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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/483

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/483 della Commissione, del 5 febbraio 2024, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana

Normativa europea32024R0483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna, con effetto immediato, la mappa delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana nell’Unione, sostituendo integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Le modifiche riflettono l’evoluzione della situazione epidemiologica in diversi Stati membri, in particolare Croazia e Grecia, e ridefiniscono alcune aree in Germania, Italia, Polonia, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Cechia, Svezia e altri Stati interessati. L’atto serve a mantenere proporzionate e aggiornate le misure di contenimento, prevenzione della diffusione e gestione del rischio.

Modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando le zone soggette a restrizioni e le zone infette per la peste suina africana in vari Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e alle aree territoriali elencate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, con effetti diretti e obbligatori in tutti gli Stati membri. Riguarda in particolare le misure speciali di controllo della peste suina africana nei confronti di suini detenuti e selvatici e dei relativi prodotti, nelle zone classificate come restrizioni I, II e III o come zone infette. Non introduce un regime autonomo per operatori o settori diversi da quello della sanità animale, ma aggiorna la delimitazione geografica delle aree sottoposte a restrizioni in funzione dell’evoluzione epidemiologica; le modifiche tengono conto anche delle aree precedentemente indenni e delle zone già istituite a seguito di focolai in suini selvatici o detenuti.

Aggiornamento delle misure speciali di controllo per la peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/483 della Commissione aggiorna le aree soggette a restrizioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 in materia di peste suina africana. L’intervento si inserisce nel quadro della normativa UE sulla sanità animale, in particolare del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/687, e risponde all’esigenza di adeguare tempestivamente le misure al mutare della situazione epidemiologica nell’Unione.

Finalità e contesto epidemiologico

La Commissione richiama il carattere altamente infettivo della peste suina africana, la sua incidenza su suini detenuti e selvatici e l’impatto negativo sui movimenti di animali e prodotti e sulle esportazioni verso paesi terzi. I considerando sottolineano che la definizione delle zone deve seguire criteri scientifici e tenere conto degli orientamenti della Commissione e degli Stati membri, nonché delle norme internazionali WOAH. In particolare, vengono segnalati nuovi focolai e mutamenti della situazione in Croazia e Grecia, che impongono un riesame delle delimitazioni territoriali.

Base giuridica e rapporto con gli atti precedenti

L’atto è adottato ai sensi del regolamento (UE) 2016/429, articolo 71, paragrafo 3, e articolo 259, paragrafo 1. Esso modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che costituisce la disciplina operativa delle misure speciali di controllo per la peste suina africana e che aveva già subito successive modifiche, da ultimo con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/413. Il presente regolamento sostituisce integralmente gli allegati I e II di tale atto, recependo l’evoluzione epidemiologica più recente.

Contenuto normativo essenziale

L’articolo 1 prevede la sostituzione degli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594. Si tratta del cuore dell’intervento: vengono ridefinite le zone soggette a restrizioni I, II e III e le aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o come zone soggette a restrizioni, comprese le zone di protezione e sorveglianza. La sostituzione degli allegati comporta effetti immediati sulla mappatura territoriale applicabile agli Stati membri interessati.

Ambito territoriale delle restrizioni

Gli allegati contengono elenchi molto estesi e tecnicamente dettagliati di regioni, province, comuni, distretti e porzioni di territorio nei diversi Stati membri interessati. Tra i Paesi menzionati figurano, tra gli altri, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Croazia, Svezia, Grecia, Romania e Bulgaria. La classificazione per zone I, II e III riflette il diverso livello di rischio e di diffusione della malattia e può incidere sui movimenti di suini e prodotti derivati, nonché sulle misure di gestione del rischio applicabili localmente.

Focus su Croazia e Grecia

I considerando evidenziano due profili particolarmente rilevanti. Per la Croazia, a seguito di un focolaio in suini selvatici in una zona precedentemente indenne, la zona infetta istituita nella regione di Zara viene mantenuta e aggiornata nell’allegato II, parte A, con termine ultimo di applicazione al 27.2.2024 per il focolaio indicato con riferimento ADIS HR-ASF-2023-00885. Per la Grecia, un nuovo focolaio in suino selvatico e la rivalutazione del rischio portano a rivedere e ampliare le zone soggette a restrizioni, con spostamenti di alcune aree da zona I a zona II e una ridefinizione delle delimitazioni territoriali.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Implicazioni operative per gli operatori

Per gli operatori del settore suinicolo, per i veterinari, per le imprese di trasformazione e per i soggetti coinvolti nei trasporti e nei movimenti intra-UE, l’atto rileva perché aggiorna la geografia delle limitazioni sanitarie e, quindi, le condizioni per movimentazioni, commercializzazione e controlli ufficiali. In pratica, la conformità dovrà essere verificata sulla base della collocazione concreta dell’azienda o del lotto rispetto alle zone elencate negli allegati aggiornati, nonché delle ulteriori misure eventualmente applicabili a livello nazionale o regionale in attuazione del quadro UE.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati I e II del regolamento 2023/594

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo contenuto nell’allegato del nuovo regolamento. Ne deriva l’aggiornamento delle zone soggette a restrizioni I, II e III e delle aree istituite a livello UE come zone infette o zone soggette a restrizioni, comprese le zone di protezione e di sorveglianza.

Entrata in vigore immediata

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e finalità sanitaria

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare l’articolo 71, paragrafo 3, e l’articolo 259, paragrafo 1. La finalità è adeguare le misure speciali di controllo della peste suina africana alla situazione epidemiologica più recente, in coerenza con il regolamento delegato (UE) 2020/687 e con gli orientamenti scientifici e le norme internazionali richiamate nei considerando.

Rimodulazione delle zone in funzione della situazione epidemiologica

I considerando spiegano che le delimitazioni devono basarsi sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate, sul rischio di ulteriore diffusione, sugli orientamenti della Commissione e degli Stati membri e sul codice sanitario WOAH. Viene evidenziato il riesame delle zone in Croazia e Grecia a seguito di nuovi focolai, con conseguente aggiornamento delle classificazioni territoriali.

Aggiornamento delle aree infette e delle restrizioni per Stato membro

Gli allegati recano elenchi molto dettagliati delle aree in zona I, II e III per Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Croazia, Svezia, Grecia, Romania, Bulgaria e altri Stati membri interessati. Per la Croazia è inoltre aggiornata la parte relativa alle aree istituite come zone infette a seguito di focolaio in suini selvatici, con riferimento al focolaio ADIS HR-ASF-2023-00885 e termine ultimo di applicazione al 27.2.2024.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentareagricolturacommercio intra-uemisure di emergenza veterinaria

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