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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/434

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/434 della Commissione, del 5 febbraio 2024, relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione di Agrilus planipennis Fairmaire nel territorio dell’Unione

Normativa europea32024R0434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce un quadro uniforme per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione di Agrilus planipennis Fairmaire nel territorio dell’Unione. Impone indagini annuali basate sul rischio, regole per la delimitazione delle aree infestate e cuscinetto, misure di eradicazione e obblighi di monitoraggio e relazione annuale. Prevede inoltre deroghe limitate alla delimitazione, la possibilità di revoca dopo quattro anni di assenza dell’organismo nocivo e l’integrazione dei piani di emergenza nazionali con misure specifiche per questo organismo prioritario.

Misure fitosanitarie per prevenire l’insediamento e la diffusione di Agrilus planipennis Fairmaire nell’Unione europea, incluse indagini, delimitazione delle aree, eradicazione e piani di emergenza.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, in concreto, alle autorità competenti, agli operatori professionali e al pubblico interessato dalla presenza o dal rischio di presenza di Agrilus planipennis Fairmaire. Riguarda in particolare le piante di Chionanthus virginicus L. e Fraxinus L. (esclusi frutti, sementi, polline e colture di tessuti vegetali), nonché il legno, la corteccia separata dal tronco e gli altri oggetti di corteccia di tali specie. Si applica alle aree del territorio dell’Unione in cui la presenza dell’organismo nocivo non è nota, alle aree in cui la presenza è confermata e alle aree delimitate (zona infestata e zona cuscinetto). L’articolo 2, paragrafo 2, si applica dal 1° gennaio 2027; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Misure per prevenire l’insediamento e la diffusione di Agrilus planipennis Fairmaire nell’Unione europea

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/434 della Commissione istituisce misure fitosanitarie specifiche per contrastare Agrilus planipennis Fairmaire, organismo nocivo prioritario ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/1702. Il quadro è costruito sulla base del regolamento (UE) 2016/2031 e tiene conto dei recenti focolai in paesi terzi prossimi ai confini dell’Unione, nonché delle evidenze scientifiche e tecniche disponibili. Le misure sono calibrate, in particolare, sulle piante ospiti del genere Chionanthus virginicus L. e Fraxinus L. e sul relativo legno e corteccia.

Ambito materiale e definizioni

L’articolo 1 delimita l’oggetto operativo del regolamento attraverso definizioni precise. L’"organismo nocivo specificato" è Agrilus planipennis Fairmaire; le "piante specificate" sono Chionanthus virginicus L. e Fraxinus L., con esclusione di frutti, sementi, polline e colture di tessuti vegetali; il "legno e corteccia specificati" comprende il legno, la corteccia separata dal tronco e altri oggetti di legno e corteccia di tali specie. Sono inoltre definiti gli "alberi-trappola", cioè piante specificate anellate e utilizzate per il rilevamento precoce.

Indagini nel territorio dell’Unione in aree indenni o a presenza non nota

L’articolo 2 impone agli Stati membri di svolgere indagini annuali basate sul rischio nelle aree del territorio dell’Unione in cui la presenza dell’organismo nocivo non è nota. La progettazione e lo schema di campionamento devono consentire di rilevare un basso livello di presenza con un livello di sicurezza sufficientemente elevato e devono basarsi sugli orientamenti EFSA per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative ad Agrilus planipennis, tenendo conto del rischio di diffusione naturale.

Le indagini devono essere effettuate in aree aperte, naturali e urbane, presso fermate lungo strade principali, ferrovie e altre vie di trasporto, nonché in vivai, centri per il giardinaggio, centri di vendita di piante, legno e corteccia specificati, segherie di legno di latifoglie e altri siti pertinenti. I controlli devono svolgersi nei periodi dell’anno più adatti a massimizzare la rilevabilità dell’organismo nocivo, tenendo conto della biologia dell’insetto e delle piante ospiti.

Le tecniche di indagine includono la cattura dell’organismo nocivo, eventualmente mediante alberi-trappola; l’esame visivo delle piante specificate; il campionamento e le prove su piante, legname, rami tagliati e materiale da imballaggio di legno in caso di sospetto; e, se del caso, l’impiego di cani da fiuto addestrati.

