Cassazione Civile, Ordinanza n. 21463/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto negoziale non formalizzato, sorto dopo l'acquisto da parte della società di un brevetto relativo a un meccanismo di alzata a magneti. Il ricorrente sosteneva di aver ideato il meccanismo per conto di altra società e di aver poi condiviso con la resistente know-how e attività tecniche in occasione di un incontro, dopo il quale sarebbe stato incaricato di una consulenza continuativa per approfondire e sviluppare il brevetto. Chiedeva quindi il pagamento di euro 20.000,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di compenso per la cessione del know-how e per le attività svolte. La resistente contestava l'esistenza di un accordo di consulenza continuativa e sosteneva che vi fosse stata soltanto una giornata di formazione, senza ulteriori incarichi né trasferimento di conoscenze rilevanti. Il Tribunale, qualificata la domanda come prestazione d'opera ex art. 2222 c.c., rigettava la pretesa ritenendo non provata né la conclusione dell'accordo, nemmeno orale, né le specifiche prestazioni dovute; escludeva anche che vi fosse stata una vera cessione di know-how. In appello il ricorrente deduceva erronea ricostruzione dei fatti, mancata considerazione della corrispondenza e delle prove, nonché censure sulle spese. In cassazione proponeva otto motivi: 1) omessa pronuncia/violazione art. 112 c.p.c. e omesso esame di parte di una mail, nonché nullità della c.t.u. per mancata considerazione di prestazioni e documenti; 2) violazione degli artt. 61, 115, 116 e 188 c.p.c. per asserita delega al c.t.u. di valutazioni giuridiche e fattuali; 3-6) omesso esame di fatti decisivi, tra cui lo studio dell'alzante con neodimi superiori e la rielaborazione di un prototipo e altre attività tecniche; 7) mancata ammissione di prove testimoniali; 8) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014 sulla liquidazione delle spese, sostenendo la soccombenza solo parziale e l'applicazione di uno scaglione errato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che, sotto la veste di omessa pronuncia o omesso esame di fatti decisivi, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione della vicenda fattuale, attività riservate al giudice di merito. Ha inoltre escluso che vi fosse stata una reale omissione di pronuncia, poiché i giudici di merito avevano comunque esaminato la domanda e motivato il rigetto. I motivi relativi alla c.t.u. e alle prove testimoniali sono stati dichiarati inammissibili perché non veniva spiegato in che modo tali prove avrebbero avuto decisività idonea a sovvertire il convincimento già formato, anche in presenza di doppia conforme. Il motivo sulle spese è stato respinto: la Corte ha richiamato la soccombenza sostanziale del ricorrente, pur in presenza di un accertamento di un modesto credito già assorbito dagli importi percepiti, e ha ritenuto corretta la determinazione del valore della causa in base al criterio del disputatum integrato dal decisum, con applicazione del corretto scaglione tariffario. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2222 c.c.
La domanda è stata ricondotta a un ordinario contratto d'opera, con conseguente necessità per l'attore di provare il titolo costitutivo del diritto al compenso e le prestazioni effettivamente eseguite.
art. 112 c.p.c.
La violazione si configura solo in caso di totale omissione di pronuncia su domanda o eccezione ritualmente proposta; non quando la censura mira a contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale invocabile per omessa pronuncia o nullità della sentenza, ma non può essere usato per chiedere una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, consente solo il controllo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la revisione del giudizio probatorio o una diversa lettura delle prove.
art. 61 c.p.c.
La censura era infondata perché non risultava che il c.t.u. avesse ricevuto il compito di ricostruire fatti giuridici o formulare qualificazioni giuridiche.
art. 115 c.p.c.
La doglianza è stata ritenuta inammissibile perché volta a sollecitare un diverso apprezzamento delle prove, non consentito in cassazione.
art. 116 c.p.c.
La Corte ha ribadito che la valutazione delle prove e la scelta di quelle ritenute decisive appartengono al giudice di merito.
art. 188 c.p.c.
Il motivo è stato respinto perché non emergeva alcuna indebita attribuzione al consulente di poteri decisori o valutativi riservati al giudice.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e non confronta le diverse ragioni di fatto delle due decisioni.
art. 93 c.p.c.
Le spese sono state distratte in favore del difensore anticipatario.
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese segue la soccombenza sostanziale, qui ravvisata nel rigetto della domanda attorea.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Non è stata ravvisata una ragione per derogare al criterio ordinario della soccombenza nella liquidazione delle spese.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La decisione è stata resa all'esito della camera di consiglio prevista per il rito camerale in cassazione.
art. 185-bis c.p.c.
Il giudice di merito aveva formulato una proposta conciliativa, rimasta senza adesione della convenuta.
d.m. n. 55 del 2014
È richiamato per la liquidazione dei compensi di lite, ritenuta correttamente effettuata in base al valore della controversia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è configurabile solo quando manchi del tutto una decisione, anche implicita, su domanda o eccezione; non è utilizzabile per contestare l'interpretazione dei fatti o il diverso apprezzamento delle prove.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di chiedere una nuova valutazione del compendio istruttorio: è deducibile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione in chiave rivalutativa.
- La censura relativa alla consulenza tecnica d'ufficio è inammissibile se, in sostanza, mira a sostituire al giudizio del consulente e del giudice di merito una diversa lettura del materiale documentale e tecnico.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono diverse.
- Le prove testimoniali sono decisiviamente rilevanti solo se il ricorrente indica in modo specifico come, ove ammesse, sarebbero idonee a sovvertire con giudizio di certezza l'esito probatorio già raggiunto.
- Ai fini delle spese di lite vale la soccombenza sostanziale: il rigetto della domanda principale giustifica la condanna alle spese anche se sia stato accertato un credito minore già assorbito o compensato di fatto dagli importi ricevuti.
- Nel determinare il valore della causa ai fini tariffari può rilevare non solo il decisum ma anche il disputatum, specie quando la parte abbia mantenuto una pretesa residua di importo superiore a quello già ricevuto in acconto.
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