Regolamento (UE) 2023/2083
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2083 della Commissione del 26 settembre 2023 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli che devono essere usati dagli enti creditizi per la trasmissione agli acquirenti di informazioni sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione definisce un set armonizzato di modelli, campi dati e istruzioni per la comunicazione ai potenziali acquirenti delle informazioni sui crediti deteriorati oggetto di vendita o trasferimento. La disciplina mira a ridurre l’asimmetria informativa, agevolare la due diligence e favorire il funzionamento del mercato secondario dei NPL, nel rispetto della riservatezza e del GDPR. Sono previste esclusioni per operazioni già disciplinate da altri quadri normativi e regole di proporzionalità che modulano il livello di dettaglio richiesto in base al tipo di operazione.
Stabilisce i modelli e le norme tecniche da usare dagli enti creditizi per trasmettere ai potenziali acquirenti informazioni granulari sulle esposizioni deteriorate nel portafoglio bancario, in caso di vendita o trasferimento di contratti di credito deteriorati.
Ambito di applicazione
Si applica alle vendite e ai trasferimenti effettuati da enti creditizi stabiliti nell’Unione di contratti di credito classificati come esposizioni deteriorate ai sensi dell’articolo 47 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, detenuti nel portafoglio bancario e rientranti nei criteri temporali di cui all’articolo 16, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2021/2167. Non si applica alle vendite di crediti deteriorati nell’ambito di vendite di succursali, aree di attività o portafogli clienti non limitati ai crediti deteriorati, né ai trasferimenti in operazioni di ristrutturazione in corso in contesti di insolvenza, risoluzione o liquidazione. Sono inoltre esclusi i casi di cartolarizzazione soggetti al regolamento (UE) 2017/2402 e alle relative norme di informativa, le operazioni in forza di credit default swap, total return swap, altri derivati, contratti di assicurazione e sub-partecipazione, nonché le vendite o trasferimenti in forza di contratti di garanzia finanziaria o di operazioni di finanziamento tramite titoli.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2083 sulla trasmissione di informazioni sui crediti deteriorati
Il regolamento attua l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/2167, fissando modelli uniformi per la comunicazione ai potenziali acquirenti delle informazioni relative alle esposizioni deteriorate incluse in un portafoglio bancario. La finalità dichiarata è ridurre le asimmetrie informative, facilitare la valutazione economica dei crediti e sostenere lo sviluppo di un mercato secondario efficiente per i NPL nell’Unione.
Finalità e contesto regolatorio
Nei considerando si evidenzia che, prima dell’acquisto di contratti di credito deteriorati, i potenziali acquirenti devono poter accedere a dati granulari a livello di singolo contratto, riguardanti il credito, la controparte, le garanzie, i procedimenti legali ed esecutivi e la cronologia dei recuperi. La standardizzazione mediante modelli e definizioni comuni è presentata come strumento per agevolare anche piccoli enti creditizi e piccoli investitori, riducendo i costi di ingresso e i costi di elaborazione.
Il regolamento persegue inoltre un equilibrio tra trasparenza e tutela di riservatezza/protezione dati: le informazioni più sensibili devono essere condivise solo con controparti seriamente interessate, mediante accordi di riservatezza e canali sicuri; il trattamento dei dati personali resta soggetto al regolamento (UE) 2016/679.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 circoscrive l’obbligo alle vendite e ai trasferimenti di contratti di credito classificati come esposizioni deteriorate ai sensi del CRR, detenuti nel portafoglio bancario e non nel portafoglio di negoziazione, purché ricorrano anche i requisiti temporali dell’articolo 16, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2021/2167.
