Sentenza del 11/05/2016 n. 9544 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale di Roma, che aveva ritenuto legittimo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione sul rimborso dei crediti fiscali, riconoscendo al contribuente soltanto l'importo ridotto già ammesso dall'Agenzia. In particolare, denunciava: la violazione dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'Agenzia non potesse introdurre per la prima volta in appello la contestazione relativa alla mancata corrispondenza tra il credito indicato nella dichiarazione e quello risultante dal periodo d'imposta precedente; la violazione dell'art. 115 c.p.c., per asserita mancanza di prova della rettifica del credito ai sensi dell'art. 36-bis; il mancato riconoscimento degli interessi anatocistici; e l'omessa o insufficiente motivazione sul punto degli interessi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, in caso di impugnazione del silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso, l'Amministrazione può difendersi in appello facendo valere qualsiasi ragione collegata all'originaria insussistenza dei presupposti del rimborso, senza essere limitata dalla motivazione del silenzio-rifiuto e senza violare l'art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992, salvo il limite del giudicato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava la reale ratio decidendi della sentenza: la CTR non aveva fondato il diniego sull'esistenza di una rettifica ex art. 36-bis, ma sull'assenza del credito nella dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta. Anche le doglianze sugli interessi sono state dichiarate inammissibili, poiché, negato il diritto al rimborso principale, vengono meno anche gli accessori. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 5.000 euro di spese di lite, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Il divieto di proporre domande ed eccezioni nuove in appello non impedisce all'Amministrazione, che difende un silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso, di dedurre ulteriori ragioni attinenti all'originaria insussistenza dei presupposti del rimborso, purché non si incida sul giudicato.
Art. 115 c.p.c.
La censura relativa alla valutazione della prova è inammissibile quando non investe la concreta motivazione posta dalla sentenza a fondamento della decisione.
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
La procedura di liquidazione automatizzata e l'eventuale rettifica del credito non erano la reale ragione decisiva della sentenza; la CTR ha invece rilevato che il credito riportato nella dichiarazione non risultava documentato nella dichiarazione dell'anno precedente.
Art. 363, comma 3, c.p.c.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità formatasi anche ai sensi di questa disposizione, secondo cui l'Amministrazione può articolare in appello le difese pertinenti al tema originario del rimborso.
Massime di principio
- Quando si impugna un silenzio-rifiuto su una domanda di rimborso fiscale, il giudizio riguarda l'effettiva sussistenza del diritto al rimborso e non una specifica motivazione formalmente espressa dall'Amministrazione.
- L'Amministrazione può quindi dedurre anche in appello diverse ragioni ostative al rimborso, purché restino collegate al tema originario e non siano già coperte da giudicato.
- Il contribuente deve documentare con precisione la genesi, la continuità e l'importo del credito riportato da precedenti dichiarazioni; l'assenza del credito nella dichiarazione dell'anno precedente può giustificare il diniego.
- In Cassazione è essenziale contestare la reale ratio decidendi della sentenza: una censura riferita a una motivazione diversa da quella effettivamente utilizzata può essere dichiarata inammissibile.
- Gli interessi, inclusi quelli anatocistici, presuppongono l'esistenza del credito principale; se il rimborso viene negato, vengono meno anche i relativi accessori.
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