Regolamento (UE) 2023/2060
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2060 della Commissione del 26 settembre 2023 che stabilisce norme per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco degli Stati di bandiera dei pescherecci che catturano prodotti della pesca che possono entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord come merci al dettaglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2023/2060 della Commissione dà attuazione al regolamento (UE) 2023/1231 individuando gli Stati di bandiera dei pescherecci i cui prodotti della pesca possono, dopo l’importazione in altre parti del Regno Unito, entrare in Irlanda del Nord e essere commercializzati come merci al dettaglio. L’elenco è adottato sulla base delle prove scritte fornite dal Regno Unito circa l’applicazione e l’effettiva attuazione delle condizioni di importazione e dei controlli previsti dal suo diritto nazionale. Il regolamento è strettamente collegato alla disciplina UE contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) e si applica dal 1° ottobre 2023.
Stabilisce l’elenco degli Stati di bandiera dei paesi terzi i cui pescherecci possono determinare l’ingresso in Irlanda del Nord di prodotti della pesca, importati in altre parti del Regno Unito, da immettere sul mercato nordirlandese come merci al dettaglio.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti della pesca catturati da pescherecci battenti bandiera di paesi terzi diversi dal Regno Unito, quando tali prodotti sono stati importati in parti del Regno Unito diverse dall’Irlanda del Nord e devono poi entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2023/1231. L’ambito è limitato ai soli Stati di bandiera inclusi nell’allegato del regolamento; restano rilevanti, per la selezione dell’elenco, le regole del regolamento (CE) n. 1005/2008 sulla pesca INN e l’elenco dei paesi terzi non cooperanti della decisione di esecuzione 2014/170/UE. Il regolamento si applica dal 1° ottobre 2023 ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2060: elenco degli Stati di bandiera per l’ingresso di prodotti della pesca in Irlanda del Nord
Il regolamento stabilisce l’elenco dei paesi terzi, diversi dal Regno Unito, i cui pescherecci possono catturare prodotti della pesca destinati, dopo importazione in altre parti del Regno Unito, a entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio. Si tratta di un atto di esecuzione adottato in attuazione del regolamento (UE) 2023/1231, nel quadro delle regole speciali applicabili ai movimenti di determinate merci verso l’Irlanda del Nord.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento si inserisce nella disciplina UE post-Brexit relativa all’Irlanda del Nord e mira a consentire, in condizioni controllate, il transito e la commercializzazione di determinati prodotti della pesca come merci al dettaglio. I considerando chiariscono che la Commissione ha potuto adottare l’elenco solo dopo aver ricevuto dal Regno Unito le prove scritte richieste sull’applicazione del suo diritto nazionale in materia di condizioni di importazione, controlli ufficiali e verifica.
Ambito di applicazione
L’ambito è circoscritto ai prodotti della pesca catturati da pescherecci battenti bandiera di paesi terzi diversi dal Regno Unito, importati in parti del Regno Unito diverse dall’Irlanda del Nord e successivamente diretti in Irlanda del Nord per l’immissione sul mercato come merci al dettaglio ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2023/1231. La selezione degli Stati di bandiera dipende dall’elenco contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione.
Contenuto della disciplina
L’articolo 1 individua l’oggetto del regolamento: fissare l’elenco degli Stati di bandiera dei pescherecci interessati. L’articolo 2 rinvia all’allegato, che contiene l’elenco dettagliato dei paesi ammessi.
Tra i considerando emerge inoltre il raccordo con la disciplina UE contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN):
- il regolamento (CE) n. 1005/2008 vieta l’importazione nell’Unione di prodotti della pesca provenienti da pesca INN ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1;
- l’articolo 20 del medesimo regolamento disciplina la notifica degli Stati terzi di bandiera ai fini dell’accettazione dei certificati di cattura;
- la decisione di esecuzione 2014/170/UE contiene l’elenco dei paesi terzi non cooperanti.
Presupposti per l’adozione dell’elenco
L’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1231 subordina la possibilità di ingresso dei prodotti della pesca all’inclusione dello Stato di bandiera in un atto di esecuzione della Commissione. L’adozione dell’elenco è inoltre collegata alle prove scritte richieste dall’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), con cui il Regno Unito deve attestare che le condizioni di importazione e le prescrizioni sui controlli ufficiali e sulla verifica si applicano a norma del suo diritto nazionale e sono effettivamente attuate.
Decorrenza, urgenza e applicazione
L’articolo 3 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° ottobre 2023. La scelta di tale data è motivata dall’esigenza di allinearsi all’obbligo di marcatura delle merci al dettaglio previsto dall’allegato IV del regolamento (UE) 2023/1231, anch’esso applicabile dal 1° ottobre 2023, per assicurare coerenza, certezza del diritto ed evitare perturbazioni degli scambi.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori economici coinvolti nella catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca diretti in Irlanda del Nord, il regolamento rileva perché delimita i soli Stati di bandiera ammessi per le fattispecie considerate. In pratica, l’ammissibilità dipende dalla combinazione tra origine/bandiera del peschereccio, importazione in altre parti del Regno Unito, rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1231 e inclusione del paese nell’allegato del regolamento di esecuzione.
Disposizioni principali
Oggetto ed elenco degli Stati di bandiera
L’articolo 1 definisce l’oggetto del regolamento: fissare l’elenco dei paesi terzi, diversi dal Regno Unito, che sono Stati di bandiera dei pescherecci i cui prodotti della pesca possono entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato nordirlandese come merci al dettaglio conformemente all’articolo 4 del regolamento (UE) 2023/1231, dopo essere stati importati in altre parti del Regno Unito. L’articolo 2 rinvia all’allegato per l’elenco degli Stati di bandiera.
Base procedurale e presupposti sostanziali
Il regolamento è adottato in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1231. La Commissione può adottare l’elenco solo dopo aver ricevuto dal Regno Unito le prove scritte richieste dall’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), circa l’applicazione delle condizioni di importazione e delle prescrizioni sui controlli ufficiali e sulla verifica secondo il diritto nazionale e la loro effettiva attuazione.
Collegamento con la disciplina UE contro la pesca INN
I considerando richiamano il regolamento (CE) n. 1005/2008, che vieta l’importazione nell’Unione di prodotti della pesca provenienti da pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, e disciplina all’articolo 20 la notifica degli Stati terzi di bandiera ai fini dell’accettazione dei certificati di cattura. L’elenco adottato tiene conto anche della decisione di esecuzione 2014/170/UE sui paesi terzi non cooperanti.
Decorrenza e applicazione
L’articolo 3 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° ottobre 2023. I considerando spiegano che tale data è scelta per garantire coerenza con l’obbligo di marcatura delle merci al dettaglio previsto dall’allegato IV del regolamento (UE) 2023/1231, in vigore dalla stessa data, nonché certezza del diritto e continuità degli scambi.
Effetti giuridici
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula finale standard dei regolamenti UE.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 26 set 2023Regolamento (UE) 2023/2056
- Regolamento · 26 set 2023Regolamento (UE) 2023/2057
- Regolamento · 26 set 2023Regolamento (UE) 2023/2058
- Regolamento · 26 set 2023Regolamento (UE) 2023/2059
- Regolamento · 26 set 2023Regolamento (UE) 2023/2082
- Regolamento · 26 set 2023Regolamento (UE) 2023/2083
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →