Regolamento (UE) 2017/1994
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1994 della Commissione, del 6 novembre 2017, che apre un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185 che estendono il dazio compensativo definitivo e il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore malese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento apre un riesame delle misure antidumping e antisovvenzioni estese a moduli fotovoltaici in silicio cristallino e celle provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, per verificare se un produttore esportatore malese possa ottenere un’esenzione. Per le sole importazioni di tale operatore viene abrogato il dazio antidumping e disposta la registrazione doganale, così da consentire un’eventuale riscossione retroattiva se l’inchiesta dovesse accertare un’elusione. Le misure antisovvenzioni restano invece in vigore fino a un’eventuale decisione finale di esenzione. Il procedimento è disciplinato da termini stringenti per le osservazioni, la cooperazione delle parti e la conclusione dell’inchiesta entro nove mesi.
Apertura di un riesame per valutare l’esenzione di un produttore esportatore malese dalle misure antidumping e compensative sui moduli fotovoltaici in silicio cristallino e sulle celle, con abrogazione del dazio antidumping per le sue esportazioni e registrazione delle importazioni.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e delle celle del tipo utilizzato in tali moduli, di spessore non superiore a 400 micrometri, provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dall’originaria dichiarazione di origine. Il riesame riguarda in particolare i prodotti fabbricati e venduti per l’esportazione nell’Unione da Longi (Kuching) SDN.BHD, produttore esportatore malese identificato dal codice addizionale TARIC C309. Sono esclusi alcuni prodotti specificamente elencati, tra cui caricabatterie solari portatili con meno di sei celle, prodotti fotovoltaici a film sottile, prodotti integrati permanentemente in apparecchi elettrici non destinati a produrre elettricità e determinati moduli a bassa tensione e potenza. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e dispone la registrazione per nove mesi dalla data di entrata in vigore.
Apertura del riesame delle misure sui moduli fotovoltaici
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1994 apre un riesame di esenzione relativo alle misure antidumping e antisovvenzioni applicabili ai moduli fotovoltaici in silicio cristallino e alle celle, originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e successivamente estesi a Malaysia e Taiwan. La finalità è verificare se il produttore esportatore malese Longi (Kuching) SDN.BHD possa beneficiare di un’esenzione dalle misure estese.
Contesto normativo e misure già in vigore
Il provvedimento si inserisce in una sequenza di atti di difesa commerciale: le misure iniziali erano state istituite con i regolamenti (UE) n. 1238/2013 e n. 1239/2013; in seguito, i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e 2016/185 ne hanno esteso l’applicazione alle importazioni provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, salvo alcune imprese espressamente indicate. Il regolamento ricorda inoltre che, nel frattempo, la Commissione ha già svolto ulteriori riesami di scadenza e un riesame intermedio parziale, sfociato nella sostituzione dei dazi ad valorem con un prezzo minimo all’importazione.
Ambito oggettivo: prodotto interessato ed esclusioni
Il riesame riguarda moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e le celle del tipo utilizzato in tali moduli, con celle di spessore non superiore a 400 micrometri, classificati in specifici codici NC e TARIC. Il testo individua anche alcune esclusioni rilevanti:
- caricatori solari portatili costituiti da meno di sei celle;
- prodotti fotovoltaici a film sottile;
- prodotti in silicio cristallino integrati permanentemente in apparecchi elettrici non destinati a produrre elettricità;
- moduli o pannelli con tensione di uscita pari o inferiore a 50 V DC e potenza pari o inferiore a 50 W, destinati esclusivamente all’uso diretto come caricabatterie.
Ragioni addotte dal richiedente
La domanda di esenzione è stata presentata il 23 maggio 2017. Il richiedente ha sostenuto di non aver esportato il prodotto nell’Unione durante il periodo rilevante per l’estensione delle misure, cioè tra il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015; di non aver eluso le misure in vigore; e di aver successivamente assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile a esportare nell’Unione un quantitativo significativo.