Sono esclusi, in particolare:
- le vendite di crediti deteriorati inserite in operazioni più ampie di cessione di succursali, aree di attività o portafogli clienti non limitate ai NPL;
- i trasferimenti nell’ambito di operazioni di ristrutturazione in corso dell’ente creditizio in contesti di insolvenza, risoluzione o liquidazione;
- le vendite o i trasferimenti mediante cartolarizzazione quando si applica il regolamento (UE) 2017/2402 e la disclosure è già regolata dai regolamenti delegato (UE) 2020/1224 e di esecuzione (UE) 2020/1225;
- le operazioni basate su credit default swap, total return swap e altri derivati, su contratti di assicurazione o di sub-partecipazione;
- i trasferimenti in forza di contratti di garanzia finanziaria o di operazioni di finanziamento tramite titoli.
Modello informativo e struttura degli allegati
L’allegato I contiene i modelli da utilizzare: controparte, relazioni tra record, credito, garanzie reali/garanzie/azioni esecutive, garanzia ipotecaria e cronologia della riscossione dei rimborsi. L’allegato II è il glossario dei dati, che specifica per ogni campo l’obbligatorietà, il tipo di campo, l’applicabilità per tipologia di debitore e di credito e i riferimenti a standard o altri atti UE.
L’allegato III fornisce le istruzioni operative. Stabilisce che, salvo diversa indicazione, i dati si riferiscono alla data limite; definisce le convenzioni di compilazione per campi booleani, di scelta, alfanumerici, numerici, percentuali e di data; disciplina i campi obbligatori e le informazioni aggiuntive eventualmente concordate tra le parti.
Contenuto delle informazioni da fornire
Per ciascun credito deteriorato, l’articolo 3 richiede informazioni su:
- la controparte;
- il contratto di credito;
- le garanzie reali, le garanzie e le azioni esecutive;
- la garanzia ipotecaria, se presente;
- la cronologia della riscossione dei rimborsi.
Le informazioni devono essere fornite secondo il glossario dell’allegato II e le istruzioni dell’allegato III. Il modello 2 collega i diversi elementi tramite identificativi univoci di controparte, credito, protezione e mutuo ipotecario.
Tra i dati più significativi richiesti figurano, per il credito:
- data limite;
- data di creazione;
- diritto applicabile;
- classe di attività;
- tipo di strumento;
- importi di capitale, interessi maturati, altri saldi e saldo legale;
- giorni di scaduto;
- tasso di interesse, tipo di tasso, spread e frequenza di rideterminazione;
- frequenza di pagamento e data/ammontare dell’ultimo pagamento;
- stato di default, stato giuridico del credito e, se del caso, dati sul procedimento legale;
- presenza di sindacazione, cartolarizzazione, leasing e misure di concessione.
Per le garanzie reali e le garanzie, il regolamento richiede, tra l’altro:
- identificativi univoci della protezione;
- tipologia del bene immobile o mobile;
- dati identificativi e localizzativi del bene immobile;
- grado del privilegio e presenza di crediti di rango superiore;
- valutazioni interne ed esterne più recenti, con relativa data e tipo di valutazione;
- informazioni sulle procedure esecutive, aste, prezzi di riserva, importi giacenti in tribunale e numero di aste non andate a buon fine.
Per le garanzie ipotecarie, sono richiesti specificamente:
- identificativo del mutuo ipotecario;
- importo del mutuo ipotecario;
- grado del privilegio;
- credito di rango superiore;
- numero di registro degli atti.
La cronologia della riscossione dei rimborsi copre almeno i 36 mesi precedenti la data limite, con indicazione mensile degli importi totali e, per i crediti garantiti, degli importi derivanti dalla vendita di garanzie reali.
Granularità, completezza e casi di deroga
L’articolo 4 introduce un criterio di proporzionalità. I campi obbligatori del glossario devono essere compilati, salvo non applicabilità, ma il regolamento prevede diverse eccezioni in cui non è richiesto il completo popolamento di tutti i campi: singolo credito o crediti verso un unico debitore, linee di credito sindacate, debitori non domiciliati nell’Unione, crediti già acquisiti da soggetti non bancari dell’Unione e crediti non garantiti verso persone fisiche fuori dall’ambito della direttiva 2008/48/CE.
