Cassazione Civile, Ordinanza n. 13067/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria da parte del contribuente e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Puglia che aveva definito la controversia tributaria. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha depositato una nota con documentazione attestante l’avvenuta definizione agevolata della lite pendente, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018 convertito in l. n. 136 del 2018, producendo anche la quietanza del versamento della prima rata effettuato il 24/5/2019. La Corte ha verificato che non ricorrevano ipotesi di esclusione dalla definizione agevolata previste dall’art. 6, comma 5, del d.l. n. 119 del 2018 e ha quindi rilevato che la lite era stata validamente definita in via agevolata, con conseguente estinzione del giudizio.
Norme richiamate
d.l. n. 119/2018
La definizione agevolata delle controversie pendenti, se perfezionata e in assenza di cause di esclusione, determina l’estinzione del giudizio.
l. n. 136/2018
Norma di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata quale base della disciplina della definizione agevolata.
art. 6, comma 5, d.l. n. 119/2018
La Corte verifica che la controversia non rientri nei casi di esclusione previsti da questa disposizione prima di dichiarare l’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando il contribuente dimostra di avere validamente aderito alla definizione agevolata della lite tributaria pendente e di avere effettuato il pagamento richiesto dalla disciplina speciale, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- L’estinzione per definizione agevolata presuppone la verifica dell’assenza delle ipotesi di esclusione previste dalla normativa applicabile.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo quanto disposto dalla Corte nel caso concreto.
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