Effetti immediati sulla disciplina antidumping
In attesa dell’esito del riesame, il regolamento dispone l’abrogazione del dazio antidumping solo per le importazioni del prodotto fabbricato e venduto dal richiedente per l’esportazione nell’Unione. Contestualmente, le autorità doganali devono registrare tali importazioni, in conformità dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, così da consentire l’eventuale riscossione retroattiva qualora l’inchiesta accerti l’elusione.
Trattamento delle misure antisovvenzioni
Diversamente dal versante antidumping, il regolamento precisa che il regolamento antisovvenzioni di base non offre una base giuridica per l’abrogazione immediata delle misure compensative vigenti. Di conseguenza, le misure antisovvenzioni restano applicabili fino a una decisione successiva che conceda formalmente l’esenzione, ove il riesame abbia esito favorevole al richiedente.
Svolgimento dell’inchiesta e diritti delle parti
La Commissione apre formalmente l’istruttoria ritenendo sufficienti gli elementi di prova disponibili. L’industria dell’Unione interessata è stata informata e non ha presentato osservazioni. La Commissione dichiara che esaminerà con particolare attenzione i rapporti tra il richiedente e le società soggette alle misure in vigore, per escludere strutture o operazioni finalizzate all’elusione, e valuterà eventuali condizioni speciali di monitoraggio qualora l’esenzione fosse ritenuta giustificata.
Termini procedurali essenziali
Il regolamento disciplina in modo puntuale i tempi dell’inchiesta:
- il questionario inviato al richiedente va restituito entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore, salvo diversa disposizione;
- le osservazioni scritte e gli elementi di prova delle parti interessate devono pervenire entro 37 giorni;
- le richieste di audizione sulla fase di apertura devono essere presentate entro 15 giorni dall’entrata in vigore;
- le richieste successive seguono i termini specifici fissati dalla Commissione.
Riservatezza, forma delle comunicazioni e cooperazione
Le parti che trasmettono informazioni riservate devono contrassegnarle come "Limited" e presentare un riassunto non riservato marcato "For inspection by interested parties", sufficientemente dettagliato da consentire la comprensione della sostanza delle informazioni coperte da riservatezza. Il regolamento richiama inoltre l’uso della posta elettronica per le comunicazioni, salva la trasmissione su supporto digitale per risposte voluminose, e indica che la Commissione comunicherà normalmente via e-mail una volta acquisiti i recapiti delle parti.
In caso di mancata collaborazione, mancato invio delle informazioni o ostacolo grave all’inchiesta, la Commissione può fondare le proprie conclusioni sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento antidumping di base e dell’articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base. Le informazioni false o fuorvianti possono essere ignorate. L’assenza di una risposta in formato elettronico non è di per sé omessa collaborazione se la parte dimostra che ciò comporterebbe costi o oneri eccessivi.
Consigliere auditore e tutela del contraddittorio
Il regolamento richiama il ruolo del consigliere auditore nei procedimenti di difesa commerciale, quale soggetto deputato a fungere da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere può occuparsi di accesso al fascicolo, controversie sulla riservatezza, proroghe dei termini e domande di audizione di terzi, contribuendo a garantire l’esercizio pieno dei diritti di difesa.
Durata dell’inchiesta, dati personali ed efficacia del regolamento
L’inchiesta deve essere conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore. I dati personali raccolti nel corso del procedimento sono trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Apertura del riesame di esenzione
La Commissione apre un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e 2016/185 per stabilire se le importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e delle celle corrispondenti, provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, fabbricati da Longi (Kuching) SDN.BHD, debbano rimanere soggette alle misure antidumping e antisovvenzioni estese. Il riesame è fondato sull’articolo 11, paragrafo 4, e sull’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e sull’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037.
