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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1084

Regolamento delegato (UE) 2024/1084 della Commissione, del 6 febbraio 2024, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 305/2013 che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile

Normativa europea32024R1084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro europeo per l’eCall, modificando il regolamento delegato (UE) n. 305/2013 per adeguarlo alle nuove norme tecniche e all’evoluzione delle reti di comunicazione elettronica. Introduce riferimenti aggiornati a norme e specifiche CEN, amplia la disciplina per includere soluzioni basate su reti a commutazione di pacchetto e allinea alcune definizioni alla direttiva (UE) 2018/1972. Vengono inoltre rafforzate le regole sulla protezione dei dati personali e sulla conservazione degli MSD, con un limite massimo di 10 anni in assenza di una disciplina nazionale. Le nuove disposizioni si applicano immediatamente alle nuove infrastrutture, mentre per quelle esistenti è previsto un differimento al 1o gennaio 2026.

Modifica delle specifiche tecniche e degli obblighi per i centri di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) ai fini della gestione interoperabile del servizio eCall nell’Unione europea

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri e, in particolare, alle infrastrutture dei PSAP destinate al servizio eCall. Riguarda la predisposizione, l’adeguamento tecnico e la valutazione di conformità dei PSAP per ricevere, gestire e inoltrare le chiamate eCall e i relativi insiemi minimi di dati (MSD), sia su reti mobili a commutazione di circuito sia su reti a commutazione di pacchetto/IMS. Si applica alle nuove infrastrutture dalla sua entrata in vigore e, per le infrastrutture già realizzate alla data di entrata in vigore, dal 1o gennaio 2026. Restano rilevanti le limitazioni connesse alla disponibilità sul territorio di reti pubbliche mobili a commutazione di circuito, che determinano il perdurare di alcuni obblighi fino alla loro disattivazione.

Regolamento delegato (UE) 2024/1084 sulla predisposizione armonizzata del servizio eCall interoperabile

Il regolamento aggiorna il quadro tecnico e operativo del servizio eCall nell’Unione europea, modificando il regolamento delegato (UE) n. 305/2013. L’intervento risponde all’evoluzione delle norme CEN, alla transizione dalle reti 2G/3G verso reti a commutazione di pacchetto e alla necessità di allineare la disciplina eCall alle regole europee in materia di comunicazioni elettroniche e protezione dei dati.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama, nei considerando, l’esigenza di garantire compatibilità, interoperabilità e continuità del servizio eCall armonizzato in tutta l’Unione. Viene inoltre sottolineato che le nuove versioni delle norme EN 15722 ed EN 16072 richiedono un aggiornamento dei riferimenti tecnici, anche per consentire agli PSAP di gestire informazioni più accurate sulla posizione del veicolo prima dell’incidente.

Adeguamento tecnico degli PSAP

Il nucleo della riforma riguarda l’adeguamento degli PSAP per il servizio eCall. Gli Stati membri devono assicurare che tali centri siano in grado di ricevere e gestire gli MSD secondo la EN 16072:2022, con possibile sostituzione da versioni successive quando applicabili ai sensi del regolamento (UE) 2015/758. Finché nel territorio nazionale restano operative reti pubbliche di comunicazione mobile senza fili a commutazione di circuito, gli PSAP devono anche conformarsi alla EN 16062:2023; parallelamente, per le soluzioni basate su reti a commutazione di pacchetto, è introdotto il richiamo alla specifica tecnica CEN/TS 17184:2022, con possibile evoluzione verso versioni successive o una futura norma EN 17184.

Gestione dei dati e contenuti aggiuntivi degli MSD

Gli PSAP devono poter ricevere i contenuti degli MSD e trasferirli in modo chiaro e intelligibile all’operatore. Se la serie minima di dati include contenuti aggiuntivi facoltativi previsti dalla EN 15722:2020 e correttamente specificati dalle norme o specifiche tecniche CEN relative all’eCall richiamate dal regolamento (UE) 2015/758, tali contenuti devono essere gestiti dagli PSAP; per altri dati facoltativi non contemplati da tale regolamento, il testo introduce un semplice incoraggiamento e non un obbligo pieno.

Valutazione di conformità e autorità competenti

Il nuovo articolo 4 disciplina la valutazione della conformità del funzionamento degli PSAP. Gli Stati membri devono designare e notificare alla Commissione le autorità competenti e basare la valutazione sulla EN 16454:2023 per gli scenari a commutazione di circuito e sulla CEN/TS 17240:2018 per i sistemi IMS a commutazione di pacchetto, con sostituzione automatica in caso di successivi aggiornamenti normativi applicabili.

Protezione dei dati personali e conservazione

Il regolamento rafforza il presidio privacy qualificando gli PSAP, e quando necessario anche le sale operative o i servizi associati che ricevono i dati della eCall, come titolari del trattamento ai sensi del GDPR. Gli Stati membri devono predisporre e far rispettare protocolli adeguati per il trattamento dei dati personali, inclusi i periodi di conservazione. In particolare, sia gli MSD grezzi sia il contenuto degli MSD presentati all’operatore devono essere conservati per un periodo fissato dal diritto nazionale; in mancanza, la conservazione non può superare 10 anni.

