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Sentenza

Sentenza del 21/06/2021 n. 3090 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Costituzione della parte resistente - Tardività - Ammissibilità - Decadenza dal potere di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e chiamata del terzo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Costituzione tardiva della parte resistente oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 546/1992; questione se la tardività comporti inammissibilità o altre sanzioni processuali

La decisione

La Corte ha stabilito che la costituzione tardiva dell'Ufficio non determina l'inammissibilità della sua partecipazione al giudizio. L'unica conseguenza prevista dalla norma è la decadenza per l'Ufficio dal potere di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e dalla possibilità di istituire la chiamata del terzo in giudizio. Il giudice quindi deve comunque proseguire nella valutazione del ricorso, salvo che emergano questioni rilevabili d'ufficio.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992

    L'art. 23 stabilisce il termine di 60 giorni per la costituzione dell'Ufficio; la corte interpreta la norma nel senso che la sua violazione comporta soltanto la decadenza dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio e dalla chiamata del terzo, non l'inammissibilità della costituzione

  • Cass. 18962/2005

    Giurisprudenza di riferimento che conferma il principio secondo cui la tardiva costituzione non produce inammissibilità ma solo la decadenza dalle specifiche facoltà processuali

  • Cass. 6734/2005

    Ulteriore pronuncia che avalla l'interpretazione restrittiva delle conseguenze della tardiva costituzione dell'Ufficio

  • Cass. 6734/2015

    Richiamata come giurisprudenza di supporto al principio espresso sulla tardività della costituzione

Massime di principio

  • La costituzione dell'Ufficio oltre il termine di 60 giorni non annulla la sua partecipazione al giudizio: non si può chiedere l'inammissibilità automatica del resistente per tale motivo.
  • La conseguenza pratica per l'Ufficio è la decadenza dal proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e dalla possibilità di chiamare terzi; pertanto l'Ufficio deve costituirsi tempestivamente per preservare queste facoltà.
  • Il giudice deve comunque esaminare le questioni rilevabili d'ufficio (es. incompetenza, difetto di giurisdizione) anche se l'Ufficio si è costituito tardivamente.
  • Il contribuente non può contare sulla tardiva costituzione dell'Ufficio per ottenere l'automatica esclusione della resistenza; può invece chiedere che sia dichiarata la decadenza dalle facoltà perdute e valutare l'effettivo pregiudizio subito.
  • In situazioni analoghe è consigliabile che l'Ufficio si costituisca comunque, anche tardivamente, per partecipare al merito ove possibile, mentre il contribuente documenti la tardività e solleciti l'accertamento delle conseguenze processuali previste dalla norma.

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