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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/453

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione, del 5 febbraio 2024, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia

Normativa europea32024R0453

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce una partecipazione finanziaria dell’Unione, nella misura del 50 %, alle spese sostenute dall’Italia per sostenere il mercato avicolo duramente colpito dai focolai di influenza aviaria del 2022. Fissa condizioni di ammissibilità, massimali e importi forfettari per diverse categorie di animali e prodotti, al fine di evitare sovracompensazioni e doppi finanziamenti. Prevede inoltre controlli amministrativi e in loco da parte dell’Italia e limita l’ammissibilità ai pagamenti effettuati entro il 30 settembre 2024.

Misure eccezionali di sostegno del mercato per il settore delle uova e delle carni di pollame in Italia a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Si applica alle spese sostenute dall’Italia per compensare perdite di mercato nel settore delle uova da cova, delle uova da consumo e delle carni di pollame colpite dai 23 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 notificati tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022. Riguarda esclusivamente le produzioni e gli allevamenti ubicati nelle zone regolamentate individuate nelle decisioni di esecuzione elencate nell’allegato, e solo per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria. Sono escluse le perdite già compensate da aiuti di Stato o assicurazioni e i casi che hanno già ricevuto contributi finanziari dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2021/690; non sono ammissibili le spese pagate oltre il 30 settembre 2024.

Misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia

Il regolamento disciplina una misura eccezionale di intervento dell’Unione a favore dell’Italia per compensare le gravi perturbazioni del mercato avicolo causate dai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 registrati nel 2022. L’intervento si colloca nell’ambito dell’articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e mira a sostenere gli operatori colpiti limitando il rischio di sovracompensazione e di doppio finanziamento.

Contesto e presupposti dell’intervento

Dai considerando emerge che, tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, l’Italia ha confermato e notificato 23 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità che hanno interessato polli, galline ovaiole, tacchini, anatre e faraone. L’Italia ha adottato misure veterinarie e di polizia sanitaria in conformità al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/687, istituendo zone di protezione e sorveglianza nelle decisioni di esecuzione richiamate nell’allegato. Tali misure hanno comportato periodi di fermo prolungati, divieti di immissione di volatili, restrizioni alla movimentazione e perdite di produzione, oltre a distruzioni e declassamenti di animali e prodotti.

Ambito soggettivo e territoriale

La misura riguarda esclusivamente le spese sostenute dall’Italia per il sostegno del mercato delle uova da cova, delle uova da consumo e delle carni di pollame negli allevamenti ubicati nelle "zone regolamentate" individuate nelle decisioni di esecuzione elencate nell’allegato. L’ammissibilità è circoscritta al periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria relative ai 23 focolai notificati tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022.

Sono espressamente esclusi i casi in cui le perdite siano già state compensate da:

  • aiuti di Stato;
  • assicurazioni;
  • contributi finanziari dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2021/690.

Partecipazione finanziaria dell’Unione e massimali

L’articolo 1 stabilisce che l’Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dall’Italia. L’articolo 3 fissa l’importo massimo complessivo della partecipazione finanziaria in 46 670 790 EUR.

Il regolamento prevede un sistema di importi forfettari per diverse categorie di perdite, distinguendo tra:

  • perdite connesse a periodi di fermo prolungati nelle zone regolamentate;
  • perdite connesse alla riduzione del ciclo di produzione, inclusa la macellazione precoce e il declassamento;
  • perdite connesse a periodi prolungati di allevamento e ingrasso;
  • perdita di valore di animali e prodotti, incluse le uova da cova distrutte o trasformate in ovoprodotti e i pulcini di razza.

Per ciascuna categoria sono indicati importi unitari settimanali o per capo/uovo e relativi massimali quantitativi. Il regolamento ammette un certo margine di flessibilità: se il numero di animali, uova o quantità di carni ammissibili supera le soglie previste, gli importi possono essere adattati per voce, purché il totale delle rettifiche resti inferiore al 20 % dell’importo massimo delle spese cofinanziate dall’Unione.

