Cassazione Penale, Sentenza n. 05375/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva annullato l'ordinanza del GIP del 26/04/2025 disponente la custodia cautelare in carcere, con censure in ordine a: 1) ritenuta insussistenza di gravi indizi per il reato di trasferimento fraudolento di valori (capo 4), contestando che il ricorrente avrebbe gestito occultamente la R P s.r.l.s. e partecipato all'interposizione fittizia posta in essere dal padre; 2) ritenuta insussistenza di gravi indizi per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p., capo 1), deducendo che il Tribunale avrebbe undervalutato la rilevanza indiziaria di fatti quali la cogestione di un immobile intestato a terzi, un episodio di trasporto di sabbia, dichiarazioni intercettate riferite a estorsione, elargizioni ricevute dalla famiglia e le condotte connesse al presunto trasferimento fraudolento di valori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore come complessivamente infondato e ha confermato la decisione del Tribunale di Catanzaro. La Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione di merito del Tribunale secondo cui: il ricorrente non era gestore di fatto della società (non avendo fornito contributi amministrativi o finanziari, limitandosi a consigli), le condotte contestate non costituiscono contributo materiale o morale al momento dell'attribuzione fittizia (evento istantaneo) necessario per integrare il reato di trasferimento fraudolento di valori, e non emergono gravi indizi di partecipazione stabile e organica all'associazione di tipo mafioso. La Corte ha altresì precisato che molte delle circostanze indicate (elargizioni, rapporti familiari, vicende residue come il trasporto di sabbia o singole azioni estorsive) non dimostrano in modo adeguato un contributo stabile o la rilevanza mafiosa richiesta per il fumus del reato associativo, e che raffronti con la posizione del padre o della madre richiedono valutazioni di merito non suscettibili di revisione in questa sede.
Norme richiamate
art. 512-bis c.p.
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori è un reato istantaneo a effetti permanenti: per ritenere la responsabilità di terzi (es. gestore di fatto) è necessario dimostrare il contributo materiale o morale nel momento dell'attribuzione fittizia; l'ausilio successivo al permanere della situazione non integra il concorso nel reato.
art. 416-bis c.p.
Per la partecipazione all'associazione di tipo mafioso occorre prova di un contributo stabile, durevole e di tipo organico al sodalizio; non sono sufficienti il rapporto di parentela, benefici occasionali o atti sporadici privi di autonoma valenza associativa.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 13843 del 27/02/2019 (Lo)
Richiamata per il principio secondo cui il trasferimento fraudolento di valori è reato istantaneo e la responsabilità di terzi presuppone il contributo al momento dell'intestazione; distingue il concorso nell'atto d'intestazione dall'ausilio successivo.
Massime di principio
- Per il reato di trasferimento fraudolento di valori (intestazione fittizia) la responsabilità di terzi richiede un apporto concreto e tempestivo nell'operazione di attribuzione; attività successive o di mero aiuto gestionale non bastano.
- Per configurare l'associazione mafiosa (art. 416-bis) è necessaria la prova di un ruolo stabile e di contributi durevoli all'organizzazione: mere elargizioni, rapporti familiari o atti sporadici non costituiscono di per sé indizi sufficienti.
- Le valutazioni di merito del Tribunale in ordine alla consistenza degli indizi sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità, salvo manifesta illogicità o carenza motivazionale.
- Confronti tra posizioni di coindagati (es. padre/figlio/madre) richiedono analisi fattuale dettagliata e non possono essere decisi in astratto in sede di Cassazione senza puntuale esame probatorio.
- La qualificazione di elargizioni o gesti di rispetto come 'apporto mafioso' richiede prova che essi rientrino in regole interne del clan (meccanismi di assistenza tipici), non basta che provengano da soggetti del territorio o che siano motivate da rapporti di rilievo sociale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05223/2026 del 10/02/2026
- Sentenza penale · 10 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05225/2026 del 10/02/2026
- Sentenza penale · 10 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05227/2026 del 10/02/2026
- Sentenza penale · 10 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05229/2026 del 10/02/2026
- Sentenza penale · 10 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05230/2026 del 10/02/2026
- Sentenza penale · 10 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05232/2026 del 10/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →