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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 07314/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento n. 1248, prot. n. 61179 del 5 novembre 2014, emesso dal Comune di Agrigento per omesso versamento dell'ICI relativa all'anno 2009 nella misura complessiva di € 11.248,00, relativo a terreni ubicati nel Comune e ritenuti a vocazione edificatoria in base al P.R.G. adottato con delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2004, n. 54. La contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado, il Comune aveva proposto appello che è stato accolto in secondo grado; la ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione e, durante il procedimento, ha documentato l'avvenuta conciliazione stragiudiziale chiedendo la dichiarazione di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per conciliazione stragiudiziale, ritenuta adeguatamente documentata (scambio di proposta e accettazione). In conseguenza della definizione conciliativa la Corte ha disposto l'integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali. Ha altresì escluso l'applicabilità del cosiddetto "doppio contributo unificato", ritenendolo misura propria dei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non estendibile per analogia alla definizione conciliativa.

Norme richiamate

  • art. 48 del d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546

    commi 2 e 4-bis (quest'ultimo introdotto dall'art. 1, lett. u) del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220)

    La conciliazione stragiudiziale intervenuta in corso di causa, adeguatamente documentata, consente ai sensi dei commi indicati la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; essa giustifica altresì l'integrale compensazione delle spese giudiziali. Inoltre la norma non giustifica l'applicazione del "doppio contributo unificato" alle definizioni conciliative, essendo tale contributo destinato ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità

Massime di principio

  • La conciliazione stragiudiziale intervenuta in corso di causa, se documentalmente provata (scambio formale di proposta e accettazione), consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La definizione conciliativa giustifica normalmente la compensazione integrale delle spese giudiziali tra le parti, salvo diverso accordo o motivazione del giudice.
  • Il "doppio contributo unificato" è previsto per misure di natura sanzionatoria connesse a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non si applica alle estinzioni conseguenti a conciliazione; non è soggetto a interpretazione estensiva o analogica.
  • Per ottenere la dichiarazione di estinzione è importante depositare agli atti la documentazione che provi la proposta e l'accettazione della conciliazione; l'assenza di prova può impedire la dichiarazione di cessazione.
  • Se la conciliazione è parziale o non disciplina le spese, il giudice può comunque decidere sulla ripartizione delle spese giudiziali; pertanto è opportuno che l'accordo conciliativo disciplini espressamente anche gli oneri processuali.

Testo integrale

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