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Sentenza

Sentenza del 24/02/2016 n. 3617 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava le sanzioni e gli interessi richiesti per il tardivo versamento dell'IVA relativa al mese di febbraio 2002, versata il 16 aprile 2002. La società sosteneva che, avendo affidato a terzi la tenuta della contabilità informatica, il versamento potesse essere effettuato entro i due mesi successivi a quello di liquidazione. L'Agenzia delle entrate ha contestato tale interpretazione, sostenendo che l'affidamento della contabilità a terzi incide soltanto sulle modalità di calcolo dell'imposta e non proroga il termine ordinario di pagamento, fissato al giorno 16 del mese successivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo fondato l'unico motivo di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 100 del 1998, art. 1, commi 1, 3 e 4. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva annullato la pretesa, e ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso originario della società. La società contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, nell'ambito del quale è stata emessa la cartella di pagamento.

  • D.P.R. n. 100 del 1998, art. 1, commi 1, 3 e 4

    Il comma 1 stabilisce il termine ordinario per il versamento periodico dell'IVA, normalmente fissato al giorno 16 del mese successivo. Il comma 3, relativo ai contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità, disciplina le modalità di liquidazione e calcolo dell'imposta, ma non determina uno slittamento del termine di versamento.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 27, commi 1 e 2

    Anche nel precedente regime della contabilità presso terzi, la liquidazione e il versamento dell'IVA dovevano avvenire entro il termine ordinario del giorno 16 del mese successivo; l'affidamento della contabilità a terzi non comportava una proroga.

  • Cassazione civile, ordinanza n. 8814/2013

    In materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), la scelta del regime fiscale di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 27, commi 1 e 2 (contabilità presso terzi), ora abrogati ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2, non comporta alcuno slittamento dei termini per i versamenti periodici dell'imposta.

    Conferma il principio secondo cui la contabilità presso terzi può incidere sul calcolo dell'IVA, ma non sul termine entro il quale il versamento deve essere eseguito.

  • Cassazione civile, sentenze n. 21192/2008 e n. 7237/2015

    Richiamano e confermano il principio per cui l'affidamento della contabilità a terzi non proroga i termini dei versamenti periodici IVA.

Massime di principio

  • L'affidamento della contabilità a un professionista o a un soggetto terzo non comporta, di per sé, alcuna proroga del termine legale per il versamento periodico dell'IVA.
  • Occorre distinguere tra il termine e le modalità di calcolo dell'imposta: una disciplina speciale può modificare il momento o il metodo di liquidazione, ma non il termine di pagamento salvo un'espressa previsione normativa.
  • Il versamento dell'IVA periodica deve essere effettuato entro il termine ordinario previsto dalla legge, normalmente il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, anche quando la documentazione contabile non è gestita internamente.
  • Un versamento eseguito oltre il termine ordinario può legittimare l'applicazione di sanzioni e interessi, salvo ravvedimento operoso o altre specifiche cause di esclusione previste dalla legge.
  • In presenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati, il giudice di merito deve adeguarsi al principio secondo cui la contabilità presso terzi non determina lo slittamento dei termini IVA.

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