Sentenza n. 1956/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina del Comune di Carrara dell’11 giugno 2021, n. 2422, di autorizzazione alla coltivazione della Cava n. 17 “Ruggetta A”, nella parte in cui non include nell’autorizzazione i mappali 13 (in parte), 14 (in parte), 15, 16 e 17 del foglio 26; nonché gli atti connessi del procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa estrattiva)
Prevale il privato
La controversia
La società, titolare dell’attività estrattiva della Cava n. 17, ha impugnato la determina autorizzativa del 2021 perché il provvedimento indicava i mappali costituenti il sito estrattivo ma ometteva cinque mappali, sui quali insistevano attività pertinenziali e strumentali alla cava, tra cui la viabilità di arroccamento e opere per la raccolta e gestione delle acque meteoriche. Ha dedotto: (1) difetto di motivazione e violazione del contraddittorio procedimentale, poiché l’omissione equivaleva a un diniego parziale dell’istanza e non era stata preceduta dal preavviso di rigetto; (2) violazione della disciplina regionale sulle autorizzazioni estrattive e contraddittorietà, perché il progetto di coltivazione approvato comprendeva anche le aree e le attività pertinenziali, mentre l’autorizzazione non le contemplava; (3) contraddizione con gli atti istruttori, in particolare con il parere ARPAT, che aveva valutato le opere di gestione delle acque e prescritto che la gestione di alcune vasche sulla strada di arroccamento fosse di competenza della cava; (4) sviamento e illegittima anticipazione degli effetti del Piano Operativo Comunale, allora non ancora approvato, che classificava le aree come agricole e a prevalente naturalità. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per asserita rinuncia della ricorrente a includere le aree nel progetto, incompatibilità urbanistica, collocazione esterna al bacino del PABE e mancata notificazione a tutte le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni d’inammissibilità. La sentenza del medesimo TAR n. 1366/2026 aveva annullato in parte qua le previsioni del POC relative ai mappali controversi, sicché non permaneva l’ostacolo urbanistico invocato dal Comune. La loro collocazione esterna al bacino estrattivo non comportava di per sé l’esclusione dall’autorizzazione, considerato che la documentazione del PABE rappresentava un’area in disponibilità della cava più ampia del bacino. Non era necessaria la notificazione alle altre amministrazioni, perché la ricorrente contestava la determinazione del Comune quale autorità procedente e titolare del potere autorizzatorio, senza impugnare autonomamente i pareri degli altri enti. Infine, le integrazioni del 24 marzo 2021 avevano chiesto lo stralcio della sola area destinata al carico-scarico dei detriti, ma le tavole continuavano a rappresentare i mappali controversi e le opere di viabilità e gestione delle acque; non risultava quindi una rinuncia alla loro inclusione per tali altre funzioni. Nel merito, il TAR ha accolto il primo motivo: la richiesta di stralcio era stata formulata sul presupposto, contestato dal Comune, che la SCIA relativa all’area di carico-scarico restasse efficace. Tale divergenza, insieme alla permanenza nelle tavole delle altre attività pertinenziali, avrebbe dovuto indurre l’amministrazione a chiarire la portata dell’integrazione mediante contraddittorio procedimentale, anziché escludere le aree d’ufficio. Il motivo è stato ritenuto assorbente; le ulteriori censure non sono state esaminate. La determina è stata annullata nella parte in cui ometteva di considerare i mappali 13 (in parte), 14 (in parte), 15, 16 e 17. Spese compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Se ci fosse stato il contraddittorio procedimentale in ordine alla effettiva portata delle integrazioni procedimentali del 24 marzo 2021, la ricorrente ne avrebbe potuto chiarire il senso, considerato che le tavole grafiche integrative continuavano a riportare, come più sopra evidenziato (v. § 1.4.2, lett. da “g” a “j”), le particelle de quibus per altri tipi di attività.
Quando l’amministrazione interpreta un’integrazione procedimentale in modo da escludere dal titolo parte delle aree richieste, e la portata dell’integrazione è incerta o controversa, deve consentire all’istante di chiarirne il significato prima di procedere all’esclusione. Nel caso concreto, il contraddittorio avrebbe permesso di precisare che le particelle restavano incluse nel progetto per attività diverse da quella di carico-scarico.
Massime di principio
- Quando un’integrazione dell’istanza può essere interpretata come rinuncia o stralcio di una parte del progetto, ma il suo significato è controverso e gli elaborati grafici continuano a contemplare quelle aree per altre attività, l’amministrazione non può escluderle d’ufficio senza chiarire previamente con l’istante la portata dell’integrazione attraverso il contraddittorio procedimentale.
- L’omissione dal provvedimento autorizzativo di aree comprese nel progetto può essere impugnata quando produce l’effetto di lasciar prive di titolo attività funzionali al progetto approvato; la sola collocazione delle aree al di fuori del perimetro del bacino estrattivo non ne determina automaticamente l’esclusione dall’autorizzazione.
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