Cassazione Civile, Ordinanza n. 20010/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto aveva proposto domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata di un giudizio civile iniziato con domanda monitoria nel 2003 e definito in appello nel 2018. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda perché la documentazione del giudizio presupposto non era stata depositata in copia autentica. Il richiedente aveva quindi proposto opposizione deducendo di avere depositato nei termini la documentazione richiesta, ma nel fascicolo telematico errato. La Corte d'appello, con il decreto impugnato, ha però confermato il rigetto rilevando che i documenti risultavano estratti da fascicolo cartaceo e autenticati dal difensore, non dal cancelliere, con conseguente mancanza della copia autentica richiesta dall'art. 3, comma 3, L. n. 89/2001. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: (1) violazione degli artt. 115, 116 e 294 c.p.c. per avere la Corte trascurato il deposito del file contenente la documentazione e per non avere concesso la rimessione in termini; (2) omesso esame/violazione degli artt. 115, 116 e 294 c.p.c. per non avere considerato il file depositato; (3) violazione degli artt. 2 e 2-bis L. n. 89/2001, 115 e 116 c.p.c. e 2056 c.c. per non avere liquidato l'indennizzo; (4) violazione dell'art. 3, comma 5, L. n. 89/2001 per non avere acquisito gli atti e i verbali di udienza; (5) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per la mancata compensazione delle spese, ritenute sproporzionate e doverosa per la asserita novità della questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non colpivano la ratio decidendi del decreto impugnato: la Corte territoriale non aveva negato il deposito in sé, ma aveva rilevato che la documentazione prodotta nel fascicolo errato non era in copia autentica, mancando l'attestazione del cancelliere, necessaria per i verbali e gli atti del giudizio presupposto. Ha ritenuto infondato il terzo motivo perché, una volta constatata la mancata produzione in copia autentica della documentazione richiesta e l'inidoneità della produzione a consentire la decisione, non sussisteva un diritto alla liquidazione dell'indennizzo. Ha respinto anche il quarto motivo, chiarendo che l'onere di depositare in copia autentica gli atti e i verbali del processo presupposto deriva dall'art. 3, comma 3, L. n. 89/2001 e che, pur essendo il giudice tenuto a invitare la parte a integrare la prova insufficiente, nel caso concreto l'invito era stato già rivolto e l'integrazione non era avvenuta in modo valido. Infine ha rigettato il quinto motivo, osservando che le spese spettavano al resistente totalmente vittorioso e che la compensazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione. È stata inoltre condannata la parte ricorrente alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Vengono richiamati i vizi deducibili in cassazione; i motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati perché non incidevano sulla ratio decidendi o censuravano valutazioni riservate al merito.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Sono evocati come norme sulla valutazione delle prove, ma la Corte osserva che la censura non coglieva il reale fondamento del decreto impugnato.
art. 294 c.p.c.
Richiamato dai motivi di ricorso in relazione alla rimessione in termini e alla gestione dell'errore materiale nel deposito.
art. 3, comma 3, L. n. 89/2001
La documentazione del giudizio presupposto deve essere depositata in copia autentica; per i verbali di causa e gli atti cartacei l'attestazione di conformità spetta al cancelliere, non al difensore, salvo specifiche ipotesi di legge.
art. 3, comma 5, L. n. 89/2001
È richiamato nel motivo relativo all'acquisizione degli atti e dei verbali; la Corte ribadisce il dovere di integrare l'insufficienza probatoria, già assolto nel caso concreto con esito negativo.
art. 2 L. n. 89/2001
È richiamato insieme all'art. 2-bis quale base della pretesa indennitaria, ma la domanda non è stata esaminata nel merito per difetto della documentazione necessaria.
art. 2-bis L. n. 89/2001
Norma richiamata per la quantificazione dell'indennizzo, ma la Corte non vi è giunta per la carenza probatoria.
art. 2056 c.c.
Richiamato dal ricorrente per la liquidazione del danno/indennizzo, senza accoglimento del motivo.
art. 92, comma 2, c.p.c.
La compensazione delle spese è rimessa alla valutazione del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione nei termini prospettati.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in via argomentativa come possibile rimedio alternativo per l'errore di fatto, ma non accolto nel giudizio di cassazione.
art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012
Richiamato dalla Corte per delimitare il potere di attestazione di conformità del difensore agli atti processuali di parte e ai provvedimenti del giudice, non esteso ai verbali cartacei.
art. 16-decies d.l. n. 179/2012
Norma richiamata insieme all'art. 16-bis per evidenziare i limiti speciali al potere di attestazione del difensore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione della dichiarazione sul raddoppio del contributo unificato perché il procedimento è esente da contributo.
Massime di principio
- Nel procedimento per equa riparazione, la documentazione del giudizio presupposto deve essere prodotta in copia autentica; la mancanza dell'attestazione di conformità richiesta dalla legge impedisce al giudice di fondare su quei documenti la decisione favorevole alla parte richiedente.
- L'eventuale errore materiale nel deposito telematico non è sufficiente a superare il difetto di prova se i documenti depositati non soddisfano comunque il requisito legale della copia autentica.
- I motivi di ricorso per cassazione devono colpire la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata; se la sentenza di merito si fonda su una specifica carenza probatoria, sono inammissibili le censure che assumano un diverso presupposto fattuale.
- L'onere previsto dall'art. 3, comma 3, L. n. 89/2001 riguarda il contenuto probatorio della domanda di equa riparazione e, se la prova è insufficiente, il giudice deve sollecitare l'integrazione; tuttavia, se l'integrazione non avviene validamente, la domanda può essere rigettata.
- La compensazione delle spese processuali è frutto di valutazione discrezionale del giudice di merito e, salvo errori di diritto specifici, non è sindacabile in cassazione.
- Il potere del difensore di attestare la conformità non può essere ampliato oltre i casi espressamente previsti dalla normativa speciale; per i verbali di causa cartacei resta necessaria l'attestazione del cancelliere.
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