Cassazione Civile, Ordinanza n. 33387/2025 del 20/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso, in ragione della definizione agevolata intervenuta su controversie collegate, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale Lombardia, relativa all'impugnazione di un avviso di accertamento IRPEG/IRES. Nel corso del giudizio di legittimità la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare l'azione, poiché era intervenuta una definizione agevolata su controversie collegate. La questione decisa dalla Corte non ha riguardato il merito dell'accertamento, ma esclusivamente la prosecuzione del processo alla luce della sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando la parte che ha proposto il ricorso dichiara di non avere più interesse alla decisione per effetto di una definizione agevolata intervenuta in controversie collegate, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- L'estinzione del giudizio comporta la non decisione sul merito della pretesa tributaria e può giustificare la compensazione delle spese di lite.
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