Cassazione Penale, Sentenza n. 10418/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame del 10/09/2024 che aveva confermato la misura interdittiva della sospensione dalle funzioni per 12 mesi applicata dal GIP il 30/05/2024. I reati contestati: falso ideologico (per il verbale n.54 dell'O.I.V. dell'ASP di Catanzaro, alterato per attribuire alla struttura di Romano percentuali di raggiungimento obiettivi maggiori) e tentata truffa ai danni dell'ASP (con responsabilità concorrente di Leonardo Valentino, che avrebbe materialmente modificato il verbale). Censure avanzate: mancata autonoma valutazione dei giudici di merito; carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sui gravi indizi; inesistenza di atto pubblico (file editabile/bozza non ancora perfezionata); possibile accesso e modifiche del file da altri soggetti con credenziali cloud; affidamento su copia informale conservata su hard disk personale; contraddizioni e inattendibilità delle dichiarazioni dei testi (presunta ritorsione/rivalità della prof.ssa Mauro); insufficienza del quadro indiziario e violazione dei criteri cautelari e di proporzionalità (durata misura, condizioni di salute, impatto economico familiare, incensuratezza, trasferimento di incarico).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il sindacato in sede di legittimità è limitato alla verifica di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione e non può sostituirsi alla valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito. Ha giudicato congrua e non illogica la ricostruzione dei giudici di merito, fondata sulle ammissioni rese da Valentino (chiamata in correità), sui riscontri fattuali della dott.ssa Riola (confronto tra versioni del verbale e prospetto riepilogativo) e sull'esistenza di un movente (interesse economico per Romano). Ha escluso che l'elemento probatorio costituito dalla copia informale sia irrilevante in via logico-storica e ha ritenuto che il verbale, pur interno/provvisorio, potesse avere rilievo di atto pubblico endoprocedimentale in quanto trasfuso nel prospetto inviato all'ufficio pagatore. Ha inoltre ritenuto legittima la valutazione delle esigenze cautelari e della proporzionalità operata dal Tribunale del Riesame, non manifestamente illogica o arbitraria.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Definisce il requisito dei gravi indizi di colpevolezza utile per l'adozione di misure cautelari; la Corte ricorda che in cassazione il controllo è limitato alla verifica di inosservanza della norma o di manifesta illogicità della motivazione, senza poter rievaluare i fatti.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia motivato in modo logico e congruo le esigenze di prevenzione della reiterazione del reato.
art. 275 cod. proc. pen.
Norma sulla misura cautelare interdittiva; la Corte ha verificato che il giudice di merito ha applicato il criterio di proporzionalità e la durata della misura non è stata ritenuta irragionevole.
art. 479 cod. pen.
Norma sul falso ideologico in atti pubblici; la Corte ha ritenuto che il verbale, pur endoprocedimentale o provvisorio, fosse idoneo a costituire atto pubblico rilevante in quanto trasfuso nel prospetto che produceva effetti amministrativi.
art. 192 cod. proc. pen. (comma 2 e comma 3)
Richiama i criteri probatori per le dichiarazioni di persone chiamanti in correità: la Corte sottolinea la necessità di riscontri esterni univoci e individualizzanti e valuta che nel caso vi fossero riscontri logici a supporto delle chiamate in correità.
art. 2699 cod. civ.
Riferimento alla forza probatoria degli atti pubblici; la Corte precisa che la nozione di atto pubblico deve estendersi anche ad atti amministrativi endoprocedimentali dotati di rilevanza giuridica interna.
art. 292 cod. proc. pen.
La Corte ricorda che l'obbligo di autonoma motivazione previsto dall'art. 292, comma 2, non si applica all'ordinanza del tribunale del riesame (che decide su appello cautelare) come se si trattasse di una decisione inaudita altera parte.
Regolamento per il corretto utilizzo degli strumenti informatici e telematici dell'ASP di Catanzaro (delibera aziendale n. 966/31.08.2021)
È fatto divieto al dipendente il salvataggio o l'installazione sul proprio device di programmi o archivi informatici (anche a titolo gratuito) prelevati da Internet o strumenti peer to peer
Citato dalla difesa per contestare la rilevanza della copia informale custodita su hard disk personale; la Corte ha però ritenuto che la copia informale possa avere valore come riscontro storico-fattuale anche se non formale copia digitale garantita.
art. 44, comma 1-bis, Codice dell'Amministrazione Digitale
Menziato dalla difesa per criticare la gestione degli archivi digitali e la validità delle copie; la Corte non ha ritenuto decisivo tale rilievo rispetto al quadro indiziario complessivo.
Massime di principio
- In sede di Cassazione il controllo sulle misure cautelari è limitato: si verifica la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione, ma non si riconsiderano i fatti quando la motivazione del giudice di merito è congrua.
- Il requisito dei gravi indizi di colpevolezza per misure cautelari è meno stringente del grado probatorio richiesto per la condanna: è sufficiente un giudizio di 'qualificata probabilità' supportato da elementi probatori e riscontri.
- Le ammissioni o chiamate in correità rese da un coindagato possono concorrere a fondare la gravità indiziaria se vi sono riscontri esterni, anche logici e storici (es. confronti tra versioni di documenti, prospetti amministrativi).
- Una copia informale o un file custodito su device personale, pur non avendo piena forza probatoria, può costituire un riscontro fattuale idoneo a corroborare dichiarazioni se inserito in un più ampio compendio indiziario.
- Documenti 'provvisori' o endoprocedimentali (anche se editabili o non completamente sottoscritti) possono assumere rilevanza come atti pubblici se sono destinati a produrre effetti amministrativi o vengono trasfusi in atti che producono effetti (es. prospetto per liquidazione).
- Le censure sulla attendibilità dei testi che si limitano ad allegare un generico conflitto di interessi o rivalità necessitano di specificità e riscontri concreti per prevalere sulla valutazione del giudice di merito.
- La valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, gravità dei fatti, precedenti pendenze) è affidata al giudice di merito e in cassazione è sindacabile solo se la motivazione è manifestamente illogica o arbitraria.
- Questioni tecniche relative a modalità di conservazione digitale e accesso condiviso possono rilevare, ma non escludono automaticamente la fattispecie di falso se esistono ammissioni e riscontri documentali coerenti.
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