Cassazione Penale, Ordinanza n. 20436/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Messina che l'aveva dichiarata responsabile del delitto di ricettazione. Con un solo motivo denunciava la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sostenendo in sostanza l'insufficienza o illogicità della motivazione sul punto. La Corte di cassazione rileva però che la censura era sostanzialmente reiterativa di doglianze già esaminate e disattese in merito, priva di specifica correlazione con le argomentazioni della sentenza impugnata e quindi generica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo manifestamente infondato e privo di specificità perché non si confrontava in modo puntuale con la motivazione della sentenza di appello, descritta come lineare e congrua nel delineare gli elementi della responsabilità per ricettazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
norma incriminatrice richiamata per individuare il delitto di ricettazione, rispetto al quale il ricorso contestava la sussistenza degli elementi costitutivi
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
norma invocata per censurare la motivazione della sentenza impugnata; la Corte la richiama come base del motivo di ricorso manifestamente infondato
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
la mancanza di specificità del motivo, intesa anche come assenza di correlazione tra ricorso e motivazione della decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico non solo in senso formale, ma anche sostanziale: deve confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata e non può limitarsi a riproporre doglianze già disattese in appello.
- La mancanza di correlazione tra i rilievi dell'impugnazione e le argomentazioni della decisione censurata integra difetto di specificità del motivo e determina l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- Quando la motivazione di merito risulti lineare, congrua e sorretta da corretti argomenti logici e giuridici, la contestazione in cassazione che non ne indichi specificamente le ragioni di erroneità è manifestamente infondata.
Come è indicizzato
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