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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15896/2026 del 23/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte processuale)

La controversia

La lite nasce da una precedente azione con cui era stata dichiarata l'inefficacia verso una controparte di alcuni atti di trasferimento di beni disposti in favore di un soggetto, atti sottoscritti anche da altri convenuti. In appello, uno dei soggetti coinvolti ha sostenuto di non avere mai conferito mandato all'avvocato che aveva depositato l'impugnazione e ha proposto querela di falso sulle sottoscrizioni delle procure alle liti prodotte in atti. La Corte d'appello ha però dichiarato inammissibile l'appello apparentemente proposto da tale soggetto e cessata la materia del contendere per rinuncia della controparte originaria alla domanda. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 83, 85, 156 ss., 354 c.p.c. per la mancata rimessione al primo giudice e mancata rinnovazione degli atti; nullità per omessa pronuncia sulle richieste di sanatoria delle irregolarità del primo grado e sul rigetto nel merito delle domande della controparte; nullità per omessa pronuncia sull'istanza di querela di falso relativa alla procura alle liti; violazione degli artt. 83, 91, 92 e 94 c.p.c. per la regolazione delle spese e per la pretesa responsabilità del difensore che avrebbe agito senza valida procura.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i primi motivi inammissibili perché non si confrontavano con la ratio della decisione d'appello: la parte era stata inizialmente costituita in primo grado con diverso difensore, la sentenza di primo grado era quindi validamente pronunciata nei suoi confronti e non ricorrevano i presupposti tassativi dell'art. 354 c.p.c. per la rimessione; inoltre l'eventuale falsità della procura al difensore dell'appello era irrilevante, poiché lo stesso ricorrente aveva escluso di avere proposto un valido appello e la sentenza di primo grado era quindi già definitiva per lui ex art. 327 c.p.c. La Corte ha escluso anche il vizio di omessa pronuncia, perché le questioni erano state esaminate e decise, e ha qualificato le doglianze come non pertinenti al decisum. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: le spese seguono i criteri degli artt. 91 e 92 c.p.c. tra le parti, non tra parte e difensore; l'eventuale responsabilità del difensore privo di valida procura riguarda i rapporti con le altre parti e non consente di rimettere la causa al giudice di merito per ottenere la condanna del difensore verso il proprio assistito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di cassazione, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato come parametro di tutela del diritto di difesa, ma la Corte esclude la sua violazione perché la parte era già validamente costituita in primo grado con altro difensore.

  • art. 111 Cost.

    invocato per dedurre violazioni del giusto processo, ma non ritenuto leso.

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato in tema di procura alle liti; la Corte ritiene irrilevante, ai fini del caso concreto, l'eventuale falsità della procura al difensore dell'appello.

  • art. 85 c.p.c.

    la rinuncia al mandato determina la prorogatio dell'ufficio del difensore; l'eventuale inosservanza di tale dovere integra, semmai, responsabilità del difensore verso la parte.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese di lite seguono la soccombenza tra le parti.

  • art. 92 c.p.c.

    consente la compensazione delle spese; nel caso concreto le spese di merito erano state integralmente compensate.

  • art. 94 c.p.c.

    invocato dal ricorrente sul tema della responsabilità del difensore, ma non ritenuto decisivo nel rapporto con la parte assistita.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    applicato per la condanna del ricorrente a una somma ulteriore per responsabilità aggravata.

  • art. 156 ss. c.p.c.

    richiamati dal ricorrente per vizi di nullità processuale, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili o infondate.

  • art. 354 c.p.c.

    le ipotesi di rimessione al primo giudice sono tassative e non comprendono il caso di parte rimasta priva di difensore.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    richiamato per affermare che, mancando un valido appello, la sentenza di primo grado era comunque passata in giudicato nei confronti del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; le censure che non attaccano le argomentazioni decisive della decisione si risolvono in un "non motivo" e sono inammissibili.
  • La rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. è consentita solo nelle ipotesi tassative previste dalla legge e non può essere estesa al caso in cui la parte sia rimasta priva di difensore.
  • Se una parte era già validamente costituita in primo grado, la successiva contestazione della procura utilizzata in appello non incide automaticamente sulla validità della sentenza di primo grado né impone la rinnovazione del giudizio.
  • L'eventuale falsità o inesistenza della procura del difensore rileva, in tesi, nei rapporti tra difensore e controparte o tra difensore e cliente, ma non muta il regime delle spese tra le parti quando il capo sulle spese sia stato deciso con compensazione.
  • La querela di falso o l'accertamento della falsità di una procura sono irrilevanti quando, per effetto della mancata proposizione di un valido appello, la decisione di primo grado è già divenuta definitiva nei confronti della parte interessata.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere disposta quando il ricorso sia infondato e presenti i presupposti di legge, con condanna a una somma ulteriore in favore della controparte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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