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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/451

Regolamento (UE) 2024/451 della Commissione, del 5 febbraio 2024, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di nicotina in o su determinati prodotti

Normativa europea32024R0451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli LMR di nicotina previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005, in particolare per diverse categorie di prodotti vegetali e animali. La modifica si fonda su nuovi dati di monitoraggio e su una nuova valutazione del rischio effettuata dall’EFSA, che ha ritenuto la revisione accettabile per la sicurezza dei consumatori. Vengono confermati o adattati diversi valori, con specifiche previsioni provvisorie e clausole di riesame per alcune colture, tra cui spezie e funghi selvatici.

Modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui (LMR) di nicotina in o su determinati prodotti alimentari e mangimi.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori della filiera alimentare e dei mangimi, alle autorità competenti degli Stati membri e, più in generale, ai prodotti alimentari e ai mangimi di origine vegetale e animale elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005, con riferimento specifico ai residui di nicotina. L’intervento riguarda il territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; è inoltre testo rilevante ai fini SEE. Restano fermi i limiti e le note specifiche previsti per talune categorie di prodotti, incluse le spezie, i funghi selvatici e i prodotti trasformati o destinati esclusivamente ai mangimi, nonché i limiti inferiore di determinazione analitica indicati con (*1).

Regolamento (UE) 2024/451 della Commissione – livelli massimi di residui di nicotina

Il regolamento interviene sul quadro dei residui di antiparassitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando l’allegato III, parte A, con nuovi livelli massimi di residui (LMR) per la nicotina in numerosi prodotti. L’atto si fonda su nuovi dati di monitoraggio e sulla valutazione del rischio dell’EFSA, che ha ritenuto la revisione compatibile con la tutela dei consumatori.

Contesto e finalità

I considerando chiariscono che i LMR della nicotina erano già stati fissati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 e che, per alcune categorie di spezie, il legislatore aveva introdotto LMR provvisori con i regolamenti (UE) 2023/377 e (UE) 2023/1536, in attesa di ulteriori informazioni sulla presenza naturale o sulla formazione della sostanza nei prodotti interessati. La Commissione prende atto di dati di monitoraggio più specifici, che evidenziano livelli di residuo superiori ai precedenti valori provvisori, e sulla base di tali dati propone un riallineamento a 0,3 mg/kg per tutte le spezie.

Base giuridica e procedimento

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005, che consente la fissazione o la modifica degli LMR. La Commissione richiama inoltre l’articolo 14, paragrafo 2, relativo ai fattori da considerare nella valutazione dell’ammissibilità delle modifiche. Le misure risultano conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Valutazione scientifica e sicurezza alimentare

L’EFSA ha effettuato una nuova valutazione del rischio acuto e cronico per la nicotina nelle spezie, esaminando 27 gruppi di consumatori europei. Secondo il parere richiamato nei considerando, né l’esposizione cronica attraverso il consumo complessivo di alimenti contenenti la sostanza, né l’esposizione acuta dovuta a consumi elevati dei prodotti interessati, indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. La Commissione conclude quindi che le modifiche proposte sono accettabili.

Nuovi livelli massimi di residui nell’allegato III

L’allegato sostituisce la colonna relativa alla nicotina nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005, con una tabella molto ampia che copre prodotti vegetali e di origine animale.

In sintesi, il testo prevede:

  • valori pari a 0,01 mg/kg, spesso con riferimento al limite inferiore di determinazione analitica (*1), per numerose categorie di frutta, ortaggi, legumi, cereali, prodotti di origine animale e altre matrici;
  • 0,02 mg/kg per talune categorie, tra cui alcune frutta a guscio, olive da tavola, avocado e funghi selvatici coltivati;
  • 0,05 mg/kg per semi di cacao, carrube/pane di San Giovanni, uova e miele;
  • 0,1 mg/kg per erbe fresche e fiori commestibili;
  • 0,2 mg/kg per rosa canina (cinorrodi);
  • 0,3 mg/kg per le spezie e per alcune voci specifiche collegate alle spezie, nonché per alcune categorie indicate nella tabella;
  • 0,5 mg/kg per il tè.

Per alcune categorie, come i prodotti di origine animale, il testo rinvia ai gruppi di prodotto elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005.

