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Sentenza

Sentenza del 22/04/2021 n. 3749 - Comm. Trib. Prov. Catania

Processo tributario - disconoscimento di firma - mancata richiesta di verifi- cazione - inutilizzabilità documento - consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

disconoscimento della firma apposta su una scrittura privata utilizzata a fondamento dell'atto impositivo; la questione è se, in assenza di una preventiva richiesta di verificazione, il documento possa essere utilizzato in giudizio

La decisione

il giudice tributario deve applicare le norme del codice di procedura civile richiamate dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992: in presenza di disconoscimento tempestivo della firma (da valutarsi in relazione al ricorso che impugna l'atto), il giudice è obbligato ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni. Se sussistono le condizioni per esperire la procedura di verificazione, il giudice procede a tale accertamento avvalendosi dei poteri istruttori consentiti dalle norme speciali del contenzioso tributario; se invece la verificazione non è esperibile, le sottoscrizioni e il documento risultano inutilizzabili ai fini della decisione, con conseguente non valore probatorio dell'atto basato su tale documento (esito quindi favorevole al contribuente qualora l'atto impugnato si fondi su quella scrittura privata)

Norme richiamate

  • art. 214 c.p.c.

    prevede la procedura di verificazione della scrittura privata in caso di disconoscimento della firma; il giudice è tenuto ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni quando il disconoscimento è tempestivo

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    dispositivo di rinvio al codice di procedura civile per le materie non espressamente disciplinate dal processo tributario; rende applicabili, tra l'altro, le norme sulla verificazione di cui al codice di procedura civile

Massime di principio

  • Il disconoscimento della firma va valutato come tempestivo in relazione al ricorso con cui si impugna l'atto impositivo: se opposto nel ricorso, attiva la necessità di accertamento dell'autenticità.
  • Il giudice tributario ha l'obbligo di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni disconosciute; se le condizioni processuali consentono la verificazione, deve attivarla nei limiti dei poteri istruttori permessi nel contenzioso tributario.
  • Se la procedura di verificazione non è esperibile, la scrittura privata con firma disconosciuta non può essere utilizzata come prova e quindi non può sorreggere l'atto impositivo.
  • La Amministrazione che fonda l'accertamento su una scrittura privata dovrebbe tempestivamente promuovere o consentire le iniziative istruttorie necessarie (o richiedere la verificazione) per non perdere il valore probatorio del documento.
  • In pratica, in giudizi tributari, l'onere probatorio dell'Amministrazione si indebolisce se non è possibile accertare l'autenticità della firma contestata; questo può determinare l'accoglimento del ricorso del contribuente quando l'atto si basa esclusivamente su tale documento.
  • Le modalità e i limiti dell'attività istruttoria sono però condizionati dalle regole speciali del processo tributario: il giudice opera entro quei confini procedurali e non sempre potrà estendere le indagini come in un ordinario processo civile.

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