Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1071/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento a) del provvedimento del 12 maggio 2026, comunicato in pari data, con cui il Collegio Medico dell'AST Ancona -- U.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (PSAL), ha confermato il giudizio di non idoneità alla mansione di autista reso dal medico competente in data 11 marzo 2026 , all'esito del ricorso amministrativo proposto dal lavoratore ex art. 41, comma 9, D.Lgs. 81/2008; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il giudizio di inidoneità del medico competente dell'11 marzo 2026, la cartella sanitaria e di rischio e gli accertamenti integrativi disposti dalla Commissione, ove e nella misura in cui lesivi della posizione del ricorrente.

Giustizia amministrativa202600668

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Collegio Medico dell'AST Ancona del 12 maggio 2026 che ha confermato il giudizio di non idoneità alla mansione di autista espresso dal medico competente l'11 marzo 2026, nonché gli atti presupposti e gli accertamenti sanitari collegati

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il lavoratore ha impugnato il giudizio di non idoneità alla mansione di autista formulato dal medico competente l'11 marzo 2026 e confermato il 12 maggio 2026 dal Collegio Medico dell'AST Ancona, all'esito del ricorso amministrativo proposto ai sensi dell'art. 41, comma 9, d.lgs. 81/2008. Ha chiesto l'annullamento anche della cartella sanitaria e di rischio e degli accertamenti integrativi, nella misura in cui lesivi. Il testo non specifica ulteriori motivi di merito. In giudizio è stata sollevata una questione di difetto di giurisdizione, sulla quale il ricorrente ha svolto deduzioni.

La decisione

Il TAR non ha deciso né la questione di giurisdizione né l'istanza cautelare, rilevando che il difetto di giurisdizione richiede un approfondimento, anche alla luce delle deduzioni del ricorrente. Ha quindi fissato la prosecuzione della camera di consiglio al 22 ottobre 2026 e avvisato le parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 9, d.lgs. 81/2008

    Il testo indica che il giudizio di non idoneità è stato confermato «all'esito del ricorso amministrativo proposto dal lavoratore ex art. 41, comma 9, D.Lgs. 81/2008», ma non contiene un passaggio interpretativo o applicativo della norma da parte del giudice.

    La disposizione è richiamata quale base del ricorso amministrativo del lavoratore contro il giudizio del medico competente; l'ordinanza non ne interpreta la portata.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Considerato che la questione di difetto di giurisdizione sollevata ex art. 73 comma 3 cpa, richiede una più approfondita valutazione, anche alla luce delle deduzioni sul punto di parte ricorrente;

    La questione rilevata ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. necessita di ulteriore approfondimento prima che il giudice possa pronunciarsi.

  • art. 60 c.p.a.

    Ritenuto pertanto di fissare una successiva Camera di Consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, con avviso fin d’ora alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 CPA.

    Il giudice può avvisare le parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, riservando la decisione alla successiva camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    In caso di diffusione del provvedimento, devono essere oscurate le generalità e le informazioni idonee a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    La tutela dei dati relativi alla salute giustifica l'oscuramento di tali dati e delle generalità in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    La disposizione è richiamata a fondamento dell'ordine di oscuramento dei dati sanitari e delle generalità in caso di diffusione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.