Spezie: LMR provvisori e riesame

La parte più significativa della modifica riguarda le spezie. Il regolamento ricomprende nel nuovo assetto le spezie da semi, da frutta, da corteccia, da radici e rizomi, da boccioli, da pistilli di fiori e da arilli, fissando per esse un valore di 0,3 mg/kg. Il considerando n. 4 spiega che tale livello corrisponde al 95° percentile dei risultati di campionamento disponibili.

Nel testo compare anche una clausola sostanziale di riesame: la Commissione terrà conto delle informazioni eventualmente presentate entro il 22 febbraio 2030; in mancanza di tali informazioni, terrà conto della loro assenza al momento del riesame dell’LMR. La logica è quella di mantenere un regime provvisorio fino alla disponibilità di dati più solidi sulla presenza naturale o sulla formazione della nicotina nei prodotti interessati.

Funghi selvatici ed essiccati

Per i funghi selvatici il testo prevede un regime transitorio: l’LMR provvisorio è valido fino al 22 febbraio 2026 e, dopo tale data, sarà pari a 0,4 mg/kg, salvo ulteriori modifiche regolamentari basate su nuove informazioni da trasmettere entro il 30 giugno 2025.

Per i funghi selvatici essiccati vengono inoltre indicati valori differenziati:

  • 2,3 mg/kg per i boleti essiccati;
  • 1,2 mg/kg per i funghi selvatici essiccati diversi dai boleti.

Anche per queste categorie il regolamento richiama l’insufficienza delle evidenze scientifiche per dimostrare la presenza naturale della nicotina o chiarirne il meccanismo di formazione, demandando il riesame alla disponibilità di nuovi dati entro il 25 luglio 2029.

Entrata in vigore e effetto diretto

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per gli operatori del settore ciò implica l’immediata rilevanza dei nuovi LMR ai fini dei controlli ufficiali, della conformità dei prodotti immessi sul mercato e della gestione documentale dei monitoraggi.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 sostituisce, nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005, la colonna relativa alla nicotina con una nuova tabella di LMR per numerosi gruppi di prodotti alimentari e mangimi. Per molte matrici sono confermati valori al limite inferiore di determinazione analitica (*1), mentre per altre categorie sono previsti valori specifici, inclusi 0,2 mg/kg per la rosa canina (cinorrodi), 0,1 mg/kg per erbe fresche e fiori commestibili, 0,3 mg/kg per diverse spezie e 0,5 mg/kg per il tè. Per i prodotti di origine animale e per altri prodotti non espressamente disciplinati si applicano i valori riportati nella tabella, con rinvio all’allegato I per l’elenco completo dei prodotti interessati.

LMR provvisori per le spezie

Il regolamento recepisce la nuova impostazione per le spezie, alla luce di dati di monitoraggio specifici che mostrano residui superiori agli LMR provvisori precedenti. Per tutte le spezie viene fissato un LMR provvisorio di 0,3 mg/kg, in coerenza con la valutazione EFSA e con il criterio del 95° percentile dei risultati disponibili. In particolare, sono interessate le spezie da semi, da frutta, da corteccia, da radici e rizomi, da boccioli, da pistilli di fiori e da arilli, con indicazioni specifiche nella tabella dell’allegato.

Funghi selvatici e funghi selvatici essiccati

Per i funghi selvatici è previsto un LMR provvisorio valido fino al 22 febbraio 2026; dopo tale data l’LMR sarà pari a 0,4 mg/kg, salvo ulteriori modifiche mediante regolamento sulla base di nuove informazioni da trasmettere entro il 30 giugno 2025. Per i funghi selvatici essiccati sono indicati valori specifici: 2,3 mg/kg per i boleti e 1,2 mg/kg per i funghi selvatici essiccati diversi dai boleti; per tali categorie è richiesto che eventuali nuove informazioni siano presentate entro il 25 luglio 2029.

Base scientifica e valutazione del rischio

I considerando danno conto dei dati di monitoraggio presentati dagli operatori del settore alimentare, della proposta della Commissione di fissare LMR provvisori a 0,3 mg/kg per tutte le spezie e della successiva valutazione del rischio effettuata dall’EFSA. L’Autorità ha esaminato 27 gruppi specifici di consumatori europei e ha concluso che la modifica degli LMR per la nicotina nelle spezie è accettabile dal punto di vista della sicurezza dei consumatori, senza superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitarimangimiagricolturasalute dei consumatori

Testo integrale

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