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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2059

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 della Commissione del 26 settembre 2023 che stabilisce norme per l’applicazione del regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco di determinati prodotti del resto del mondo che possono entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio in provenienza da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell’Irlanda del Nord (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R2059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 attua l’articolo 9, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231, adottando l’elenco dei prodotti del resto del mondo autorizzati a entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio provenienti da altre parti del Regno Unito. La misura si fonda sulle prove scritte fornite dal Regno Unito circa l’applicazione effettiva, nel diritto nazionale britannico, delle condizioni di importazione e dei controlli ufficiali previsti dalla normativa UE pertinente. L’allegato restringe l’elenco a due categorie di prodotti di origine animale, con indicazione dei codici NC e del paese terzo di origine.

Stabilisce l’elenco dei prodotti del resto del mondo che, in provenienza da altre parti del Regno Unito, possono entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio ed essere immessi sul mercato nordirlandese.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti del resto del mondo costituiti da prodotti di origine animale o vegetale o da prodotti composti soggetti alle norme in materia di salute animale o di sanità delle piante di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere d), e) e g), del regolamento (UE) 2017/625. L’ambito territoriale riguarda l’ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e l’immissione sul mercato dell’Irlanda del Nord. Il regolamento elenca solo i prodotti indicati nell’allegato, con il relativo paese terzo di origine; non introduce un regime generale per tutte le merci, ma limita l’operatività ai prodotti espressamente inclusi nell’elenco. Si applica dal 1° ottobre 2023.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 della Commissione

Il regolamento dà attuazione al meccanismo previsto dal regolamento (UE) 2023/1231 per i flussi di merci al dettaglio destinati all’Irlanda del Nord. In particolare, la Commissione, ricevute le prove scritte del Regno Unito sull’effettiva applicazione delle condizioni sanitarie e dei controlli ufficiali pertinenti, approva un elenco limitato di prodotti del resto del mondo che possono essere introdotti in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (UE) 2023/1231 disciplina regole specifiche per l’ingresso in Irlanda del Nord di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di tuberi-seme di patate, di macchinari, di taluni veicoli agricoli o forestali e di alcuni animali da compagnia. Per i prodotti del resto del mondo soggetti a norme di sanità animale o fitosanitarie, l’articolo 9 prevede che essi possano entrare in Irlanda del Nord solo se il Regno Unito dimostra per iscritto che le pertinenti condizioni di importazione e i controlli ufficiali previsti dal diritto UE sono applicati nel suo diritto nazionale e sono effettivamente eseguiti.

Ambito di applicazione

L’atto riguarda i prodotti del resto del mondo costituiti da prodotti di origine animale o vegetale o da prodotti composti soggetti alle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere d), e) e g), del regolamento (UE) 2017/625. L’effetto pratico è circoscritto ai prodotti indicati nell’allegato, con il relativo codice della nomenclatura combinata e il paese terzo di origine, che possono entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio provenienti da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell’Irlanda del Nord.

Prodotti elencati nell’allegato

L’allegato individua due gruppi di merci:

  • carni e frattaglie commestibili di ovini, fresche, refrigerate o congelate, originarie della Nuova Zelanda, con vari codici NC elencati nella tabella;
  • alimenti per animali da compagnia e articoli masticabili per cani, associati a una serie di codici NC e ai paesi terzi autorizzati di cui all’allegato XIV, capo II, sezione 1, tabella 2, punto 12, del regolamento (UE) n. 142/2011.

Le note dell’allegato precisano che la designazione testuale delle merci ha valore meramente indicativo e che ciò che rileva, ai fini dell’inclusione nell’elenco, è il codice NC. È inoltre indicato che la partita deve essere accompagnata dal pertinente certificato sanitario, certificato ufficiale o dichiarazione ufficiale previsto dalla normativa dell’Unione.

Effetti giuridici e decorrenza

L’articolo 2 conferma che i prodotti elencati nell’allegato sono ammessi all’ingresso in Irlanda del Nord come merci al dettaglio e alla loro immissione sul mercato locale. L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° ottobre 2023.

Ragioni dell’adozione

Nei considerando la Commissione evidenzia la necessità di certezza del diritto e di evitare perturbazioni degli scambi. La data di applicazione è coordinata con l’obbligo di marcatura delle merci al dettaglio previsto dall’allegato IV del regolamento (UE) 2023/1231, anch’esso applicabile dal 1° ottobre 2023.

Disposizioni principali

Oggetto e elenco dei prodotti autorizzati

L’articolo 1 definisce l’oggetto del regolamento: l’elenco dei prodotti del resto del mondo, costituiti da prodotti di origine animale o vegetale o da prodotti composti soggetti alle norme in materia di salute animale o di sanità delle piante, che possono entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio provenienti da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell’Irlanda del Nord conformemente all’articolo 4 del regolamento (UE) 2023/1231.

Contenuto dell’allegato

L’articolo 2 dispone che i prodotti del resto del mondo elencati nell’allegato sono autorizzati all’ingresso in Irlanda del Nord come merci al dettaglio e alla successiva immissione sul mercato nordirlandese. L’allegato include, in particolare, carni e frattaglie commestibili di ovini fresche, refrigerate o congelate originarie della Nuova Zelanda, nonché alimenti per animali da compagnia e articoli masticabili per cani originari dei paesi terzi autorizzati di cui al regolamento (UE) n. 142/2011, con riferimento ai codici NC e ai modelli di certificato sanitario o dichiarazione ufficiale applicabili.

Presupposti normativi richiamati

Il regolamento si fonda sull’articolo 9, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231, che consente alla Commissione di adottare un atto di esecuzione che elenchi i prodotti ammissibili dopo aver ricevuto le prove scritte del Regno Unito. Il considerando rileva che tali prove attestano l’applicazione effettiva, secondo il diritto nazionale britannico, delle condizioni di importazione e delle prescrizioni relative ai controlli ufficiali previste dai regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) 2016/429, (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625, nonché dagli atti della Commissione adottati in base a tali regolamenti.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2023. Il considerando giustifica l’urgenza con esigenze di certezza del diritto, coerenza con l’obbligo di marcatura delle merci al dettaglio previsto dall’allegato IV del regolamento (UE) 2023/1231 a decorrere dalla stessa data e prevenzione di perturbazioni degli scambi.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesanità delle piantecontrolli ufficialicommercio di merciirlanda del nord

Testo integrale

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