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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12806/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il GIP aveva dichiarato inammissibile l'istanza di retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato ai sensi dell'art. 335-quater c.p.p., ritenendola manifestamente tardiva. La difesa contestava l'individuazione del dies a quo del termine perentorio di 20 giorni: il GIP aveva fatto decorrere il termine dall'adozione dell'ordinanza cautelare emessa in altro procedimento (Tribunale di Messina, 16/04/2025) o dall'esito del riesame (06/05/2025), mentre il ricorrente sosteneva che, trasmessi gli atti per incompetenza e instauratosi un nuovo procedimento a Barcellona P.G., il primo atto idoneo a conferire conoscenza effettiva del compendio investigativo fosse l'avviso di conclusione delle indagini notificato il 27/10/2025; pertanto l'istanza del 29/10/2025 sarebbe stata tempestiva. La difesa sosteneva inoltre che la locuzione "facoltà di prendere conoscenza" dovesse intendersi come conoscenza giuridicamente stabile nel procedimento innanzi all'autorità competente e che un atto annullato ex tunc non potesse far decorrere termini.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che l'ordinanza conclusiva del procedimento incidentale regolato dal comma 6 dell'art. 335-quater c.p.p. non sia impugnabile tramite ricorso per cassazione, poiché la norma non prevede alcun rimedio immediato e il regime dell'impugnabilità è tassativo in base agli artt. 568 e 586 c.p.p. L'omesso rinvio all'art. 127 c.p.p. conferma che il procedimento ex comma 6 non è conformato allo schema che consente la cassazione immediata. La Corte ha inoltre richiamato la possibilità prevista dal comma 9 dell'art. 335-quater di riproporre la richiesta, a pena di decadenza, davanti al giudice dell'udienza preliminare o entro il termine dell'art. 491, comma 1 c.p.p., e l'ulteriore rimedio delle ordinanze del giudice del dibattimento impugnabili ai sensi dell'art. 586 c.p.p. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle ammende, in via equitativa, la somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 335-quater c.p.p.

    Il comma 6 istituisce un procedimento incidentale autonomo (contraddittorio cartolare, con eventuale contraddittorio orale) la cui ordinanza conclusiva non prevede rimedio immediato in cassazione. I commi 5 e 7 disciplinano ipotesi diverse (presentazione durante le indagini o nell'udienza preliminare/giudizio). Il comma 3 fissa il termine perentorio (20 giorni) a decorrere dalla facoltà di conoscenza degli atti; il comma 9 consente, in caso di rigetto, di riproporre la richiesta davanti al giudice dell'udienza preliminare o entro il termine dell'art. 491 c.p.p.; il comma 10 disciplina l'impugnabilità delle ordinanze del giudice del dibattimento.

  • art. 568 c.p.p.

    Principio della tassatività dei mezzi di impugnazione: solo i rimedi previsti dalla legge sono operativi.

  • art. 586 c.p.p.

    Prevede l'impugnabilità in cassazione delle ordinanze congiuntamente alle sentenze nei casi tassativamente previsti; consente l'impugnazione delle ordinanze del giudice del dibattimento, a cui il comma 10 dell'art. 335-quater rinvia.

  • art. 111 Cost.

    La norma garantisce l'immediata ricorribilità per cassazione delle sentenze e dei provvedimenti in materia di libertà personale; la Corte ha ritenuto che la interpretazione qui adottata non sia in contrasto con tale principio.

  • art. 127 c.p.p.

    L'omesso rinvio a questa norma nella disciplina del comma 6 dell'art. 335-quater è stato interpretato come indizio che il procedimento incidentale non si conforma al regime procedurale generale che prevede l'impugnabilità per cassazione secondo lo schema dell'art. 127.

  • art. 415-bis c.p.p.

    Richiamato dalla difesa come atto (avviso di conclusione indagini) idoneo a far decorrere il termine di impugnazione; la Corte non ha adottato tale interpretazione come decisiva ai fini dell'impugnabilità in cassazione.

  • art. 491, comma 1 c.p.p.

    Indica il termine entro il quale, in mancanza di udienza preliminare, deve essere riproposta la richiesta respinta a pena di decadenza (richiamato a fini di tutela alternativa prevista dal comma 9 dell'art. 335-quater).

  • art. 623, lett. a, c.p.p.

    Norma richiamata per spiegare l'effetto di retrocessione che l'accoglimento di un ricorso per cassazione potrebbe determinare, con la conseguenza che decisioni successive potrebbero essere inappropriate se il processo venisse riportato a una fase anteriore.

  • Sez. U. n. 17 del 6/11/1992 (Bernini)

    Giurisprudenza di legittimità che afferma la tassatività dei provvedimenti impugnabili e dei mezzi di impugnazione, in linea con la valutazione di inammissibilità del ricorso per cassazione in casi non espressamente previsti dalla legge.

  • Sez. U. n. 32938 del 19/1/2023 (L)

    Giurisprudenza che ha escluso l'immediata impugnabilità in cassazione di alcuni provvedimenti (es. rigetto di dissequestro), sottolineando il rischio di retrocessione del processo e la necessità che la valutazione spetti al giudice della fase più adeguata; richiamata a sostegno della stessa ratio nel caso in esame.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/6/2000

    Citata nel contesto delle sanzioni per inammissibilità per valutare l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità e giustificare il trattamento sanzionatorio adottato dal giudice.

  • art. 1, comma 64, L. n. 103/2017

    Attribuisce la facoltà al giudice di aumentare, in via equitativa, la sanzione prevista in caso di inammissibilità del ricorso; impiegata per fissare l'ammontare di euro 3.000 a carico del ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato quale riferimento al massimale della sanzione che il giudice ha comunque potuto superare ai sensi della L. n. 103/2017, comma 64, dato che la legge ha consentito un aumento oltre il massimo previsto.

Massime di principio

  • La decisione che conclude il procedimento incidentale previsto dal comma 6 dell'art. 335-quater c.p.p. non è impugnabile immediatamente con ricorso per cassazione, salvo espressa previsione normativa.
  • La tutela dell'indagato contro iscrizioni tardive è invece garantita dalla possibilità di riproporre la richiesta nelle fasi successive (udienza preliminare o dibattimento) come previsto dal comma 9 e dalle regole di impugnabilità applicabili a quei provvedimenti.
  • Il termine per proporre l'istanza di retrodatazione (20 giorni ex comma 3) decorre dal momento in cui l'indagato ha la facoltà effettiva e giuridicamente rilevante di conoscere il compendio investigativo nel procedimento davanti all'autorità competente; tuttavia, l'errore sulla decorrenza non autorizza automaticamente la cassazione se la legge non prevede tale rimedio.
  • La giurisprudenza evita soluzioni che permettano di retrocedere il processo a fasi anteriori mediante cassazione, per impedire che decisioni successive siano invalidate o decise da giudici meno titolati rispetto alla fase corrente.
  • In situazioni analoghe è opportuno: (a) verificare quando sia maturata la "conoscenza giuridicamente stabile" degli atti nel procedimento competente; (b) proporre tempestivamente l'istanza nel termine previsto; (c) in caso di rigetto, reiterare la richiesta nelle fasi successive (udienza preliminare o dibattimento) dove esistono rimedi impugnatori ordinari.

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