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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05375/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva annullato l'ordinanza del GIP del 26/04/2025 disponente la custodia cautelare in carcere, con censure in ordine a: 1) ritenuta insussistenza di gravi indizi per il reato di trasferimento fraudolento di valori (capo 4), contestando che il ricorrente avrebbe gestito occultamente la R P s.r.l.s. e partecipato all'interposizione fittizia posta in essere dal padre; 2) ritenuta insussistenza di gravi indizi per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p., capo 1), deducendo che il Tribunale avrebbe undervalutato la rilevanza indiziaria di fatti quali la cogestione di un immobile intestato a terzi, un episodio di trasporto di sabbia, dichiarazioni intercettate riferite a estorsione, elargizioni ricevute dalla famiglia e le condotte connesse al presunto trasferimento fraudolento di valori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore come complessivamente infondato e ha confermato la decisione del Tribunale di Catanzaro. La Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione di merito del Tribunale secondo cui: il ricorrente non era gestore di fatto della società (non avendo fornito contributi amministrativi o finanziari, limitandosi a consigli), le condotte contestate non costituiscono contributo materiale o morale al momento dell'attribuzione fittizia (evento istantaneo) necessario per integrare il reato di trasferimento fraudolento di valori, e non emergono gravi indizi di partecipazione stabile e organica all'associazione di tipo mafioso. La Corte ha altresì precisato che molte delle circostanze indicate (elargizioni, rapporti familiari, vicende residue come il trasporto di sabbia o singole azioni estorsive) non dimostrano in modo adeguato un contributo stabile o la rilevanza mafiosa richiesta per il fumus del reato associativo, e che raffronti con la posizione del padre o della madre richiedono valutazioni di merito non suscettibili di revisione in questa sede.

Norme richiamate

  • art. 512-bis c.p.

    Il delitto di trasferimento fraudolento di valori è un reato istantaneo a effetti permanenti: per ritenere la responsabilità di terzi (es. gestore di fatto) è necessario dimostrare il contributo materiale o morale nel momento dell'attribuzione fittizia; l'ausilio successivo al permanere della situazione non integra il concorso nel reato.

  • art. 416-bis c.p.

    Per la partecipazione all'associazione di tipo mafioso occorre prova di un contributo stabile, durevole e di tipo organico al sodalizio; non sono sufficienti il rapporto di parentela, benefici occasionali o atti sporadici privi di autonoma valenza associativa.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 13843 del 27/02/2019 (Lo)

    Richiamata per il principio secondo cui il trasferimento fraudolento di valori è reato istantaneo e la responsabilità di terzi presuppone il contributo al momento dell'intestazione; distingue il concorso nell'atto d'intestazione dall'ausilio successivo.

Massime di principio

  • Per il reato di trasferimento fraudolento di valori (intestazione fittizia) la responsabilità di terzi richiede un apporto concreto e tempestivo nell'operazione di attribuzione; attività successive o di mero aiuto gestionale non bastano.
  • Per configurare l'associazione mafiosa (art. 416-bis) è necessaria la prova di un ruolo stabile e di contributi durevoli all'organizzazione: mere elargizioni, rapporti familiari o atti sporadici non costituiscono di per sé indizi sufficienti.
  • Le valutazioni di merito del Tribunale in ordine alla consistenza degli indizi sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità, salvo manifesta illogicità o carenza motivazionale.
  • Confronti tra posizioni di coindagati (es. padre/figlio/madre) richiedono analisi fattuale dettagliata e non possono essere decisi in astratto in sede di Cassazione senza puntuale esame probatorio.
  • La qualificazione di elargizioni o gesti di rispetto come 'apporto mafioso' richiede prova che essi rientrino in regole interne del clan (meccanismi di assistenza tipici), non basta che provengano da soggetti del territorio o che siano motivate da rapporti di rilievo sociale.

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