Cassazione Penale, Ordinanza n. 16845/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p., deducendo la violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p. La Corte rileva tuttavia che il ricorso è stato formulato fuori dai casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per impugnare la sentenza di patteggiamento, poiché le doglianze non riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, né l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
Richiamato come norma invocata dal ricorrente; la Corte non ne esamina il merito perché il motivo è comunque estraneo ai limiti del ricorso avverso il patteggiamento.
art. 444 c.p.p.
Disciplina la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti, oggetto dell'impugnazione.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Limita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. ai vizi relativi alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere che, nella specie, vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
- La deduzione di violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p. non consente, di per sé, di superare i limiti oggettivi del ricorso contro il patteggiamento se non si colloca in uno dei vizi tipizzati dalla norma.
- Quando il ricorso è inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende si aggiunge alle spese processuali.
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