Deliberazione n. 509 del 03/07/2026
Provvedimento del 3 luglio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato il 30 giugno 2026 nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito della segnalazione di una persona interessata che temeva la diffusione non consensuale, tramite la piattaforma, di materiale audiovisivo sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure impongono a Telegram di impedire immediatamente la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.
Ratifica nei confronti di Telegram FZ-LLC delle misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito su Telegram
Il provvedimento del 3 luglio 2026 riguarda Telegram FZ-LLC ed è adottato a seguito di una segnalazione presentata da una persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. La segnalazione concerneva il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere diffusi sulla piattaforma Telegram senza il consenso dell’interessato.
Quadro normativo e competenza del Garante
L’art. 144-bis del Codice privacy attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, che abbia fondato motivo di ritenere che materiale sessualmente esplicito riguardante la persona segnalante possa essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza consenso. La disposizione disciplina il fenomeno comunemente definito "revenge porn".
Lo stesso art. 144-bis prevede che il Garante decida ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione.
Il provvedimento richiama inoltre l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, relativo alle procedure interne aventi rilevanza esterna, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022. Tale disposizione consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica da parte del Garante.
Segnalazione e procedimento d’urgenza
La persona interessata ha comunicato all’Autorità di trovarsi in una delle situazioni contemplate dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto un intervento nei confronti della piattaforma Telegram.
A seguito della verifica della compatibilità della segnalazione con la previsione normativa, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 341 del 30 giugno 2026. Il provvedimento è stato successivamente trasmesso al gestore della piattaforma con nota del 30 giugno 2026.
Nel procedimento sono state inoltre acquisite le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione presente agli atti.
Misure imposte a Telegram FZ-LLC
La determinazione d’urgenza ha imposto a Telegram le seguenti misure:
- adozione immediata di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso all’operatore in formato hash;
- conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma;
- conservazione per un periodo di dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate per garantire tale non identificabilità.
La conservazione del materiale è stata prescritta esclusivamente a fini probatori e non costituisce autorizzazione a ulteriori forme di trattamento o diffusione del contenuto.
Ratifica del provvedimento d’urgenza
Con il provvedimento n. 509 del 3 luglio 2026, il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato il provvedimento n. 341/2026 adottato dal dirigente il 30 giugno 2026 nei confronti di Telegram FZ-LLC.
Il provvedimento ha quindi confermato le misure urgenti dirette a prevenire la diffusione sulla piattaforma del materiale segnalato e a preservare, per il periodo indicato, l’eventuale evidenza probatoria acquisita in chiaro con adeguate garanzie di riservatezza.
Sanzioni
Il testo non dispone né quantifica una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83 GDPR. L’intervento ha natura preventiva e correttiva ed è finalizzato a impedire la diffusione non consensuale del materiale segnalato e a disciplinare la conservazione temporanea dell’eventuale contenuto per finalità probatorie.
Punti principali
Base normativa dell’intervento
Il procedimento è fondato sull’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che consente a chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. Il Garante deve decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione.
Provvedimento d’urgenza
Il dirigente del Dipartimento competente, ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 341 del 30 giugno 2026, dopo aver verificato la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice.
Misure imposte a Telegram
Telegram FZ-LLC è stata ingiunta di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione per dodici mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie e mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento n. 509 del 3 luglio 2026, il Garante ha ratificato integralmente il provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente il 30 giugno 2026, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
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