Condizioni temporali di ammissibilità

L’ammissibilità è subordinata a un vincolo temporale stringente: solo i pagamenti effettuati dall’Italia ai beneficiari entro il 30 settembre 2024 possono beneficiare della partecipazione finanziaria dell’Unione. Le spese sostenute dopo tale data sono escluse in ogni caso.

Controlli, verifiche e recuperi

L’articolo 4 impone all’Italia di effettuare controlli amministrativi e controlli in loco in conformità agli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116. In particolare, devono essere verificati:

  • l’ammissibilità del richiedente;
  • l’ammissibilità, la quantità e il valore della perdita effettiva di produzione;
  • l’assenza di altri finanziamenti per compensare le medesime perdite.

Il regolamento consente il pagamento degli aiuti dopo i controlli amministrativi, senza attendere la conclusione di tutti i controlli, ma impone che i controlli in loco siano completati entro 6 mesi dai pagamenti. Se l’ammissibilità del richiedente non è confermata, gli aiuti devono essere rimborsati e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’allegato individua la legislazione dell’Unione che definisce le zone e i periodi regolamentati rilevanti per l’articolo 2, richiamando le decisioni di esecuzione adottate tra gennaio e aprile 2022.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 220, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e interviene come misura eccezionale di sostegno del mercato per il settore avicolo italiano colpito dall’influenza aviaria ad alta patogenicità.

Partecipazione finanziaria dell’Unione

L’Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dall’Italia per sostenere il mercato delle uova da cova, delle uova da consumo e delle carni di pollame colpito dai 23 focolai notificati tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022 (articolo 1; considerando 7).

Condizioni di ammissibilità delle spese

Le spese sono ammissibili solo se riferite al periodo e alle zone regolamentate indicati nell’allegato, se riguardano aziende avicole soggette alle misure veterinarie e di polizia sanitaria, se i pagamenti ai beneficiari sono stati effettuati dall’Italia entro il 30 settembre 2024 e se non vi è stata compensazione tramite aiuti di Stato, assicurazioni o altri contributi finanziari dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2021/690 (articolo 2).

Termine ultimo di pagamento e irrilevanza delle spese successive

Non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione le spese sostenute dall’Italia dopo il 30 settembre 2024, indipendentemente dalla loro quota (articolo 2, paragrafo 2).

Importo massimo e importi forfettari

La partecipazione finanziaria massima dell’Unione è fissata in 46 670 790 EUR (articolo 3, paragrafo 1). Il regolamento dettaglia importi forfettari settimanali o per unità per diverse categorie di pollame, uova e prodotti, distinti tra: perdite da fermo prolungato nelle zone regolamentate; perdite da riduzione del ciclo di produzione (macellazione precoce o declassamento); perdite da periodi prolungati di allevamento e ingrasso; perdita di valore di animali e prodotti, incluse uova da cova distrutte o trasformate in ovoprodotti e pulcini di razza.

Flessibilità entro il massimale

Se il numero di uova, animali o quantità di carni ammissibili supera le soglie massime fissate per singola voce, le spese ammissibili possono essere adeguate per voce e superare il relativo massimale unitario, a condizione che il totale delle rettifiche resti inferiore al 20 % dell’importo massimo delle spese cofinanziate dall’Unione (articolo 3, paragrafo 2).

Controlli amministrativi e controlli in loco

L’Italia deve effettuare controlli amministrativi e in loco ai sensi degli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116. I controlli riguardano l’ammissibilità dei richiedenti, la quantità e il valore della perdita effettiva di produzione e l’assenza di altri finanziamenti per le stesse perdite. Gli aiuti possono essere pagati dopo i controlli amministrativi anche prima della conclusione di tutti i controlli, ma i controlli in loco devono essere completati entro 6 mesi dai pagamenti (articolo 4).

Recupero e sanzioni

Se l’ammissibilità del richiedente non è confermata, gli aiuti devono essere rimborsati e si applicano sanzioni ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 (articolo 4).

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 5).

Come è indicizzato

Materieagricolturaaiuti di Statosanità animaleorganizzazione comune dei mercatifinanziamenti unionali

Testo integrale

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