Sentenza n. 12882/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - del decreto del Ministero dell'Interno del 21.07.2022 notificato in data 26.08.2022, con il quale è stata respinta la domanda di rilascio della cittadinanza italiana avanzata dalla ricorrente Osarumwense Precious Obehi ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) della Legge 91/1992 rubricata al n. K10/-OMISSIS-; - di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione fondato su comunicazioni di notizia di reato a carico del coniuge
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la sua domanda di cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego era motivato dalla presenza di due comunicazioni di notizia di reato a carico del marito per minaccia, atti persecutori e tentata estorsione, ritenendo che la stabilità familiare e affettiva potesse indurre la richiedente ad agevolare comportamenti contrari all'ordinamento. La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando che l'Amministrazione non avesse considerato il suo inserimento nella comunità nazionale, la regolare attività lavorativa, il reddito idoneo al sostentamento, la cura dei tre figli, l'assenza di precedenti penali e di carichi pendenti propri e l'assenza, alla data del diniego, di condanne a carico del coniuge.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, precisando che l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella concessione della cittadinanza per naturalizzazione, ma deve motivare adeguatamente la valutazione sull'effettivo inserimento dell'istante nella comunità nazionale. Nel caso concreto, il provvedimento si fondava esclusivamente su due comunicazioni di notizia di reato relative a fatti commessi dal coniuge, senza una valutazione esaustiva della condotta personale della richiedente e degli ulteriori elementi indicativi della sua integrazione. Il giudizio di non coincidenza tra l'interesse della ricorrente e l'interesse pubblico è stato ritenuto illogico e irragionevole, anche perché il coniuge non risultava aver riportato condanne e non era stata evidenziata alcuna partecipazione o forma di coinvolgimento della ricorrente nei fatti o nei procedimenti penali. L'annullamento comporta soltanto l'obbligo di una nuova valutazione, che dovrà considerare puntualmente la condotta di vita della richiedente, i legami familiari, l'attività lavorativa, l'inserimento sociale e l'adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento; l'Amministrazione potrà verificare anche l'eventuale sopravvenienza di condanne del coniuge e un eventuale coinvolgimento della richiedente. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
la cittadinanza “può” essere concessa
La norma attribuisce all'Amministrazione un'ampia discrezionalità nella concessione della cittadinanza per naturalizzazione, con valutazione dell'inserimento dell'istante nella comunità nazionale.
art. 87, comma 4-bis c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento dell'udienza straordinaria in modalità telematica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è espressione di un'ampia discrezionalità amministrativa, riferita alla valutazione dell'effettivo e stabile inserimento dell'istante nella comunità nazionale e della sua adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento.
- L'ampia discrezionalità dell'Amministrazione in materia di cittadinanza non esclude l'obbligo di una motivazione adeguata e di un'istruttoria completa; il provvedimento è sindacabile per inadeguatezza dell'istruttoria, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza e difetto di motivazione.
- La condotta del coniuge o di altri componenti del nucleo familiare può essere presa in considerazione nella valutazione della domanda di cittadinanza soltanto nell'ambito di un esame concreto e complessivo della posizione dell'istante, non potendo costituire, da sola e senza ulteriori elementi di coinvolgimento o condivisione, un motivo sufficiente di diniego.
- Il diniego di cittadinanza non può fondarsi esclusivamente su comunicazioni di notizia di reato relative a fatti commessi da un familiare, soprattutto quando non risultino condanne e non sia accertato alcun coinvolgimento della richiedente, senza un'adeguata ponderazione degli elementi favorevoli relativi alla sua integrazione sociale e alla condotta personale.
- L'annullamento del diniego di cittadinanza per carenza o irragionevolezza della valutazione non determina il diritto immediato alla concessione dello status, ma impone all'Amministrazione di rinnovare l'istruttoria e di adottare una nuova decisione sulla base di una valutazione puntuale e complessiva.
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