Per i campi non marcati come obbligatori, gli enti creditizi devono comunque compiere uno sforzo ragionevole per fornire le informazioni disponibili.
Procedura di comunicazione e requisiti di formato
Ai sensi dell’articolo 5, le informazioni devono essere trasmesse prima della conclusione del contratto di vendita o trasferimento del credito deteriorato. Il formato standard è quello elettronico e leggibile meccanicamente, salvo diverso accordo tra ente creditizio e potenziale acquirente. I considerando ammettono che piattaforme d’asta elettroniche o piattaforme per operazioni elettroniche possano imporre requisiti aggiuntivi di formato.
Riservatezza, sicurezza e protezione dei dati
L’articolo 6 disciplina in modo puntuale la gestione delle informazioni riservate e dei dati personali. Gli enti creditizi devono identificare le informazioni soggette a riservatezza ai sensi del diritto UE, del segreto bancario, del regolamento interno o delle pratiche di mercato e assicurare un’adeguata protezione. Prima dello scambio informativo devono essere conclusi accordi di riservatezza. I dati personali possono essere condivisi solo nella misura necessaria per identificare le persone i cui contratti di credito sono deteriorati.
Lo scambio deve avvenire attraverso canali sicuri, compresi virtual data room o strumenti elettronici analoghi. Nei considerando si precisa inoltre che eventuali informazioni aggiuntive concordate tra le parti non dovrebbero normalmente includere ulteriori dati personali, in coerenza con la minimizzazione dei dati e con la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Ambito di applicazione e esclusioni
L’articolo 1 delimita l’applicazione del regolamento alle vendite e ai trasferimenti di esposizioni deteriorate detenute nel portafoglio bancario da enti creditizi dell’Unione. Sono escluse, tra l’altro, le operazioni societarie o di ristrutturazione più ampie, la cartolarizzazione soggetta al quadro specifico UE, e le operazioni basate su strumenti derivati, contratti di assicurazione, sub-partecipazione, garanzie finanziarie e finanziamenti tramite titoli.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 definisce, tra gli altri, "acquirente", "controparte", "fornitore della protezione", "data limite" e "contratto di credito deteriorato". Quest’ultimo è un contratto di credito classificato come esposizione deteriorata ai sensi dell’articolo 47 bis, paragrafo 3, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Modelli informativi e contenuto minimo
L’articolo 3 impone la trasmissione, per ciascun contratto di credito, delle informazioni su controparte, contratto di credito, garanzie reali e garanzie, garanzia ipotecaria e cronologia della riscossione dei rimborsi, secondo i modelli dell’allegato I e nel rispetto del glossario dell’allegato II e delle istruzioni dell’allegato III. La tabella delle relazioni del modello 2 collega i diversi identificativi.
Granularità, obbligatorietà e proporzionalità
L’articolo 4 prevede che i campi obbligatori siano compilati salvo non applicabilità, ma introduce eccezioni e alleggerimenti per determinate operazioni: singolo credito o più crediti verso un unico debitore, linee di credito sindacate, debitori non domiciliati nell’Unione, crediti acquisiti da soggetti non bancari dell’Unione e crediti non garantiti verso persone fisiche non rientranti nella direttiva 2008/48/CE. Per i campi non obbligatori è richiesto un ragionevole sforzo di compilazione.
Tempistica e formato della comunicazione
L’articolo 5 stabilisce che le informazioni devono essere fornite ai potenziali acquirenti prima della conclusione del contratto di vendita o trasferimento, di regola in forma elettronica e leggibile meccanicamente, salvo diverso accordo tra le parti.
Riservatezza, canali sicuri e dati personali
L’articolo 6 impone agli enti creditizi di individuare le informazioni riservate e di proteggerle secondo il diritto UE applicabile e le pratiche interne o di mercato. Prima della disclosure, devono essere conclusi accordi di riservatezza; i dati personali possono essere condivisi solo nella misura necessaria. La trasmissione deve avvenire tramite canali sicuri, incluse sale dati virtuali o mezzi analoghi.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 7 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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