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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1082

Regolamento delegato (UE) 2024/1082 della Commissione, del 6 febbraio 2024, che sostituisce l’allegato I del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’iniziativa dei cittadini europei

Normativa europea32024R1082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna i parametri numerici dell’iniziativa dei cittadini europei sostituendo l’allegato I del regolamento (UE) 2019/788. La modifica recepisce la nuova composizione del Parlamento europeo stabilita dalla decisione (UE) 2023/2061, incidendo sul numero minimo di firmatari richiesto in ciascuno Stato membro per soddisfare il requisito di validità dell’iniziativa. L’applicazione decorre dall’inizio della legislatura 2024-2029, mentre l’entrata in vigore avviene il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Sostituzione dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/788 sull’iniziativa dei cittadini europei, con aggiornamento del numero minimo di firmatari per Stato membro.

Ambito di applicazione

Si applica all’iniziativa dei cittadini europei disciplinata dal regolamento (UE) 2019/788, in particolare alla verifica della validità delle iniziative registrate ai fini del requisito del numero minimo di firmatari in almeno un quarto degli Stati membri. Riguarda tutti gli Stati membri dell’Unione europea e aggiorna i valori nazionali del numero minimo di firmatari in funzione della nuova composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2024-2029. Non introduce esclusioni ulteriori, ma sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento base.

Sostituzione dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/788 sull’iniziativa dei cittadini europei

Il regolamento delegato (UE) 2024/1082 aggiorna i parametri dell’iniziativa dei cittadini europei in conseguenza della nuova composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2024-2029. In particolare, sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (UE) 2019/788, che contiene il numero minimo di firmatari richiesto in ciascuno Stato membro ai fini della validità di un’iniziativa.

Contesto normativo e finalità

Il considerando 1 richiama la regola sostanziale dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/788: un’iniziativa è valida se, in almeno un quarto degli Stati membri, il numero di firmatari raggiunge almeno il numero minimo indicato nell’allegato I al momento della registrazione. Tale numero minimo è parametrato al numero di deputati al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, moltiplicato per il numero totale dei deputati al Parlamento europeo.

Il considerando 2 prende atto della decisione (UE) 2023/2061 del Consiglio europeo, che ha stabilito la composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2024-2029 ed è entrata in vigore il 28 settembre 2023. Poiché la composizione dell’Assemblea incide direttamente sulla formula di calcolo del numero minimo di firmatari, il regolamento delegato interviene per riallineare l’allegato tecnico ai nuovi dati istituzionali.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda l’iniziativa dei cittadini europei nel suo aspetto quantitativo: il computo del numero minimo di sottoscrizioni richiesto per Stato membro. Il regolamento opera su tutti gli Stati membri dell’Unione e sostituisce i valori numerici contenuti nell’allegato I del regolamento base. Non introduce nuove categorie di soggetti obbligati né modifica il meccanismo procedurale generale dell’iniziativa, ma aggiorna il presupposto numerico per la verifica di validità.

Modifica dell’allegato I

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) 2019/788 è sostituito dal testo allegato al regolamento delegato. Il nuovo allegato riporta i numeri minimi di firmatari per ciascuno Stato membro, tra cui, a titolo principale: Germania 69 120, Francia 58 320, Italia 54 720, Spagna 43 920, Polonia 38 160 e Romania 23 760. Per alcuni Stati membri i valori risultano più contenuti, come Cipro, Lussemburgo e Malta, con 4 320 firmatari, ed Estonia con 5 040.

L’effetto pratico è quello di aggiornare il parametro da utilizzare nella fase di raccolta e verifica delle dichiarazioni di sostegno, in modo che il requisito di rappresentatività territoriale dell’iniziativa continui a riflettere la distribuzione dei seggi nel Parlamento europeo.

Decorrenza, entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione è però differita: esso si applica dalla data di inizio della legislatura 2024-2029. Il considerando 3 esprime infatti l’esigenza che la modifica operi coerentemente con la nuova legislatura parlamentare.

Rilevanza pratica per operatori e consulenti

Per i professionisti che assistono promotori o organizzatori di iniziative dei cittadini europei, il regolamento è rilevante perché incide sui requisiti numerici da verificare per ogni Stato membro interessato dalla raccolta delle firme. In sede di predisposizione, registrazione e controllo della validità di un’iniziativa, occorre dunque utilizzare i nuovi valori dell’allegato I sostitutivo, tenendo conto che il requisito complessivo resta quello di raggiungere la soglia minima in almeno un quarto degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/788

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/788 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento delegato. L’allegato aggiorna il numero minimo di firmatari richiesto per ciascuno Stato membro nell’ambito dell’iniziativa dei cittadini europei.

Base del requisito minimo di firmatari

Il considerando 1 richiama l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/788, secondo cui un’iniziativa è valida se, in almeno un quarto degli Stati membri, il numero di firmatari raggiunge almeno il numero minimo di cittadini indicato nell’allegato I al momento della registrazione. Tale numero minimo è collegato al numero di deputati al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, moltiplicato per il numero totale dei deputati al Parlamento europeo.

Adeguamento alla nuova composizione del Parlamento europeo

Il considerando 2 richiama la decisione (UE) 2023/2061 del Consiglio europeo, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2024-2029 ed è entrata in vigore il 28 settembre 2023. Il considerando 3 afferma che l’allegato I va modificato per rispecchiare tale nuova composizione e che la modifica si applica dall’inizio della legislatura 2024-2029.

Entrata in vigore e decorrenza dell’applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dalla data di inizio della legislatura 2024-2029.

Nuovi valori del numero minimo di firmatari per Stato membro

L’allegato sostitutivo indica i seguenti numeri minimi: Belgio 15 840; Bulgaria 12 240; Cechia 15 120; Danimarca 10 800; Germania 69 120; Estonia 5 040; Irlanda 10 080; Grecia 15 120; Spagna 43 920; Francia 58 320; Croazia 8 640; Italia 54 720; Cipro 4 320; Lettonia 6 480; Lituania 7 920; Lussemburgo 4 320; Ungheria 15 120; Malta 4 320; Paesi Bassi 22 320; Austria 14 400; Polonia 38 160; Portogallo 15 120; Romania 23 760; Slovenia 6 480; Slovacchia 10 800; Finlandia 10 800; Svezia 15 120.

Come è indicizzato

Materiepartecipazione democraticadiritto istituzionale uecittadinanza dell’unione

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