Cassazione Penale, Sentenza n. 25463/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il procedimento riguarda una misura di prevenzione personale e patrimoniale applicata nei confronti di un soggetto ritenuto pericoloso ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159/2011, con confisca di beni, società e quote intestati anche a familiari e società a questi riferibili. Dopo vari annullamenti e rinvii, la Corte d'appello di Roma, in sede di terzo rinvio, ha confermato la confisca per gran parte dei beni, disponendo la restituzione solo delle quote della Canguro Srl. I ricorrenti hanno impugnato il decreto deducendo, in sintesi: 1) violazione degli artt. 1 e 125 c.p.p. e del d.lgs. 159/2011, sostenendo che la pericolosità generica fosse stata affermata sulla base di episodi isolati, in parte archiviati o assolti, non idonei a dimostrare l'abitualità di delitti lucrogenetici; 2) violazione degli artt. 24 e 125 c.p.p., per omessa indicazione dei profitti effettivamente conseguiti, omessa valutazione della correlazione temporale e mancanza del rapporto di ragionevole congruità tra profitti illeciti e valore dei beni confiscati; 3) motivazione apparente nel vaglio delle giustificazioni difensive sui singoli acquisti e sulle risorse lecite del nucleo familiare e delle società. La Procura generale ha chiesto l'annullamento con rinvio, rilevando il permanere dei vizi già evidenziati dalle precedenti decisioni rescindenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondate, nei limiti rilevanti, le censure relative alla mancata motivazione effettiva sulla pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159/2011. Ha osservato che il giudice di rinvio aveva richiamato quattro vicende antigiuridiche, ma senza spiegare in modo concreto quale fosse la reale portata lucrogenetica dei singoli fatti, quale profitto essi avessero generato e se tali proventi fossero stati l'unica o comunque significativa fonte di reddito del proposto. La motivazione è stata ritenuta quindi apparente o comunque non effettiva sui presupposti decisivi della misura. La Corte ha annullato il decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, affinché completi la verifica sulla pericolosità sociale e, solo dopo, rivaluti la sproporzione patrimoniale e la confiscabilità dei beni residui. Le censure sulle singole confische e sulle giustificazioni degli acquisti sono rimaste assorbite.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011
coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose
La pericolosità generica richiede la prova, su base fattuale specifica, di delitti commessi abitualmente in un arco temporale significativo, effettivamente produttivi di profitti, tali da costituire l'unico o almeno un rilevante segmento del reddito del soggetto.
art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011
La confisca di prevenzione presuppone, oltre alla pericolosità, la sproporzione tra patrimonio e redditi leciti; la verifica della sproporzione viene dopo l'accertamento effettivo della pericolosità e della concreta capacità lucrativa delle condotte criminose.
art. 125 cod. proc. pen.
Il decreto del giudice della prevenzione deve essere effettivamente motivato; la motivazione solo apparente o il mancato confronto con punti decisivi integra violazione di legge deducibile in cassazione.
art. 627 cod. proc. pen.
Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato ai principi di diritto e ai punti decisi dalla sentenza rescindente, senza reiterare le carenze già censurate.
art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
La Corte richiama l'obbligo del giudice d'appello di provvedere con decreto motivato nel procedimento di prevenzione.
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge; vi rientra la motivazione inesistente o meramente apparente.
art. 7, comma 4-bis, d.lgs. n. 159 del 2011
È deducibile in cassazione la violazione del diritto alla prova nel procedimento di prevenzione, anche se non prevista a pena di nullità.
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Richiamato come fatto-reato tributario valorizzato ai fini della pericolosità generica, con rilevanza penale prevalente rispetto all'annullamento dell'accertamento tributario.
art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per chiedere, in via subordinata, l'annullamento senza rinvio, ma la Corte non lo accoglie.
Massime di principio
- Nel giudizio di prevenzione fondato sulla pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159/2011 non basta elencare precedenti o procedimenti: il giudice deve spiegare, con motivazione concreta, perché le condotte considerate siano delitti abituali, a sfondo lucrativo e idonei a rappresentare una fonte effettiva di reddito.
- La categoria dei delitti 'lucrogenetici' richiede un triplice riscontro: abitualità dei fatti, effettiva produzione di profitti e incidenza di tali profitti come unica o significativa fonte di sostentamento; senza questo passaggio la pericolosità sociale non è adeguatamente dimostrata.
- La sola esistenza di procedimenti archiviati o di esiti assolutori non esclude automaticamente la loro utilizzabilità in prevenzione, ma impone al giudice un autonomo e rigoroso esame dei fatti storici e della loro concreta portata, senza fondare la decisione su formule generiche o sul solo richiamo agli atti investigativi.
- In tema di confisca di prevenzione, la verifica della sproporzione patrimoniale è logicamente successiva all'accertamento della pericolosità e dei profitti illeciti: se manca una motivazione effettiva su questi presupposti, l'esame della singola giustificazione degli acquisti resta assorbito.
- Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale deve rispettare i principi di diritto fissati dalle sentenze rescindenti e non può limitarsi a riprodurre, in forma solo più ampia o descrittiva, le stesse carenze motivazionali già censurate in cassazione.
- Nel procedimento di prevenzione patrimoniale il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente, ossia non affronti punti decisivi della controversia o ometta il confronto con specifiche deduzioni difensive decisive.
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