Delimitazione delle aree infestate e zona cuscinetto

Quando la presenza dell’organismo nocivo è ufficialmente confermata, l’articolo 3 impone allo Stato membro di delimitare senza indugio un’area composta da una zona infestata e da una zona cuscinetto. La zona infestata deve comprendere le piante infestate e tutte le piante specificate potenzialmente infestate entro un raggio di almeno 100 m. La zona cuscinetto deve estendersi per almeno 10 km oltre i confini della zona infestata.

La delimitazione deve essere fondata su criteri scientifici, sulla biologia dell’organismo nocivo, sul livello di infestazione, sulla distribuzione delle piante ospiti e sugli elementi di prova relativi all’insediamento. L’indagine di delimitazione immediatamente successiva deve avere una progettazione tale da rilevare, con livello di sicurezza del 95 %, una presenza pari all’1 %.

Le autorità competenti devono inoltre sensibilizzare il pubblico e gli operatori professionali sulla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo e sulle misure adottate. È ammessa la riduzione del raggio della zona cuscinetto, ma solo sulla base di informazioni relative alle dimensioni dell’infestazione, alla densità delle piante ospiti, all’origine e alla datazione del focolaio, con immediata comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri.

Deroghe alla delimitazione

L’articolo 4 consente, in casi eccezionali, di non istituire un’area delimitata. Ciò è possibile se vi sono prove che l’organismo nocivo sia stato introdotto con le piante o il materiale vegetale su cui è stato rilevato e che tali piante fossero già infestate prima dell’introduzione, senza moltiplicazione successiva; oppure se si tratta di un ritrovamento isolato che presumibilmente non porterà a un insediamento. È inoltre richiesto che, sulla base di un’indagine specifica e delle misure di eradicazione adottate, sia accertata l’assenza di insediamento e l’impossibilità di diffusione e riproduzione per ragioni biologiche.

Chi si avvale della deroga deve comunque adottare misure rafforzate: rapida eradicazione, incremento immediato di trappole e controlli, intensificazione degli esami visivi e del campionamento, indagini regolari e intensive per almeno un ciclo vitale dell’organismo nocivo più un ulteriore anno in un’area di almeno 1 km, tracciamento dell’origine e sensibilizzazione del pubblico. Il regolamento richiama espressamente le norme ISPM n. 9 e n. 14 come riferimenti per l’impostazione delle misure.

Indagini annuali nelle aree delimitate e revoca della delimitazione

L’articolo 5 prescrive nelle aree delimitate indagini annuali intensive ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. La progettazione dell’indagine deve ancora una volta seguire gli orientamenti EFSA e garantire la capacità di individuare, con livello di sicurezza almeno del 95 %, una prevalenza dell’1 %. Le indagini devono essere svolte anche nelle zone cuscinetto e nelle zone infestate per monitorare la presenza dell’organismo nocivo.

L’articolo 6 prevede la revoca della delimitazione quando, sulla base di tali indagini, l’organismo nocivo non è rilevato nell’area delimitata per almeno quattro anni consecutivi. Si tratta di una clausola di proporzionalità che consente di adattare il rigore delle misure all’evoluzione del rischio fitosanitario.

Misure di eradicazione

L’articolo 7 elenca le misure di eradicazione che devono essere adottate subito dopo la delimitazione iniziale e parallelamente alle indagini di delimitazione. Le misure sono molto incisive e comprendono l’abbattimento immediato di tutte le piante infestate e sospette, nonché l’abbattimento a livello del suolo di tutte le piante specificate entro 100 m dalle piante infestate, con eventuale differimento solo per coordinare l’intervento prima del successivo periodo di volo se il ritrovamento avviene fuori dal periodo di volo.

