Regolamento (UE) 2023/2058
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2058 della Commissione del 26 settembre 2023 che stabilisce norme specifiche per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai tassi speciali dei controlli ufficiali e al modello di certificato generale per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di partite di determinate merci al dettaglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2023/2058 detta le modalità pratiche per applicare il regolamento (UE) 2023/1231 alle merci al dettaglio dirette in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito. Definisce i controlli documentali, i tassi di frequenza dei controlli di identità e fisici, e introduce un certificato generale semplificato modello "Retail NI". La disciplina mira a garantire controlli efficaci presso le strutture SPS di primo arrivo e a consentire la vendita al dettaglio in Irlanda del Nord senza successivo trasferimento nello Stato membro.
Stabilisce i tassi speciali dei controlli ufficiali, le regole di certificazione e il modello di certificato generale per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate merci al dettaglio.
Ambito di applicazione
Si applica alle partite di merci al dettaglio rientranti nel regolamento (UE) 2023/1231, in ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e destinate all'immissione sul mercato in Irlanda del Nord. Riguarda in particolare: prodotti di origine animale o vegetale, piante diverse da quelle destinate all'impianto, alimenti per animali da compagnia e articoli masticabili per cani pronti alla vendita, prodotti composti, alimenti e materiali a contatto con gli alimenti. Le norme si applicano alle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord e non disciplinano in generale l'ingresso nell'Unione, ma una specifica disciplina operativa collegata al regime previsto dal regolamento (UE) 2023/1231. È previsto che talune regole di controllo di identità del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 non si applichino per le merci al dettaglio interessate.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2058: controlli ufficiali e certificazione per merci al dettaglio dirette in Irlanda del Nord
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2058 della Commissione attua il regolamento (UE) 2023/1231, definendo le regole operative per i controlli ufficiali e per il certificato generale applicabili alle merci al dettaglio inviate da altre parti del Regno Unito in Irlanda del Nord. Il testo si colloca nel quadro delle garanzie richieste al Regno Unito per assicurare controlli efficaci, in particolare presso le strutture ispettive sanitarie e fitosanitarie (SPS) di primo arrivo, e per garantire che le partite siano destinate esclusivamente alla vendita al dettaglio in Irlanda del Nord.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le partite di merci al dettaglio rientranti nel regolamento (UE) 2023/1231 e destinate all'immissione sul mercato in Irlanda del Nord. Le categorie espressamente richiamate sono:
- prodotti di origine animale o vegetale, piante diverse da quelle destinate all'impianto, alimenti per animali da compagnia e articoli masticabili per cani pronti alla vendita;
- prodotti composti;
- alimenti;
- materiali a contatto con gli alimenti.
La disciplina opera per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e per le strutture ispettive SPS di primo arrivo. Non si tratta di una disciplina generale sulle importazioni nell'Unione, ma di una regola di esecuzione collegata al regime speciale previsto per l'Irlanda del Nord.
Controlli documentali
L'articolo 2 impone alle autorità competenti che operano presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord di eseguire controlli documentali su tutti i certificati generali e sugli altri documenti che accompagnano tutte le partite di merci al dettaglio interessate. Il controllo documentale è quindi obbligatorio e generalizzato per le partite ricomprese nell'ambito di applicazione.
Controlli di identità e controlli fisici
L'articolo 3 distingue tra due gruppi di merci.
Per le merci al dettaglio diverse dalle piante diverse da quelle destinate all'impianto, i controlli di identità sono svolti con un tasso di frequenza del 10% su tutte le partite. In tale ambito non si applica l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130, con una deroga espressa alle regole dettagliate di quel regolamento per i controlli di identità.
Per le partite di piante diverse da quelle destinate all'impianto, il tasso di frequenza dei controlli di identità è fissato all'1%.
In entrambi i casi, i controlli fisici sono effettuati insieme ai controlli di identità e devono perseguire gli obiettivi delle garanzie scritte previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), e dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1231. Il testo indica espressamente che tali controlli devono essere basati sul rischio e sulle informazioni disponibili.
Certificato generale modello "Retail NI"
L'articolo 4 introduce un obbligo di certificazione semplificata: tutte le partite di merci al dettaglio interessate devono essere accompagnate da un certificato generale conforme al modello "Retail NI" contenuto nell'allegato.
