Sentenza del 14/12/2015 n. 10112 - Comm. Trib. Prov. Milano
IMPOSTA DI REGISTRO - Base imponibile - Valore venale in comune commercio di azienda ceduta - Ipotesi di azienda a partecipazione pubblica - Configurabilità del valore di avviamento - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la determinazione della base imponibile dell’imposta di registro in relazione alla cessione di un ramo d’azienda tra società a capitale interamente pubblico, direttamente o indirettamente partecipate da enti locali, operanti nella gestione di un servizio pubblico essenziale in regime di monopolio. L’Agenzia delle entrate aveva rettificato il valore dichiarato includendo o configurando un valore di avviamento. Il ricorrente ha contestato tale impostazione, sostenendo che, in un simile contesto regolato dalla legge, non fosse individuabile un autonomo avviamento commerciale.
La decisione
La tesi del ricorrente è stata accolta. È stato ritenuto difficilmente configurabile un valore di avviamento nella cessione di un ramo d’azienda tra soggetti interamente pubblici che svolgono un servizio essenziale in regime di monopolio. La disciplina applicabile, prevedendo la gratuità dei subentri e uno specifico criterio vincolante per la valutazione delle infrastrutture e dei beni strumentali, da trasferire al loro valore netto, è stata considerata incompatibile con l’attribuzione di un autonomo valore di avviamento commerciale. La rettifica dell’Agenzia delle entrate è quindi risultata infondata.
Norme richiamate
Disciplina legislativa dei servizi pubblici locali e delle cessioni o dei subentri relativi a infrastrutture e beni strumentali
La disciplina, prevedendo la gratuità dei subentri e imponendo la valutazione delle infrastrutture e dei beni strumentali al loro valore netto, esclude o rende incompatibile la configurazione di un autonomo avviamento commerciale nella specifica operazione.
Normativa sull’imposta di registro
La base imponibile deve essere determinata considerando il valore venale in comune commercio dell’azienda ceduta, ma tale valore non può comprendere un avviamento non concretamente configurabile alla luce della natura pubblicistica, monopolistica e regolata dell’attività.
Massime di principio
- Nelle cessioni di aziende o rami d’azienda tra società interamente pubbliche che gestiscono servizi essenziali in regime di monopolio, l’avviamento non può essere presunto: deve risultare concretamente esistente e autonomamente valorizzabile.
- Quando la legge impone la gratuità del subentro e stabilisce criteri vincolanti per la valutazione dei beni trasferiti, tali regole possono escludere la possibilità di aggiungere un valore commerciale ulteriore a titolo di avviamento.
- L’Agenzia delle entrate non può incrementare automaticamente la base imponibile dell’imposta di registro sulla base della sola esistenza di un’azienda funzionante; deve dimostrare l’effettiva presenza di un plusvalore immateriale trasferito con l’operazione.
- La configurabilità dell’avviamento va valutata in concreto, considerando il regime giuridico dell’attività, l’eventuale monopolio, la regolamentazione pubblica, la trasferibilità della clientela e la capacità dell’azienda di produrre redditi eccedenti il valore dei beni.
- Il principio non implica che l’avviamento sia sempre escluso nelle operazioni pubbliche, ma che la sua inclusione nella base imponibile richieda una motivazione specifica e coerente con la disciplina applicabile e con le caratteristiche economiche dell’azienda.
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