Sentenza n. 16104/2026 - Roma, Sezione 2B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti ministeriali e regionali di certificazione del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici nel periodo 2015-2018 e di determinazione e ripartizione dei relativi oneri di ripiano, compreso l'atto dirigenziale della Regione Puglia dell'8 febbraio 2023
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società fornitrice aveva impugnato l'atto dirigenziale della Regione Puglia dell'8 febbraio 2023, con i relativi allegati, che aggiornava i dati aziendali e ricalcolava gli oneri di ripiano a suo carico per il superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici nel 2015-2018. Aveva inoltre contestato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento dei tetti, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 contenente le linee guida per i provvedimenti regionali e gli atti presupposti, inclusi la circolare ministeriale del 29 settembre 2019, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, le intese del 2022 e le deliberazioni degli enti del Servizio sanitario regionale pugliese sulla rilevazione del fatturato. Il testo non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha documentato il versamento della quota del 25% degli importi richiesti e ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le censure rivolte ai provvedimenti ministeriali e regionali. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente, resa dopo il versamento della quota del 25% degli oneri di ripiano per il 2015-2018. La disciplina sopravvenuta prevede che l'integrale versamento di tale quota estingua l'obbligazione per gli anni di riferimento e precluda ulteriori azioni giurisdizionali connesse. Spese integralmente compensate per la peculiarità delle sopravvenienze e la definizione in rito.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 25 maggio 2025, n. 95, convertito dalla l. 24 luglio 2025, n. 119
Considerato che la norma sopra richiamata prevede che l’integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni di riferimento, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa;
Il versamento integrale della quota del 25% indicata nei provvedimenti regionali o provinciali estingue l'obbligazione di ripiano per gli anni interessati e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse.
art. 35, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2010
Ritenuto, pertanto, che il ricorso introduttivo debba essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del Codice del processo amministrativo, per sopravvenuto difetto di interesse;
Il ricorso va dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
Massime di principio
- Il versamento integrale della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali per il payback sui dispositivi medici estingue l'obbligazione gravante sui fornitori per le annualità di riferimento e preclude le ulteriori azioni giurisdizionali connesse.
- Quando il ricorrente dichiara, sulla base di sopravvenienze documentate, di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, prende atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiara il ricorso improcedibile.
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