Prodotto interessato ed esclusioni
Il prodotto oggetto del riesame comprende moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo utilizzato in tali moduli, con celle di spessore non superiore a 400 micrometri, classificati in vari codici NC e TARIC indicati nel regolamento. Sono esclusi: caricabatterie solari portatili con meno di sei celle; prodotti fotovoltaici a film sottile; prodotti integrati permanentemente in apparecchi elettrici non destinati a produrre elettricità; moduli o pannelli con tensione di uscita pari o inferiore a 50 V DC e potenza pari o inferiore a 50 W destinati esclusivamente all’uso diretto come caricabatterie.
Contesto delle misure in vigore
Il regolamento ricostruisce la sequenza delle misure: misure iniziali antidumping e compensative istituite dai regolamenti (UE) n. 1238/2013 e n. 1239/2013 sulle importazioni dalla RPC; estensione alle importazioni da Malaysia e Taiwan con i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e 2016/185; successivi riesami di scadenza e riesami intermedi parziali, culminati nel sostituire i dazi ad valorem con un prezzo minimo all’importazione con regolamento del 15 settembre 2017.
Motivi della domanda di esenzione
Il richiedente sostiene di non aver esportato il prodotto nell’Unione durante il periodo rilevante per l’estensione delle misure (1° aprile 2014 - 31 marzo 2015), di non aver eluso le misure in vigore e di avere assunto dopo tale periodo un’obbligazione contrattuale irrevocabile a esportare nell’Unione un quantitativo significativo.
Effetti procedurali: abrogazione del dazio antidumping e registrazione
In applicazione dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, il dazio antidumping è abrogato per le importazioni del prodotto fabbricato e venduto dal richiedente per l’esportazione nell’Unione. Contestualmente, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali devono registrare tali importazioni, così da consentire un’eventuale riscossione retroattiva del dazio se il riesame accertasse l’elusione; alla data di adozione il relativo importo potenziale non è stimabile.
Misure antisovvenzioni e loro mantenimento
Il regolamento precisa che il regolamento antisovvenzioni di base non consente l’abrogazione immediata delle misure compensative in vigore; pertanto le misure antisovvenzioni restano applicabili fino a un eventuale provvedimento successivo che conceda l’esenzione, se il riesame avrà esito favorevole al richiedente.
Termini istruttori e partecipazione delle parti
La Commissione invia un questionario al richiedente, che deve restituirlo compilato entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, salvo diversa indicazione. Anche le osservazioni scritte e gli elementi di prova delle parti interessate devono pervenire entro 37 giorni, mentre le richieste di audizione sulla fase di apertura devono essere presentate entro 15 giorni dall’entrata in vigore. Le richieste successive seguono i termini fissati dalla Commissione.
Riservatezza, forma delle comunicazioni e diritto di difesa
Le comunicazioni riservate devono essere contrassegnate come "Limited" e accompagnate da un riassunto non riservato marcato "For inspection by interested parties", sufficientemente dettagliato. Le informazioni protette da diritti d’autore possono essere utilizzate solo previa autorizzazione esplicita del titolare. Il regolamento incoraggia l’invio via e-mail, salvo risposte voluminose da trasmettere su supporto digitale o per posta, e indica i recapiti della DG Commercio per la corrispondenza.
Omessa collaborazione e uso dei dati disponibili
Se una parte nega l’accesso alle informazioni necessarie, non le trasmette nei termini o ostacola gravemente l’inchiesta, la Commissione può formulare conclusioni sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento antidumping di base e dell’articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base. Informazioni false o fuorvianti possono essere ignorate. L’assenza di una risposta in formato informatico non costituisce omessa collaborazione se la parte dimostra che ciò comporterebbe oneri supplementari o costi eccessivi.
Consigliere auditore
Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore nei procedimenti di difesa commerciale, quale tramite su accesso al fascicolo, riservatezza, proroghe e audizioni. Le domande di audizione devono essere motivate e presentate per iscritto; per la fase iniziale dell’inchiesta valgono i medesimi termini di 15 giorni.
Durata dell’inchiesta, dati personali ed entrata in vigore
L’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, conformemente all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base. I dati personali raccolti sono trattati secondo il regolamento (CE) n. 45/2001. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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