Regolamento (UE) 2024/483
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/483 della Commissione, del 5 febbraio 2024, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, con effetto immediato, la mappa delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana nell’Unione, sostituendo integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Le modifiche riflettono l’evoluzione della situazione epidemiologica in diversi Stati membri, in particolare Croazia e Grecia, e ridefiniscono alcune aree in Germania, Italia, Polonia, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Cechia, Svezia e altri Stati interessati. L’atto serve a mantenere proporzionate e aggiornate le misure di contenimento, prevenzione della diffusione e gestione del rischio.
Modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando le zone soggette a restrizioni e le zone infette per la peste suina africana in vari Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e alle aree territoriali elencate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, con effetti diretti e obbligatori in tutti gli Stati membri. Riguarda in particolare le misure speciali di controllo della peste suina africana nei confronti di suini detenuti e selvatici e dei relativi prodotti, nelle zone classificate come restrizioni I, II e III o come zone infette. Non introduce un regime autonomo per operatori o settori diversi da quello della sanità animale, ma aggiorna la delimitazione geografica delle aree sottoposte a restrizioni in funzione dell’evoluzione epidemiologica; le modifiche tengono conto anche delle aree precedentemente indenni e delle zone già istituite a seguito di focolai in suini selvatici o detenuti.
Aggiornamento delle misure speciali di controllo per la peste suina africana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/483 della Commissione aggiorna le aree soggette a restrizioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 in materia di peste suina africana. L’intervento si inserisce nel quadro della normativa UE sulla sanità animale, in particolare del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/687, e risponde all’esigenza di adeguare tempestivamente le misure al mutare della situazione epidemiologica nell’Unione.
Finalità e contesto epidemiologico
La Commissione richiama il carattere altamente infettivo della peste suina africana, la sua incidenza su suini detenuti e selvatici e l’impatto negativo sui movimenti di animali e prodotti e sulle esportazioni verso paesi terzi. I considerando sottolineano che la definizione delle zone deve seguire criteri scientifici e tenere conto degli orientamenti della Commissione e degli Stati membri, nonché delle norme internazionali WOAH. In particolare, vengono segnalati nuovi focolai e mutamenti della situazione in Croazia e Grecia, che impongono un riesame delle delimitazioni territoriali.
Base giuridica e rapporto con gli atti precedenti
L’atto è adottato ai sensi del regolamento (UE) 2016/429, articolo 71, paragrafo 3, e articolo 259, paragrafo 1. Esso modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che costituisce la disciplina operativa delle misure speciali di controllo per la peste suina africana e che aveva già subito successive modifiche, da ultimo con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/413. Il presente regolamento sostituisce integralmente gli allegati I e II di tale atto, recependo l’evoluzione epidemiologica più recente.
Contenuto normativo essenziale
L’articolo 1 prevede la sostituzione degli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594. Si tratta del cuore dell’intervento: vengono ridefinite le zone soggette a restrizioni I, II e III e le aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o come zone soggette a restrizioni, comprese le zone di protezione e sorveglianza. La sostituzione degli allegati comporta effetti immediati sulla mappatura territoriale applicabile agli Stati membri interessati.
Ambito territoriale delle restrizioni
Gli allegati contengono elenchi molto estesi e tecnicamente dettagliati di regioni, province, comuni, distretti e porzioni di territorio nei diversi Stati membri interessati. Tra i Paesi menzionati figurano, tra gli altri, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Croazia, Svezia, Grecia, Romania e Bulgaria. La classificazione per zone I, II e III riflette il diverso livello di rischio e di diffusione della malattia e può incidere sui movimenti di suini e prodotti derivati, nonché sulle misure di gestione del rischio applicabili localmente.
Focus su Croazia e Grecia
I considerando evidenziano due profili particolarmente rilevanti. Per la Croazia, a seguito di un focolaio in suini selvatici in una zona precedentemente indenne, la zona infetta istituita nella regione di Zara viene mantenuta e aggiornata nell’allegato II, parte A, con termine ultimo di applicazione al 27.2.2024 per il focolaio indicato con riferimento ADIS HR-ASF-2023-00885. Per la Grecia, un nuovo focolaio in suino selvatico e la rivalutazione del rischio portano a rivedere e ampliare le zone soggette a restrizioni, con spostamenti di alcune aree da zona I a zona II e una ridefinizione delle delimitazioni territoriali.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Implicazioni operative per gli operatori
Per gli operatori del settore suinicolo, per i veterinari, per le imprese di trasformazione e per i soggetti coinvolti nei trasporti e nei movimenti intra-UE, l’atto rileva perché aggiorna la geografia delle limitazioni sanitarie e, quindi, le condizioni per movimentazioni, commercializzazione e controlli ufficiali. In pratica, la conformità dovrà essere verificata sulla base della collocazione concreta dell’azienda o del lotto rispetto alle zone elencate negli allegati aggiornati, nonché delle ulteriori misure eventualmente applicabili a livello nazionale o regionale in attuazione del quadro UE.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati I e II del regolamento 2023/594
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo contenuto nell’allegato del nuovo regolamento. Ne deriva l’aggiornamento delle zone soggette a restrizioni I, II e III e delle aree istituite a livello UE come zone infette o zone soggette a restrizioni, comprese le zone di protezione e di sorveglianza.
Entrata in vigore immediata
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e finalità sanitaria
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare l’articolo 71, paragrafo 3, e l’articolo 259, paragrafo 1. La finalità è adeguare le misure speciali di controllo della peste suina africana alla situazione epidemiologica più recente, in coerenza con il regolamento delegato (UE) 2020/687 e con gli orientamenti scientifici e le norme internazionali richiamate nei considerando.
Rimodulazione delle zone in funzione della situazione epidemiologica
I considerando spiegano che le delimitazioni devono basarsi sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate, sul rischio di ulteriore diffusione, sugli orientamenti della Commissione e degli Stati membri e sul codice sanitario WOAH. Viene evidenziato il riesame delle zone in Croazia e Grecia a seguito di nuovi focolai, con conseguente aggiornamento delle classificazioni territoriali.
Aggiornamento delle aree infette e delle restrizioni per Stato membro
Gli allegati recano elenchi molto dettagliati delle aree in zona I, II e III per Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Croazia, Svezia, Grecia, Romania, Bulgaria e altri Stati membri interessati. Per la Croazia è inoltre aggiornata la parte relativa alle aree istituite come zone infette a seguito di focolaio in suini selvatici, con riferimento al focolaio ADIS HR-ASF-2023-00885 e termine ultimo di applicazione al 27.2.2024.
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