Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1901

Regolamento (UE) 2018/1901 della Commissione, del 30 novembre 2018, recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per le navi battenti bandiera belga

Normativa europea32018R1901

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l’esaurimento del contingente di pesca 2018 per uno specifico stock di rana pescatrice assegnato al Belgio e, di conseguenza, vieta le attività di pesca relative a tale stock. Il divieto riguarda le navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e. Dal 6 ottobre 2018 non è più consentito conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di tale stock effettuate dopo tale data.

Divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per le navi battenti bandiera belga, a seguito dell'esaurimento del contingente 2018.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio, con riferimento allo stock di rana pescatrice (Lophiidae) identificato come ANF/*8ABDE (condizione speciale per ANF/07.) nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e. Rileva per le catture effettuate dopo la data di chiusura indicata nell’allegato, pari al 6 ottobre 2018. Non disciplina altri Stati membri o altri stock/specie oltre a quelli espressamente indicati nell’allegato.

Divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per le navi belghe

Il regolamento interviene nel quadro del sistema unionale di controllo della pesca, dopo che la Commissione ha ricevuto informazioni attestanti l’esaurimento del contingente 2018 per uno specifico stock attribuito al Belgio. La misura attua la chiusura del contingente e mira a impedire ulteriori catture e la commercializzazione/gestione a bordo del prodotto pescato oltre la data di chiusura.

Contesto e base giuridica

L’atto richiama il regolamento (CE) n. 1224/2009 sul regime di controllo della politica comune della pesca, con specifico riferimento all’articolo 36, paragrafo 2, nonché il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, che fissa per il 2018 le possibilità di pesca. I considerando spiegano che, sulla base delle informazioni trasmesse alla Commissione, le catture dello stock indicato hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato al Belgio per il 2018, rendendo necessario vietare ulteriori attività di pesca.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio. L’oggetto materiale è lo stock ANF/*8ABDE (condizione speciale per ANF/07.), relativo alla rana pescatrice (Lophiidae), nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e. La disciplina non introduce un regime generale per la specie, ma una chiusura puntuale del contingente nazionale per quel determinato stock e area.

Effetti della chiusura del contingente

L’articolo 1 dispone che il contingente di pesca 2018 assegnato al Belgio per lo stock in questione si considera esaurito dalla data indicata nell’allegato, ossia dal 6 ottobre 2018. Da tale data opera il divieto previsto dall’articolo 2, che copre non solo la cattura, ma anche le attività connesse alla gestione del pescato:

  • conservare a bordo le catture;
  • trasferirle;
  • trasbordarle;
  • sbarcarle.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti dell’Unione.

Disposizioni principali

Constatazione dell’esaurimento del contingente

L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca 2018 assegnato al Belgio per lo stock indicato nell’allegato si considera esaurito a decorrere dalla data di chiusura fissata nell’allegato stesso, ossia il 6 ottobre 2018.

Divieto di pesca e operazioni correlate

L’articolo 2 vieta, dalla data stabilita nell’allegato, le attività di pesca dello stock di rana pescatrice nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e contesto normativo

Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare l’articolo 36, paragrafo 2, e si inserisce nel quadro delle possibilità di pesca fissate per il 2018 dal regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrollo e gestione dei contingenticonservazione delle risorse biologiche marine

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.