Obblighi di reporting e decorrenza

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, entro il 1o aprile 2026, una relazione sullo stato di attuazione del regolamento, includendo almeno le autorità competenti, l’elenco e la copertura geografica degli PSAP, le prove di conformità e i protocolli di tutela dei dati. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica immediatamente alle nuove infrastrutture; per quelle già realizzate alla data di entrata in vigore, l’applicazione è differita al 1o gennaio 2026.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle definizioni

L’articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 305/2013 è modificato per allineare le definizioni di PSAP, PSAP più idoneo, rete pubblica di comunicazione mobile senza fili e sala operativa per le emergenze alla direttiva (UE) 2018/1972. È inoltre aggiornita la definizione di MSD, richiamando la norma EN 15722:2020 e chiarendo che si tratta delle informazioni contestuali inviate allo PSAP per il servizio eCall.

Requisiti tecnici per gli PSAP e supporto alle nuove reti

L’articolo 3 è riscritto per imporre agli Stati membri di assicurare che tutti gli PSAP per il servizio eCall siano attrezzati per ricevere e gestire gli MSD conformemente alla norma EN 16072:2022 e, finché restano operative reti pubbliche a commutazione di circuito, anche conformemente alla norma EN 16062:2023. Per le soluzioni su reti a commutazione di pacchetto, gli PSAP devono essere equipaggiati secondo la specifica tecnica CEN/TS 17184:2022, con applicazione di eventuali versioni successive o di una futura norma EN 17184 quando diventino applicabili ai sensi del regolamento (UE) 2015/758.

Ricezione e trasmissione dei dati MSD, inclusi dati facoltativi

Gli PSAP devono poter ricevere il contenuto degli MSD e trasmetterlo in forma chiara e intelligibile all’operatore. Se l’MSD contiene dati aggiuntivi facoltativi previsti dalla EN 15722:2020 e specificati conformemente alle norme o specifiche tecniche CEN relative al servizio eCall richiamate dal regolamento (UE) 2015/758, tali dati devono anch’essi poter essere ricevuti e trasmessi; per ulteriori dati facoltativi non coperti da tale regolamento, gli PSAP sono solo incoraggiati a predisporre tale capacità.

Valutazione di conformità degli PSAP

Il nuovo articolo 4 impone agli Stati membri di designare e notificare alla Commissione le autorità competenti per valutare la conformità del funzionamento degli PSAP ai requisiti dell’articolo 3. La valutazione si basa sulla parte della EN 16454:2023 relativa alla conformità degli PSAP al servizio eCall paneuropeo, per le reti a commutazione di circuito, e sulla parte della CEN/TS 17240:2018 relativa ai sistemi IMS a commutazione di pacchetto. Sono previste sostituzioni automatiche in caso di versioni successive o nuova norma equivalente EN 17240 applicabili ai sensi del regolamento (UE) 2015/758.

Realizzazione dell’infrastruttura e decorrenza degli obblighi

L’articolo 5 stabilisce che gli Stati membri devono applicare il regolamento una volta realizzata l’infrastruttura degli PSAP per il servizio eCall, in coerenza con la decisione n. 585/2014/UE e con i principi dell’allegato II della direttiva 2010/40/UE.

Tutela della vita privata e protezione dei dati

L’articolo 6 qualifica gli PSAP, compresi quelli per il servizio eCall, come titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679; anche le altre sale operative o servizi associati che ricevono i dati della eCall sono considerati titolari del trattamento quando i dati vengono loro inviati. Gli Stati membri devono assicurare che i protocolli di trattamento dei dati personali, inclusi i periodi di conservazione definiti dall’articolo 7, paragrafo 2, siano adottati al livello appropriato e rispettati.

Conservazione degli MSD e limiti temporali

L’articolo 7, paragrafo 2, prevede che sia gli MSD grezzi ricevuti con la eCall sia il contenuto degli MSD presentati all’operatore siano conservati per un periodo specificato dalle norme nazionali; in assenza di una disciplina nazionale, la conservazione non può superare 10 anni. La disposizione mira a conciliare l’esigenza di conformità tecnica con il principio di limitazione della conservazione previsto dal GDPR.

Relazione degli Stati membri alla Commissione

L’articolo 8 impone agli Stati membri di trasmettere entro il 1o aprile 2026 una relazione sullo stato di attuazione del regolamento. La relazione deve includere almeno l’elenco delle autorità competenti per la valutazione di conformità, l’elenco e la copertura geografica degli PSAP, nonché la descrizione delle prove di conformità e dei protocolli per la tutela della vita privata e dei dati personali.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica alle nuove infrastrutture dalla data di entrata in vigore e alle infrastrutture già realizzate dal 1o gennaio 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasportisistemi di trasporto intelligenticomunicazioni elettronicheprotezione dei datinormazione tecnica

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