Sentenza del 05/04/2017 n. 560 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Revocazione della sentenza - Caratteristiche della revocazione - Omissione di specifici elementi nella sentenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza avesse omesso di esaminare specifici elementi o motivi risultanti dagli atti di causa. La giurisprudenza richiamata precisa però che l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione immediata e obiettivamente verificabile del contenuto materiale degli atti: il giudice deve avere supposto l'esistenza di un fatto documentalmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto documentalmente provato. L'errore deve riguardare un punto non controverso, non espressamente motivato, decisivo per la pronuncia e rilevabile senza interpretazioni o valutazioni giuridiche.
La decisione
La censura relativa all'omesso esame di specifici elementi è stata qualificata non come errore di fatto revocatorio, ma come possibile vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Tale vizio deve essere fatto valere mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., e non attraverso la revocazione prevista dall'art. 395, n. 4, c.p.c. Ne consegue che la revocazione non è il rimedio appropriato quando si contesta una valutazione, un'omessa considerazione argomentativa o un errore interpretativo del giudice.
Norme richiamate
Art. 395, n. 4, codice di procedura civile
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
La revocazione è ammessa soltanto per un errore percettivo oggettivo e immediatamente rilevabile dagli atti, relativo a un fatto non controverso e decisivo, non già per contestare valutazioni giuridiche o apprezzamenti motivazionali.
Art. 360, n. 5, codice di procedura civile
L'omesso esame di un elemento o di un motivo decisivo, quando integri un vizio della motivazione e non una falsa percezione materiale degli atti, deve essere denunciato con ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è un rimedio eccezionale e non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o delle argomentazioni già esaminate.
- L'omissione di un motivo o di uno specifico elemento può fondare la revocazione solo se dimostra che il giudice non ne ha percepito l'esistenza materiale; se invece lo ha valutato, anche implicitamente o in modo ritenuto insufficiente, si tratta di un vizio motivazionale.
- L'errore revocatorio deve emergere direttamente dal testo della sentenza e dagli atti, senza ragionamenti complessi, interpretazioni o ricostruzioni induttive.
- È necessario che il fatto erroneamente percepito sia non controverso e decisivo: se il punto era oggetto del dibattito processuale o richiedeva una valutazione giuridica, la revocazione non è normalmente ammissibile.
- Prima di proporre revocazione occorre distinguere tra errore materiale-percettivo, errore di diritto, valutazione delle prove e omessa motivazione, poiché ciascun vizio ha un rimedio processuale diverso.
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