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Sentenza

Sentenza del 08/10/2019 n. 7613 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di irrogazione della sanzione di 3.000 euro, sostenendo di non dovere versare il contributo unificato relativo al ricorso tributario n. 4444/16 R.G.R. Poiché, dopo il deposito del ricorso del 12 luglio 2016, aveva presentato il 9 agosto 2016 istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poi accolta il 25 ottobre 2016, egli riteneva che il beneficio producesse effetti anche rispetto al contributo unificato originariamente non pagato. L'Amministrazione ha invece sostenuto che, al momento del deposito del ricorso, il contribuente si era limitato a indicare la volontà di accedere al gratuito patrocinio senza presentare la prescritta istanza e che, pertanto, il contributo era dovuto entro il termine di trenta giorni indicato nell'invito al pagamento.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello, ritenendo legittimo l'invito al pagamento del contributo unificato e la successiva irrogazione della sanzione, poiché l'istanza di ammissione al patrocinio era stata presentata dopo il deposito del ricorso e non poteva produrre effetti retroattivi rispetto agli atti e alle spese già compiuti. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della novità e complessità della questione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 76 e seguenti

    Norme sul patrocinio a spese dello Stato e sui relativi presupposti e procedimenti.

    L'ammissione al patrocinio richiede la presentazione della prescritta istanza; la mera indicazione o selezione della casella relativa al gratuito patrocinio nell'atto introduttivo non è sufficiente.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 131

    Il contributo unificato relativo al processo ammesso al patrocinio a spese dello Stato è prenotato a debito.

    Gli effetti dell'ammissione decorrono, secondo la decisione, dalla presentazione dell'istanza e riguardano gli atti e le attività successivi, senza effetto retroattivo sulle spese e sugli atti compiuti prima dell'istanza.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 248

    Prevede l'invito al pagamento del contributo unificato omesso entro il termine di trenta giorni.

    In caso di mancato versamento del contributo unificato, l'ufficio può invitare il soggetto obbligato a pagare entro trenta giorni; l'inadempimento consente l'irrogazione della sanzione.

  • Cassazione, sentenza n. 24729 del 23 novembre 2011

    La sentenza richiama l'orientamento secondo cui gli effetti del patrocinio a spese dello Stato si producono dal deposito della relativa istanza, non necessariamente dal successivo provvedimento di accoglimento, ma non retroagiscono agli atti compiuti prima del deposito.

Massime di principio

  • Per ottenere gli effetti del patrocinio a spese dello Stato non è sufficiente dichiarare nell'atto introduttivo di voler usufruire del beneficio: occorre presentare formalmente l'istanza secondo le modalità previste.
  • L'istanza di ammissione deve essere presentata tempestivamente, preferibilmente contestualmente o prima del deposito dell'atto che genera l'obbligo di pagamento, per evitare contestazioni sul contributo unificato.
  • L'ammissione al patrocinio produce effetti, in linea generale, dal momento della presentazione dell'istanza o comunque secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile, ma non sana retroattivamente il mancato pagamento di contributi già dovuti per atti compiuti prima dell'istanza.
  • Se l'ufficio notifica un invito al pagamento del contributo unificato, il destinatario deve pagare entro il termine previsto oppure documentare tempestivamente l'esistenza di un valido titolo di esenzione o di ammissione al patrocinio.
  • Il mancato pagamento entro il termine assegnato può legittimare l'irrogazione della sanzione, anche se l'ammissione al patrocinio viene ottenuta successivamente.

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