Sentenza n. 63/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Crotone il 3 maggio 2024, n. 224.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo del Tribunale di Crotone, recante condanna al pagamento di somme in favore della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Crotone, divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione e notificato all'amministrazione. Il titolo ingiungeva all'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone il pagamento di € 973.809,01, oltre interessi moratori nei limiti di legge e spese processuali, in favore della ricorrente, in nome e per conto di un'altra società. Dedotta la persistente mancata integrale esecuzione del titolo, la ricorrente ha domandato il pagamento del capitale residuo, degli interessi già maturati e di quelli successivi, detratto quanto eventualmente già corrisposto. L'amministrazione, non costituitasi, non ha fornito prova dell'adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza: il decreto ingiuntivo costituiva un titolo giudiziale definitivamente esecutivo, l'amministrazione era obbligata ad adempiervi integralmente e non aveva dimostrato di averlo fatto. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone di dare integrale esecuzione al decreto, al netto delle somme eventualmente già pagate, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega, attribuendogli 90 giorni dalla richiesta della ricorrente successiva alla scadenza del termine assegnato. Il compenso del Commissario, da liquidarsi con separato decreto, sarà posto a carico dell'amministrazione inadempiente. L'azienda sanitaria è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 4.906,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali. In ragione dell'elevato ammontare degli interessi maturati per l'inadempimento, è stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti della Calabria.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
L'azione di ottemperanza è accoglibile quando l'amministrazione non esegue integralmente un titolo giudiziale passato in giudicato o comunque definitivamente esecutivo; il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare un Commissario ad acta per il caso di inerzia.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di impartire le prescrizioni necessarie all'esecuzione del titolo, comprese la nomina del Commissario ad acta e la regolazione delle spese.
Massime di principio
- La mancata esecuzione integrale da parte di un'amministrazione di un decreto ingiuntivo non opposto e definitivamente esecutivo legittima il creditore ad agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo, nei limiti in cui il titolo sia azionabile contro l'amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, spetta all'amministrazione intimata dimostrare l'avvenuto adempimento del titolo giudiziale; in mancanza di tale prova, il giudice può dichiararne l'obbligo di esecuzione integrale, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza infruttuosa del termine.
- Le spese dell'intervento del Commissario ad acta possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente, così come le spese del giudizio di ottemperanza.
Come è indicizzato
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