Cassazione Civile, Sentenza n. 36180/2022 del 12/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della procedura esecutiva esattoriale e della devoluzione allo Stato dell'immobile di abitazione (recupero credito IRPEF anni 1985-86). La ricorrente sosteneva che il provvedimento del TAR che sospendeva il diniego della rateizzazione avrebbe dovuto impedire la prosecuzione dell'esecuzione (anche se condizionato al versamento di cauzione), che il successivo annullamento del diniego produceva efficacia retroattiva e dunque la devoluzione era illegittima; chiedeva la retrocessione dell'immobile ovvero il risarcimento o indennizzo. In un giudizio separato contestava altresì l'indennità per occupazione richiesta dall'Agenzia del Demanio e eccepiva, tra l'altro, la rilevanza della declaratoria di incostituzionalità dell'art.85 DPR 602/1973.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha confermato (per le ragioni espresse dalla Corte d'appello) che i motivi erano generici e mancavano di specificità richieste dagli artt. 342 e 434 c.p.c.; ha ritenuto che la sospensione cautelare disposta dal TAR era condizionata al versamento di una garanzia che la ricorrente non aveva prestato, per cui il diniego di rateizzazione è rimasto efficace e l'amministrazione poteva legittimamente proseguire l'esecuzione; ha inoltre osservato che l'Erario, quale terzo acquirente, è tutelato dal principio per cui la nullità degli atti precedenti alla vendita non produce effetto rispetto all'assegnatario; ha ritenuto non provato il nesso causale necessario per il risarcimento dei danni e ha escluso che la declaratoria di incostituzionalità dell'art.85 potesse intaccare rapporti definitivamente esauriti/giudicati. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio in favore delle convenute (liquidate in Euro 2.500,00) e resta eventualmente dovuto il contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 342 cod. proc. civ.
Usata dalla Corte per richiamare il requisito di specificità dei motivi d'appello; la Corte ha ritenuto generico il motivo che non individua parti della decisione e la violazione specifica contestata.
art. 434 cod. proc. civ.
Richiamato congiuntamente all'art.342 c.p.c. per definire i requisiti di specificità dell'impugnazione in appello; la Corte ha confermato che l'appello deve indicare chiaramente le questioni e le doglianze.
art. 360, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.
Norme di riferimento per il ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme); la Corte ha valutato i motivi di cassazione con riferimento a questi numeri, dichiarandoli inammissibili per carenza di specificità e non pertinenza rispetto al decisum.
art. 348-ter, 3° comma cod. proc. civ.
Citato nel ricorso ma la Corte non lo ha ritenuto idoneo a superare il vizio di genericità; è richiamato in relazione ai criteri di ammissibilità dei motivi di impugnazione.
art. 96, 2° comma cod. proc. civ.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla liquidazione del danno; la Corte ha ritenuto la doglianza aspecifica perché il giudice del merito aveva escluso l'integrazione stessa dell'illecito (mancanza del nesso causale), non essendo quindi questione di mera quantificazione del danno.
art. 2043 cod. civ.
Norma generale sulla responsabilità aquiliana menzionata nella domanda risarcitoria; la Corte ha osservato che manca la prova del nesso causale necessario per fondare la responsabilità ex art.2043.
art. 85 d.P.R. 29/9/1973 n. 602
"per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede"
La ricorrente sosteneva che l'applicazione della norma aveva comportato un danno patrimoniale (devoluzione per somma inferiore al valore di mercato). La Corte ha richiamato la pronuncia di incostituzionalità dell'art.85 ma ha ritenuto che la sentenza di incostituzionalità non potesse estendersi retroattivamente ai rapporti ormai esauriti/definitivi, per cui non poteva influire sull'assegnazione già divenuta definitiva.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiama l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato nei casi previsti; la Corte ha disposto che la ricorrente dovrà versare tale contributo se dovuto.
Massime di principio
- Per far valere in appello o in cassazione l'illegittimità di atti esecutivi sulla base di provvedimenti cautelari amministrativi è fondamentale documentare che le condizioni di efficacia della sospensione (es. prestazione di cauzione) siano state adempiute; in loro assenza la sospensione può risultare inefficace e l'esecuzione proseguire legittimamente.
- Le impugnazioni (appello, ricorso per cassazione) devono rispettare il requisito di specificità: indicare le parti della decisione contestata, la violazione dedotta e fornire un'articolata parte argomentativa che contrasti la motivazione del giudice di merito; i motivi generici sono inammissibili.
- La nullità o illegittimità di atti anteriori alla vendita o assegnazione non sempre coinvolge l'acquirente terzo (es. Stato): il principio secondo cui la nullità non ha effetto rispetto all'assegnatario può precludere conseguenze reintegratorie sul bene già definitivamente devoluto.
- Per ottenere il risarcimento è necessario provare non solo l'illecito della pubblica amministrazione ma anche il nesso causale tra la condotta ed il danno effettivo; l'assenza di tale prova determina il rigetto della domanda risarcitoria.
- Una pronuncia di incostituzionalità di una norma non produce automaticamente effetti retroattivi su rapporti già divenuti definitivi o su situazioni esaurite dal giudicato; per far valere tali effetti occorre che il rapporto non sia ancora concluso o che la questione sia stata tempestivamente dedotta nei gradi precedenti.
- Non è ammesso introdurre in cassazione questioni nuove mai dedotte nel merito: il ricorso non può fondarsi su profili estranei al decisum del giudice di appello, salvo che si dimostri che tali questioni erano state già sollevate e pretermesse dal giudice di merito.
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