Devono inoltre essere rimossi, esaminati e smaltiti in sicurezza le piante abbattute, il legno e la corteccia associati all’infestazione, evitando qualunque diffusione durante e dopo l’abbattimento. È vietato lo spostamento fuori dall’area delimitata di piante, legno e corteccia specificati. Le autorità devono tracciare l’origine dell’infestazione, sostituire le piante specificate con specie non sensibili, vietare la presenza di nuove piante specificate all’aperto nell’area interessata, salvo gli alberi-trappola, e, se utilizzati, ispezionare periodicamente tali alberi, distruggendoli ed esaminandoli prima del successivo periodo di volo.

Sono previste anche attività di sensibilizzazione della popolazione, misure specifiche per superare eventuali criticità che ostacolino l’eradicazione e ogni altra misura utile, in coerenza con ISPM n. 9 e con un approccio sistematico secondo ISPM n. 14. È possibile estendere il raggio di abbattimento in base alle caratteristiche del focolaio. In caso di piante singole di particolare valore sociale, culturale o ambientale, l’abbattimento può essere sostituito da un esame individuale mensile e da misure alternative di protezione; i motivi e le misure adottate devono essere comunicati nella relazione annuale.

Piani di emergenza nazionali

L’articolo 8 integra gli obblighi già previsti dall’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031. I piani di emergenza nazionali devono includere: le azioni di eradicazione previste dall’articolo 7; le misure precauzionali sugli spostamenti di piante, legno e corteccia specificati di cui all’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072; le ispezioni ufficiali sugli spostamenti interni nell’Unione; le risorse minime da mobilitare e le procedure per renderle disponibili in caso di presenza confermata o sospetta; e le procedure per individuare i proprietari dei beni da distruggere, tramite notifica dell’ordine di rimozione e accesso alle proprietà private.

I piani di emergenza devono essere aggiornati, se del caso, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Relazioni annuali e trasmissione dei risultati

Ai sensi dell’articolo 9, gli Stati membri devono trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno una relazione alla Commissione e agli altri Stati membri sulle misure adottate nell’anno civile precedente e sui risultati ottenuti in applicazione degli articoli da 2 a 8. I risultati delle indagini annuali devono essere inviati secondo il modello contenuto nell’allegato, che dettaglia la struttura delle informazioni da comunicare, tra cui descrizione dell’area delimitata, dimensioni, approccio, zona, siti di indagine, calendario, metodi di rilevazione, sforzo di campionamento, risultati, livello di sicurezza e prevalenza attesa.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 10 stabilisce l’entrata in vigore del regolamento nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La disposizione tecnica dell’articolo 2, paragrafo 2, relativa alla progettazione e allo schema di campionamento basati sugli orientamenti EFSA, si applica dal 1° gennaio 2027. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Definizioni e perimetro materiale

L’articolo 1 definisce l’"organismo nocivo specificato" come Agrilus planipennis Fairmaire, le "piante specificate" come Chionanthus virginicus L. e Fraxinus L. (con esclusione di frutti, sementi, polline e colture di tessuti vegetali), il "legno e corteccia specificati" e gli "alberi-trappola". Le definizioni sono essenziali per circoscrivere gli obblighi successivi del regolamento.

Indagini annuali nelle aree in cui la presenza non è nota

L’articolo 2 impone agli Stati membri indagini annuali basate sul rischio nelle aree del territorio dell’Unione in cui la presenza dell’organismo nocivo non è nota. Le indagini devono essere progettate per rilevare un basso livello di presenza con sufficiente livello di sicurezza, sulla base degli orientamenti EFSA per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio; devono svolgersi in aree aperte, naturali e urbane, lungo vie di trasporto e in siti pertinenti come vivai, centri per il giardinaggio, punti vendita di piante, legno e corteccia, segherie e altri siti. I metodi comprendono catture, esami visivi, campionamenti e prove, nonché, se del caso, l’uso di cani da fiuto addestrati.

