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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18900/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2005 nei confronti di società operanti nel settore immobiliare, con i quali l'Ufficio aveva recuperato maggiori ricavi, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, ritenendo che parte del corrispettivo di vendita di alcuni immobili fosse stata occultata. La CTR aveva ritenuto fondato l'accertamento sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, valorizzando i preliminari di vendita e i mutui, le dichiarazioni di alcuni acquirenti, i prezzi di immobili similari e le quotazioni OMI. Le società ricorrevano per cassazione con due motivi: con il primo denunciavano nullità della sentenza per vizio del procedimento e della motivazione, sostenendo che la CTR aveva motivato richiamando, in realtà, una diversa controversia relativa all'anno 2004 e quindi una fattispecie estranea; con il secondo deducevano omesso esame e vizio motivazionale, lamentando che il giudice d'appello non avesse esaminato l'appello incidentale relativo all'illegittimità dell'accertamento per mancata allegazione o riproduzione nel PVC delle dichiarazioni degli acquirenti, per la pretesa inattendibilità di tali dichiarazioni e per il mancato confronto con la documentazione dei costi e con una consulenza tecnica penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, qualificando le discrepanze della motivazione come meri errori materiali non idonei a incrinare la coerenza della decisione: dall'intestazione emergeva chiaramente che la sentenza riguardava l'anno 2005 e i relativi avvisi di accertamento, mentre il richiamo a una diversa annualità non impediva di comprendere la ratio decidendi. Ha inoltre escluso la rilevanza del giudicato esterno invocato dai ricorrenti, perché il precedente riguardava altra annualità, altri soggetti in parte diversi, altri provvedimenti impositivi e beni diversi; ha ribadito che, per le imposte periodiche, il giudicato esterno opera solo per fatti con efficacia permanente o pluriennale o per rapporti a esecuzione prolungata, e non si estende all'interpretazione astratta della norma tributaria se non in presenza di identità soggettiva e oggettiva. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo generico e non conforme ai requisiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo: i ricorrenti non avevano indicato con precisione il fatto storico asseritamente omesso, il dato da cui risultava, né il momento e il modo della sua discussione processuale; inoltre la censura tendeva in realtà a sollecitare un nuovo giudizio di merito sulle prove. In ogni caso, la Corte ha osservato che la CTR si era comunque pronunciata implicitamente sulle doglianze, reputando sufficienti gli indizi posti dall'Ufficio. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e con atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro di deduzione della nullità della sentenza per vizio del procedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Limita il sindacato di legittimità all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non già alla rilettura del materiale probatorio.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Richiede l'indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, nei limiti del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 378 c.p.c.

    Cita la memoria depositata in sede di legittimità, ma l'eccezione di giudicato esterno ivi proposta è stata disattesa.

  • art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    Ha modificato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. introducendo il nuovo vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    Legge di conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata per la modifica dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'errore materiale nella motivazione non determina nullità della sentenza quando l'intestazione e il contenuto complessivo consentono di individuare con certezza la corretta annualità d'imposta e gli atti impugnati.
  • Il giudicato esterno in materia di imposte periodiche non si estende automaticamente a annualità diverse: esso opera solo per fatti con efficacia permanente o pluriennale, o per rapporti a esecuzione prolungata, e comunque richiede identità soggettiva e oggettiva della controversia.
  • La sentenza passata in giudicato non vincola, di regola, l'interpretazione astratta della norma tributaria in controversie diverse, poiché prevale l'esigenza di uniformità della giurisprudenza di legittimità, salvo identità della situazione giuridica accertata.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione puntuale del fatto storico decisivo, del dato da cui risulta, del momento e del modo della sua deduzione nel processo; non basta contestare la valutazione delle prove.
  • La mancata considerazione di singoli elementi istruttori non integra di per sé omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, anche implicitamente.
  • In tema di accertamento tributario fondato su presunzioni, la censura di legittimità non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito se il giudice d'appello ha già ritenuto sufficienti gli indizi posti a base della pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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