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Ordinanza

Ordinanza n. 13149/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza italiana (-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202300478

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto della domanda di cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell'Interno ha rigettato la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana, chiedendone l'annullamento. Dal testo dell'ordinanza non emergono gli specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Collegio ha rilevato che la causa non appare definibile in rito e, pertanto, non ha esaminato il merito della controversia.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio né in rito né nel merito. Richiamando l'art. 72-bis, comma 2, c.p.a., ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la fissazione dell'udienza pubblica di merito, individuata nell'ambito delle prossime udienze di smaltimento dell'arretrato, ravvisando una urgente necessità di integrare l'elenco delle cause da trattare. Sono stati demandati alla Segreteria gli adempimenti conseguenti ed è stato disposto l'oscuramento delle generalità della parte.

Norme richiamate

  • art. 72-bis, comma 2, c.p.a.

    Se la causa non è definibile in rito, il collegio con ordinanza fissa la data dell'udienza pubblica

    Quando la causa non può essere definita in rito, il Collegio deve disporre la fissazione dell'udienza pubblica; nel caso concreto ha trasmesso il fascicolo al Presidente del TAR per l'individuazione dell'udienza di smaltimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, unitamente alla disciplina europea in materia di protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali presupposti della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando una causa non è definibile in rito, il giudice amministrativo non può definirla senza esaminarne il merito e deve fissare l'udienza pubblica ai sensi dell'art. 72-bis, comma 2, c.p.a.
  • La fissazione dell'udienza di merito nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato può essere demandata al Presidente del TAR mediante trasmissione del fascicolo, quando il Collegio ravvisi l'esigenza di integrare urgentemente l'elenco delle cause da trattare.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo

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