Cassazione Civile, Ordinanza n. 07568/2026 del 29/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (condividente)
La controversia
La controversia riguarda la divisione di un complesso immobiliare sito in Roma, già oggetto di un precedente giudizio di scioglimento della comunione ereditaria tra i rami dei discendenti di quattro fratelli. Dopo una prima sentenza di divisione, una successiva cassazione limitata ai conguagli e la mancata riassunzione del giudizio di rinvio, alcuni coeredi hanno chiesto l'attribuzione delle quote e altri hanno proposto domande riconvenzionali di usucapione sulla porzione di immobile da loro posseduta. Il Tribunale ha attribuito le quote e rigettato le riconvenzionali; la Corte d'Appello ha riformato la decisione, rideterminando il valore delle quote e i conguagli, escludendo la necessità di integrare il contraddittorio verso la vedova di uno dei coeredi e negando l'usucapione. Il ricorrente principale ha censurato la Corte d'Appello per violazione degli artt. 310 e 393 c.p.c., sostenendo che, a seguito della precedente cassazione, i giudici di merito avrebbero dovuto limitarsi a rivalutare i soli conguagli e non riaccertare ex novo il valore attuale delle quote. Il ricorso incidentale condizionato ha invece dedotto: 1) violazione degli artt. 1165 e 2945 c.c. e 393 c.p.c., per avere escluso l'usucapione del periodo successivo al 1987 ritenendo interrotto il termine dalla domanda di divisione, nonostante l'estinzione del precedente giudizio; 2) violazione dell'art. 102 c.p.c., per mancata considerazione della vedova quale litisconsorte necessaria; 3) violazione dell'art. 40 L. n. 47/1985 per mancata produzione dell'attestato di conformità urbanistica. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente al ricorso principale per rinuncia non accettata, ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale, ha rigettato il secondo e dichiarato inammissibile il terzo, cassando con rinvio.
La decisione
Il giudizio di cassazione si è chiuso con estinzione del ricorso principale per rinuncia del ricorrente, non seguita da prova di accettazione; il ricorso incidentale è stato accolto solo nel primo motivo. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, in caso di estinzione del precedente giudizio di divisione per mancata riassunzione, l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale non si protrae per tutta la durata della lite, ma resta circoscritto alla data di notificazione dell'atto introduttivo, con conseguente necessità di riesaminare il decorso del termine utile all'usucapione. Sono stati invece confermati il rigetto della doglianza sulla mancata integrazione del contraddittorio verso la vedova del coerede rinunciante e l'inammissibilità della censura sulla conformità urbanistica per novità della questione.
Norme richiamate
art. 370 c.p.c.
Il controricorso, per essere ammissibile, deve contenere i motivi di diritto su cui si fonda; una mera costituzione finalizzata alla partecipazione all'udienza non è sufficiente.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'esposizione dei motivi di diritto costituisce requisito essenziale del controricorso, a pena di inammissibilità.
art. 310 c.p.c.
Richiamato nel motivo principale per sostenere che la precedente cassazione con estinzione/riassunzione mancata non consentisse una nuova rivalutazione del merito oltre i limiti fissati dalla Corte.
art. 393 c.p.c.
Nel giudizio rescindente e nel successivo giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al perimetro tracciato dalla cassazione; l'efficacia dell'interruzione del processo estinto incide però sulla decorrenza dei termini prescrizionali.
art. 1165 c.c.
Richiamato in combinazione con l'art. 2945 c.c. per l'applicazione delle regole sulla sospensione/interruzione della prescrizione all'usucapione.
art. 2945 c.c.
L'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale si protrae fino al giudicato, ma, se il processo si estingue, resta fermo solo l'effetto interruttivo dell'atto introduttivo e un nuovo periodo decorre da tale atto.
art. 1102, comma 2, c.c.
Richiamato in relazione al precedente rigetto della domanda di usucapione per mancanza di prova dell'interversione del possesso nel periodo 1967/1987.
art. 102 c.p.c.
La litisconsorte necessaria va individuata in base ai soggetti che, al momento della domanda, sono titolari del rapporto dedotto; chi ha rinunciato all'eredità e non ha mai acquistato diritti sul bene non è litisconsorte necessaria.
art. 40 L. 28 febbraio 1985, n. 47
La censura è stata dichiarata inammissibile perché la questione sulla conformità urbanistica non risultava trattata nella sentenza impugnata ed era nuova in cassazione.
Massime di principio
- La domanda giudiziale di divisione o scioglimento della comunione può interrompere il termine di usucapione nei confronti del comunista che possieda esclusivamente il bene comune, poiché è un atto di esercizio del diritto diretto anche all'eventuale attribuzione esclusiva del bene.
- Se il processo interrotto dalla domanda giudiziale si estingue per mancata riassunzione, l'effetto interruttivo della prescrizione non si protrae fino alla definizione del giudizio, ma resta fermo solo alla data dell'atto introduttivo; il nuovo termine decorre da quel momento.
- Nel giudizio di usucapione di un bene comune devono partecipare tutti i comproprietari contro i quali l'usucapione è dedotta; non sono invece litisconsorti necessari i precedenti danti causa o i soggetti che, per rinuncia all'eredità, non abbiano mai acquisito diritti sul bene.
- In cassazione non possono proporsi questioni nuove che non risultino trattate nella sentenza impugnata e che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito; in tal caso la censura è inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
- Il controricorso in cassazione non può ridursi a una mera dichiarazione di costituzione per partecipare all'udienza: deve contenere motivi di diritto specifici, altrimenti è inammissibile.
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