Cassazione Penale, Ordinanza n. 16228/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che l'aveva condannata per evasione. Con il primo motivo ha dedotto la sussistenza dei requisiti dello stato di necessità, sostenendo in sostanza che la condotta fosse scriminata. Con il secondo motivo ha censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici e non specifici: il primo perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta lineare e coerente; il secondo perché non si misurava con gli apprezzamenti di merito compiuti dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Norma incriminatrice del reato per cui era intervenuta la condanna in appello: evasione.
art. 131-bis c.p.
Invocata dalla ricorrente come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte rileva che la doglianza era generica e non confrontata con la valutazione di merito della sentenza impugnata.
art. 54 c.p.
Richiamato solo indirettamente dalla ricorrente con riferimento allo stato di necessità; la Corte ne afferma il mancato scrutinio specifico nel ricorso, ritenuto privo di specificità.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure generiche.
- La deduzione dello stato di necessità deve misurarsi con le concrete argomentazioni del giudice di merito; non basta affermare astrattamente la sussistenza dei relativi presupposti.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve confrontarsi con gli apprezzamenti di merito compiuti dai giudici di merito; una contestazione meramente assertiva non è sufficiente in cassazione.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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