Sentenza del 17/05/2021 n. 1730 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza n. 960/19 del 11-6-2019 della C.T.P. di Catanzaro che aveva rigettato il ricorso contro l'avviso di accertamento (TD) relativo a Irap e Ires per l'anno 2011. L'appellante denunciava: mancata notificazione dell'avviso all'ente associativo (violazione art. 1957 c.c.); mancata valutazione della mancata notifica di un accertamento SIAE (art. 42 DPR 600/1973; art. 56 DPR 633/1972; art. 24 Cost.); violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c.c. e sua carenza di legittimazione passiva in quanto coobbligato; errato calcolo della pretesa tributaria e richiesta nella misura non dovuta. L'Agenzia resistette dimostrando la notifica all'associazione U. e la prova documentale della verifica (P.V.C.), nonché l'effettiva ingerenza e l'operatività dell'appellante sui conti correnti dell'associazione e sugli incassi SIAE rilevati.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, Sezione III, ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Motivazioni principali: 1) infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva del ricorrente; richiamato principio secondo il quale il rappresentante subentrante di un'associazione non riconosciuta è obbligato in sede fiscale (art. 38 c.c.) a redigere/presentare dichiarazioni e può essere ritenuto responsabile anche per obbligazioni pregresse, salvo che provi la propria estraneità; 2) la notifica dell'avviso è stata adeguatamente documentata dall'Agenzia e il ricorrente non ha prodotto querela di falso; le questioni sulla qualità della persona che ha ricevuto l'atto, sollevate per la prima volta in appello, sono inammissibili; 3) il gravame relativo al calcolo della pretesa introdotto per la prima volta in appello è inammissibile per divieto di nuove eccezioni in appello ex art. 57 D.lgs. 546/1992. Spese di lite liquidate a favore dell'Agenzia con importi indicati in dispositivo e riduzione del 20% delle spese per l'Agenzia come previsto dall'art. 15 comma 2 (cfr. menzione). Decisione resa in camera di consiglio telematica del 26-4-2021.
Norme richiamate
art. 1957 cod. civ.
Richiamato dall'appellante per lamentare mancata notifica dell'avviso all'ente; il Tribunale ha ritenuto invece provata la notificazione dall'Amministrazione e non sostenuta la contestazione.
art. 42 D.P.R. 600/1973
Richiamato dall'appellante in relazione all'accertamento SIAE; la censura non è stata accolta e non ha inciso sull'esito del giudizio.
art. 56 D.P.R. 633/1972
Richiamato dall'appellante in connessione con la contestazione sui corrispettivi SIAE; il motivo non ha trovato accoglimento.
art. 24 Cost.
Richiamato dall'appellante come profilo di violazione dei diritti difensivi; il Collegio non ha ritenuto fondata la censura.
art. 38 cod. civ.
Interpretazione centrale: il rappresentante subentrante di un'associazione non riconosciuta può essere ritenuto responsabile delle obbligazioni fiscali degli esercizi precedenti in quanto tenuto a redigere e presentare la dichiarazione dei redditi e a operare eventuali rettifiche; onere probatorio distribuito: chi invoca la responsabilità personale del rappresentante deve provare la qualità di rappresentante/gestore, mentre chi è chiamato a rispondere dei debiti d'imposta deve provare la propria estraneità alla gestione nel periodo di investitura.
art. 57 D.Lgs. 546/1992
Principio applicato: divieto di introdurre in appello nuovi fatti e nuove eccezioni non dedotti in primo grado; motivi e fatti novativi sul calcolo della pretesa sono inammissibili.
art. 15, comma 2 (menzione) del D.Lgs. n.546/1992
Applicato in materia di liquidazione delle spese: previsione di riduzione delle spese a favore dell'Amministrazione (indicata in sentenza con riduzione del 20%).
D.M. 55/2014
Usato come riferimento per i parametri di liquidazione delle spese di giudizio.
D.L. 28 ottobre 2020, n.137; Legge 18 dicembre 2020, n.176
Norme che consentono la decisione da remoto in camera di consiglio; la sentenza è stata pronunciata in modalità telematica ai sensi di tali disposizioni.
Massime di principio
- In caso di associazione non riconosciuta, il rappresentante subentrante può essere ritenuto responsabile per debiti fiscali degli esercizi precedenti: chi contesta la responsabilità deve provare la qualità di rappresentante/gestore; il chiamato a rispondere deve dimostrare la propria estraneità alla gestione nel periodo rilevante.
- La prova della notificazione di atti tributari può essere basata sulla documentazione prodotta dall'Amministrazione; se il destinatario contesta la veridicità dei documenti deve proporre la querela di falso tempestivamente in giudizio.
- Non è ammesso introdurre in appello fatti, eccezioni o conteggi nuovi che non siano stati espressi in primo grado (divieto previsto dall'art. 57 D.lgs. 546/1992): le questioni nuove sollevate solo in appello sono inammissibili.
- Le censure sulla qualità della persona che ha ricevuto l'atto (rappresentanza, legittimazione) devono essere dedotte e sviluppate già in primo grado; sollevate per la prima volta in appello sono generalmente inammissibili.
- Quando si contesta il calcolo della pretesa tributaria è fondamentale portare le relative prove e argomentazioni in primo grado; eventuali rettifiche o difformità documentali non possono essere introdotte ex novo in appello.
- Le decisioni processuali possono prevedere la riduzione delle spese in favore della pubblica amministrazione vittoriosa secondo le disposizioni di legge e la liquidazione segue i parametri previsti (es. D.M. 55/2014).
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