Ordinanza n. 99/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento del decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario n. 25 del 07.03.2024, pubblicato sul BURM n. 11 del 16.03.2024, concernente in rilascio in favore della Società Cooperativa Sociale “Falcone” dell’accreditamento istituzionale come struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutici-riabilitativi a carattere estensivo ad alta intensità assistenziale SRP2A, per n. 12 posti letto; di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, inclusi: la nota acquisita al prot. 11195 del 17.1.2023 e successiva integrazione acquisita al protocollo regionale n. 34387 del 6.3.2024, mediante le quali l’OTA ha trasmesso il parere tecnico favorevole circa il possesso dei requisiti per il rilascio dell’accreditamento, e la nota presupposta prot. 115752 del 5.7.2022 di avvio delle procedure, tutte di contenuto non conosciuto; - il verbale di verifica dell’O.T.A. circa la rispondenza della controinteressata ai requisiti generali e specifici per il rilascio dell’accreditamento SRP2A per n. 12 posti letto di cui all’istanza prot. 64218/2020 del 21.4.2020, di contenuto non conosciuto; i pareri tecnici rilasciati dalla A.s.re.m., di estremi e contenuti non conosciuti; la menzionata proposta del Direttore del competente Servizio e del parere favorevole del Direttore Generale della Salute di estremi e contenuto non conosciuti; ove occorra, il decreto commissariale n. 54 del 25.9.2020, concernente autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria per SRP2A per 12 posti letto e del connesso parere tecnico rilasciato dai competenti uffici dell'A.s.re.m.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Commissario ad acta che ha rilasciato a una società cooperativa sociale l'accreditamento istituzionale come struttura residenziale psichiatrica SRP2A per 12 posti letto, unitamente agli atti presupposti
Esito
La controversia
Una cooperativa sociale ha impugnato il decreto commissariale di accreditamento istituzionale rilasciato a una società cooperativa sociale quale struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico-riabilitativi a carattere estensivo e ad alta intensità assistenziale, per 12 posti letto. Sono stati contestati anche gli atti presupposti e connessi, tra cui il parere tecnico favorevole dell'Organismo tecnicamente accreditante, il verbale di verifica dei requisiti, i pareri dell'azienda sanitaria regionale, la proposta del servizio competente, il parere del Direttore generale della Salute e, ove occorrente, il precedente decreto di autorizzazione all'esercizio. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il giudice non procede ancora alla trattazione del merito.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e con espressa riserva di ogni decisione del Collegio, ha disposto un incombente istruttorio volto a verificare l'attuale interesse delle parti costituite alla definizione nel merito. Le parti devono dichiarare se permanga l'interesse alla decisione, oppure se siano intervenute ragioni di rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere. In caso di persistente interesse, devono inoltre indicare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti alla giustizia amministrativa, in primo o secondo grado. Il deposito delle dichiarazioni è stato fissato entro il 30 settembre 2026. Nessuna decisione è stata assunta sulla legittimità del decreto di accreditamento o sui motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Esprime il dovere di cooperazione tra giudice e parti per la ragionevole durata del processo, posto a fondamento della richiesta di aggiornamento sull'interesse alla decisione e sulle eventuali connessioni con altri giudizi.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
Richiamato per sottolineare l'esigenza di accrescere la funzionalità dell'ufficio mediante la fissazione dei soli ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.
Massime di principio
- In funzione della ragionevole durata del processo e della gestione razionale dei ruoli di udienza, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di confermare l'attuale interesse alla decisione di merito e di segnalare eventuali sopravvenienze idonee a determinare rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
- Quando la causa resta attuale, le parti possono essere chiamate a indicare le connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti alla giustizia amministrativa, al fine di consentire una più efficiente organizzazione della trattazione.
Come è indicizzato
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