Cassazione Penale, Ordinanza n. 27367/2025 del 25/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale, ritenendo integrata anche l'aggravante contestata e il giudizio di bilanciamento delle circostanze. La vicenda concreta, per come emerge dall'ordinanza, riguarda una fuga giudicata pericolosa, durante la quale l'imputato, alla guida di un mezzo su cui veniva rinvenuta la carcassa di un'autovettura rubata e trasportata, avrebbe posto in essere condotte volte a sottrarsi al controllo degli operanti e a non far emergere anche il reato di ricettazione incidentalmente accertato. Il ricorrente censurava la motivazione della sentenza di appello, ma l'ordinanza rileva che i motivi erano manifestamente infondati perché la Corte territoriale aveva già dato adeguata motivazione sulla sussistenza del reato, sull'aggravante e sul bilanciamento tra circostanze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione d'appello fosse adeguatamente motivata sia sulla configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale, desunta dalle pericolose modalità della fuga, sia sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, c.p., collegata alla finalità di evitare l'emersione della ricettazione incidentalmente accertata. È stata inoltre ritenuta immune da censure la motivazione sul giudizio di bilanciamento delle circostanze. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma che punisce la resistenza a pubblico ufficiale; nel caso concreto la Corte ha ritenuto integrato il reato in ragione delle pericolose modalità della fuga.
art. 61, n. 2, c.p.
Circostanza aggravante riconosciuta perché la resistenza era funzionale a non far emergere la commissione di un diverso reato incidentalmente accertato.
art. 337 cod. pen.
Riferimento testuale alla fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale.
art. 61, n. 2) cod. pen.
Riferimento testuale all'aggravante applicata per agevolare l'occultamento di altro reato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestare una motivazione di merito già congrua e logica, senza individuare reali vizi rilevanti in sede di legittimità.
- Il reato di resistenza a pubblico ufficiale può essere ritenuto integrato anche in presenza di una fuga con modalità pericolose, quando la condotta ostacoli l'azione degli operanti.
- L'aggravante prevista dall'art. 61, n. 2, c.p. è configurabile quando la condotta resista all'operato del pubblico ufficiale per assicurare l'impunità o impedire l'emersione di un altro reato.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze è sindacabile in cassazione solo nei limiti di una motivazione assente, apparente o manifestamente illogica; se la Corte di merito ha motivato adeguatamente, la censura è inammissibile.
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