Il certificato deve essere integrato da una descrizione delle merci della stessa partita mediante un documento supplementare, che può essere cartaceo o elettronico. Tale documento deve contenere informazioni dettagliate su:
- natura di ciascun prodotto incluso nella partita ed eventuale trattamento subito;
- numero di imballaggi e peso netto;
- numero di registrazione o di riconoscimento dello stabilimento elencato di spedizione e di destinazione in Irlanda del Nord.
Finalità delle misure
Dai considerando emerge che la disciplina è adottata per rendere operative le garanzie scritte fornite dal Regno Unito ai sensi del regolamento (UE) 2023/1231 e per assicurare controlli ufficiali efficaci conformemente al regolamento (UE) 2017/625. Le misure sono pensate anche per evitare perturbazioni degli scambi e garantire la certezza del diritto, in un contesto in cui l'obbligo di marcatura delle merci al dettaglio decorre dal 1o ottobre 2023, con progressiva applicazione di differenti requisiti di marcatura nel tempo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1o ottobre 2023. La Commissione sottolinea la necessità di applicazione urgente per assicurare coerenza con il calendario di applicazione delle norme sulla marcatura previste dal regolamento (UE) 2023/1231.
Implicazioni operative
Per gli operatori e i professionisti che assistono imprese coinvolte nella catena di approvvigionamento verso l'Irlanda del Nord, il regolamento comporta in concreto:
- l'obbligo di predisporre il certificato generale "Retail NI" per ogni partita interessata;
- la necessità di predisporre un documento supplementare con dati analitici sulla partita;
- la previsione di controlli documentali sistematici e di controlli di identità/fisici a frequenza prefissata;
- l'applicazione di un regime differenziato per le piante diverse da quelle destinate all'impianto;
- la disapplicazione, per i controlli di identità sulle merci al dettaglio interessate, delle regole dettagliate dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130.
Disposizioni principali
Oggetto e categorie di merci interessate
L'articolo 1 individua l'oggetto del regolamento: tassi speciali dei controlli ufficiali e norme sui controlli e sul certificato generale per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e l'immissione sul mercato in Irlanda del Nord di partite di merci al dettaglio. Le categorie interessate comprendono prodotti di origine animale o vegetale, piante diverse da quelle destinate all'impianto e alimenti per animali da compagnia e articoli masticabili per cani pronti alla vendita, prodotti composti, alimenti e materiali a contatto con gli alimenti.
Controlli documentali
L'articolo 2 impone alle autorità competenti presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord di effettuare controlli documentali su tutti i certificati generali e sugli altri documenti che accompagnano tutte le partite di merci al dettaglio interessate in ingresso da altre parti del Regno Unito.
Tassi di controllo e controlli di identità e fisici
L'articolo 3 prevede, per le merci al dettaglio diverse dalle piante diverse da quelle destinate all'impianto, controlli di identità presso le strutture SPS di primo arrivo con un tasso di frequenza del 10% su tutte le partite. Per tali controlli non si applica l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130. I controlli fisici sono svolti insieme ai controlli di identità per realizzare gli obiettivi delle garanzie scritte richieste dal regolamento (UE) 2023/1231, seguendo un approccio basato sul rischio e sulle informazioni disponibili. Per le partite di piante diverse da quelle destinate all'impianto, il tasso di frequenza dei controlli di identità è dell'1%, con analogo svolgimento dei controlli fisici.
Certificato generale e documento supplementare
L'articolo 4 stabilisce che tutte le partite di merci al dettaglio interessate devono essere accompagnate da un certificato generale conforme al modello "Retail NI" di cui all'allegato. Il certificato relativo a una stessa partita è integrato da una descrizione delle merci contenuta in un documento supplementare, cartaceo o elettronico, che deve indicare la natura di ciascun prodotto e l'eventuale trattamento subito, il numero di imballaggi e il relativo peso netto, nonché il numero di registrazione o di riconoscimento dello stabilimento elencato di spedizione e di destinazione in Irlanda del Nord.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e l'applicazione dal 1o ottobre 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 26 set 2023Regolamento (UE) 2023/2056
- Regolamento · 26 set 2023Regolamento (UE) 2023/2057
- Regolamento · 26 set 2023Regolamento (UE) 2023/2059
- Regolamento · 26 set 2023Regolamento (UE) 2023/2060
- Regolamento · 26 set 2023Regolamento (UE) 2023/2082
- Regolamento · 26 set 2023Regolamento (UE) 2023/2083
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →