerentemente valorizzate nel loro contesto e l'eccezione relativa al diverso metro di giudizio rispetto a terzi è stata dichiarata inammissibile per non essere stata dedotta in appello. Nessuna violazione dell'obbligo di trasmissione ex art. 521 c.p.p. è stata rilevata.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 73, commi 1 e 1-bis

    Norma utilizzata per contestare e qualificare penalmente i fatti di traffico/detenzione di sostanze stupefacenti; la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto provata la rilevanza penale ai sensi di tale articolo.

  • Codice di procedura penale, art. 521

    Richiamato dal ricorrente quale possibile obbligo di trasmissione degli atti al pubblico ministero in caso di incompleta correlazione fra imputazione e decisione; la Corte ha ritenuto che non sussistesse la violazione che avrebbe imposto l'attivazione della procedura prevista dall'art. 521 c.p.p.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 3

    Richiamato nella motivazione come principio che limita i motivi di cassazione: la Corte evidenzia che non è consentito sollevare per la prima volta in Cassazione, con riferimento a fatti o elementi non dedotti in appello, nuovi vizi della motivazione; ciò ha giustificato il rigetto di specifiche censure tardive.

Massime di principio

  • In materia di intercettazioni, la Corte di Cassazione può sindacare l'interpretazione data dal giudice di merito solo se sussiste un travisamento della prova (contenuto riportato in modo difforme dalla realtà) o una manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione; mere alternative interpretazioni dei fatti non sono sufficienti
  • La correlazione tra imputazione e decisione deve essere specificamente censita: contestazioni generiche e aspecifiche circa il mancato rispetto dei limiti imposti in sede di rinvio sono inammissibili
  • Il valore probatorio di singole intercettazioni va valutato nel contesto dell'intero compendio probatorio; importi di denaro indicati in conversazioni non determinano automaticamente la natura della sostanza senza una contestualizzazione e collegamento con altre prove
  • Non è consentito introdurre in Cassazione, per la prima volta, argomentazioni fondate su elementi fattuali non richiamati in appello: questioni probatorie nuove devono essere svolte davanti alla Corte d'appello per consentire il corretto esame e la decisione di merito
  • L'operato del giudice di rinvio deve motivare chiaramente il rapporto tra le indicazioni della sentenza rescindente e le conclusioni raggiunte; tuttavia, se la Corte di merito spiega in modo congruo le ragioni del proprio giudizio e non emerge travisamento o illogicità, la decisione viene confermata

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