Sentenza del 03/02/2017 n. 2861 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La curatela ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, contestando, tra l'altro, la validità delle notifiche degli atti impositivi dopo la dichiarazione di fallimento, l'utilizzo del processo verbale di constatazione mediante motivazione per relationem, l'ammissibilità dell'appello dell'Agenzia e, soprattutto, la motivazione della sentenza di merito. La Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi alla notifica, affermando che il fallimento non estingue l'impresa e che gli atti notificati al contribuente prima del subentro della legittimazione del curatore restano opponibili alla curatela. Ha invece accolto le censure riguardanti la motivazione apparente, poiché il giudice di merito si era limitato ad affermare genericamente che i maggiori ricavi erano correttamente recuperati a tassazione per difetto di documentazione, senza esaminare specificamente i dieci distinti profili di merito dedotti dalla contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i primi cinque motivi, mentre ha accolto il sesto motivo, relativo alla motivazione apparente e all'omessa effettiva valutazione delle contestazioni di merito. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia e rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, affinché riesamini la documentazione e motivi adeguatamente su ciascun profilo controverso, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti della causa
Il ricorso per cassazione deve esporre i fatti in modo sintetico e funzionale alla decisione. La riproduzione integrale o sostanziale degli atti processuali non soddisfa questo requisito e può rendere il ricorso inammissibile.
Art. 342 c.p.c.
L'appello deve contenere una specifica contestazione delle parti e delle ragioni della sentenza impugnata. La censura relativa alla mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi è stata ritenuta inammissibile per carenza di specificità.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. Tuttavia, l'assorbimento di una questione può implicare una decisione indiretta su di essa; se l'assorbimento è erroneo, il vizio deve essere denunciato come omessa pronuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
Gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere adeguatamente motivati, anche quando fanno riferimento ad altri atti o documenti, che devono essere conoscibili o messi a disposizione del contribuente secondo le condizioni previste dalla legge.
Artt. 138, 139 e 145 c.p.c.
Le norme disciplinano le modalità di notificazione alle persone fisiche e alle persone giuridiche. Nel caso esaminato, la notifica degli atti alla società prima del pieno subentro della curatela è stata ritenuta opponibile al fallimento.
Art. 43 della legge fallimentare
La dichiarazione di fallimento comporta la perdita, da parte del fallito, della legittimazione sostanziale e processuale relativa ai rapporti compresi nel fallimento, con subentro del curatore, ma non determina l'estinzione dell'impresa. Gli atti tributari notificati al contribuente prima del subentro della curatela possono restare efficaci e opponibili.
Artt. 39 e 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Gli accertamenti tributari devono essere fondati su una corretta determinazione del reddito e adeguatamente motivati. È ammissibile la motivazione per relationem mediante rinvio a un processo verbale di constatazione, purché il contenuto richiamato sia conoscibile e il rinvio consenta di comprendere le ragioni della pretesa.
Art. 111, comma 6, Cost.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati
La motivazione deve essere effettiva e comprensibile. Una mera adesione acritica alle tesi di una parte, priva dell'indicazione dei fatti esaminati e delle ragioni della decisione, integra motivazione apparente e comporta nullità della sentenza.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Una motivazione solo apparente, che non esamini i singoli motivi e le prove rilevanti, determina la nullità della sentenza.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza o del procedimento, inclusa la motivazione apparente e l'omessa pronuncia quando queste violazioni incidono sulla validità della decisione.
Massime di principio
- La dichiarazione di fallimento non estingue la società: il curatore subentra nella legittimazione processuale, ma gli atti tributari notificati alla società prima del pieno subentro possono essere opponibili alla curatela, soprattutto se si presume che siano entrati nella disponibilità del curatore.
- La motivazione per relationem a un processo verbale di constatazione è generalmente legittima, purché il verbale sia conoscibile dal contribuente e il rinvio sia sufficientemente preciso da consentire di comprendere i presupposti della pretesa fiscale.
- Una sentenza non può limitarsi a dichiarare genericamente che le contestazioni del contribuente sono infondate o che i costi non sono documentati: deve esaminare i singoli motivi, i fatti decisivi e le prove rilevanti.
- La motivazione apparente equivale, sul piano processuale, a mancanza di motivazione e può comportare la cassazione della sentenza con rinvio, anche quando il giudice di merito abbia formalmente espresso una conclusione.
- Nel ricorso per cassazione occorre indicare con precisione i fatti processuali, le parti della sentenza contestate e le specifiche eccezioni non esaminate; la riproduzione estesa degli atti e censure generiche possono determinare l'inammissibilità.
- In caso di rinvio, il giudice deve riesaminare i profili indicati dalla Corte di cassazione, valutando concretamente la documentazione già acquisita e fornendo una motivazione distinta e coerente per ciascuna contestazione rilevante.
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