Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16795/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità del motivo, rilevando l'assenza di un confronto specifico con la motivazione della sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 23/04/2025. Dal testo emerge che l'unico motivo dedotto consisteva in una generica censura di carenza di motivazione della sentenza impugnata, senza un confronto puntuale con le argomentazioni poste a base della decisione di merito e senza specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto contrari. La Corte ha richiamato il principio per cui l'impugnazione deve contenere una critica argomentata e specifica del provvedimento impugnato, pena l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il motivo di impugnazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta; la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    La carenza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per fondare la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01

    Richiamata per affermare che la funzione tipica dell'impugnazione è la critica argomentata del provvedimento impugnato.

  • Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01

    Richiamata per ribadire l'esigenza di specificità dei motivi di ricorso e del confronto con la decisione impugnata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a dedurre in modo generico vizi motivazionali senza confrontarsi in modo puntuale con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • L'atto di impugnazione deve contenere una critica argomentata, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno del dissenso.
  • La mera lamentela di carenza di motivazione, priva di analisi delle argomentazioni del giudice di merito, non soddisfa il requisito di specificità dei motivi di cui agli artt. 581 e 591 c.p.p.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.