Delimitazione delle aree infestate e delle zone cuscinetto

L’articolo 3 prevede che, quando la presenza è ufficialmente confermata, lo Stato membro delimiti senza indugio un’area composta da una zona infestata di almeno 100 m attorno alle piante infestate e da una zona cuscinetto di almeno 10 km oltre i suoi confini. La delimitazione deve tener conto della biologia dell’organismo, del livello e della distribuzione dell’infestazione e delle evidenze di insediamento; l’indagine di delimitazione successiva deve consentire di rilevare con livello di sicurezza del 95 % una presenza pari all’1 %. Le autorità devono inoltre informare il pubblico e gli operatori professionali e possono ridurre il raggio della zona cuscinetto motivandolo e comunicandolo alla Commissione e agli altri Stati membri.

Deroghe alla delimitazione e misure rafforzate

L’articolo 4 consente di non istituire un’area delimitata in casi eccezionali: quando vi è prova che l’organismo è stato introdotto con il materiale vegetale su cui è stato rilevato, che tale materiale era già infestato prima dell’introduzione o che si tratta di un ritrovamento isolato improbabile fonte di insediamento; e quando, sulla base di indagini specifiche e misure di eradicazione, è accertata l’assenza di insediamento e l’impossibilità di diffusione e riproduzione per ragioni biologiche. In tal caso l’autorità deve intensificare trappole, controlli, esami visivi, campionamenti, indagini per almeno un ciclo vitale più un anno in un raggio di almeno 1 km, tracciamento dell’origine e sensibilizzazione, adottando anche altre misure coerenti con ISPM n. 9 e ISPM n. 14.

Indagini annuali nelle aree delimitate

L’articolo 5 impone nelle aree delimitate indagini intensive annuali ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. La progettazione deve seguire gli orientamenti EFSA e consentire di individuare con livello di sicurezza almeno del 95 % una prevalenza dell’1 %. Le indagini annuali devono essere effettuate anche nelle zone cuscinetto e nelle zone infestate per monitorare la presenza dell’organismo nocivo.

Revoca della delimitazione

L’articolo 6 consente la revoca della delimitazione quando, sulla base delle indagini di cui all’articolo 5, l’organismo nocivo non è rilevato nell’area delimitata per almeno quattro anni consecutivi.

Misure di eradicazione

L’articolo 7 prevede una serie di misure obbligatorie dopo la delimitazione iniziale e parallelamente alle indagini di delimitazione: abbattimento immediato delle piante infestate e sospette; abbattimento, salvo eccezioni temporali legate al periodo di volo, di tutte le piante specificate entro 100 m; rimozione, esame e smaltimento sicuro di piante abbattute, legno e corteccia; divieto di spostamento di piante, legno e corteccia specificati fuori dall’area delimitata; tracciamento dell’origine dell’infestazione; sostituzione con specie non sensibili; divieto di nuove piante specificate all’aperto nell’area interessata, salvo alberi-trappola; ispezioni periodiche e distruzione degli alberi-trappola; sensibilizzazione pubblica; misure aggiuntive per casi complessi; e altre misure conformi alle norme ISPM n. 9 e n. 14. È prevista la possibilità di estendere il raggio di abbattimento; per singole piante di particolare valore sociale, culturale o ambientale l’abbattimento può essere sostituito da esame mensile individuale e misure alternative, da comunicare alla Commissione nella relazione annuale.

Piani di emergenza nazionali

L’articolo 8 integra gli obblighi dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, richiedendo ai piani di emergenza nazionali di includere le azioni di eradicazione previste dall’articolo 7, le misure precauzionali sugli spostamenti di piante, legno e corteccia specificati di cui all’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, le ispezioni ufficiali, le risorse minime da rendere disponibili e le procedure per identificare i proprietari dei beni da distruggere e accedere alle proprietà private. I piani devono essere aggiornati, se del caso, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Relazioni annuali alla Commissione e agli Stati membri

L’articolo 9 impone agli Stati membri di trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sulle misure adottate nell’anno civile precedente e sui risultati ottenuti ai sensi degli articoli 2-8. I risultati delle indagini effettuate ai sensi dell’articolo 5 devono essere inviati utilizzando il modello contenuto nell’allegato.

Entrata in vigore e applicazione differita di una disposizione tecnica

L’articolo 10 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 2, paragrafo 2, relativo alla progettazione e allo schema di campionamento delle indagini basate sul rischio, si applica dal 1° gennaio 2027. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

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